Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30692-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 18547/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/07/2024 R.G.N. 30692/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N. 30692/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 17/06/2025
CC
a seguito dell ‘istanza del Presidente Titolare in atti è stata disposta d’ufficio la trattazione all’adunanza odierna del procedimento RG. n. 30692/2021 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.;
in effetti nell’ordinanza racc. gen. n. 18547/2024, all’esito della quale il ricorrente RAGIONE_SOCIALE e’ stato condannato al pagamento delle spese processuali, per mero errore materiale è stato omesso di precisare che la condanna del ricorrente andava disposta in favore dello Stato, come previsto dall’art.133 del D.P.R. 115/2002, essendo stato il controricorrente La Banca Vincenzo ammesso al patrocinio a carico dello Stato nel processo conclusosi con la richiamata ordinanza;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale nei termini di cui sopra,
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c.,
accoglie l’istanza e dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 18547/2024 nella parte in cui dispone la ‘condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge’ venga integrato di seguito con la locuzione: ‘spese da liquidare a favore dell’Erario dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stato il controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato’.
Nulla per le spese.
Manda
La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 17.6.2025