Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4964/2025 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO, la quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente-
CONTRO
GIORDANO NOME e SCOLARO NOME
-intimati- avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 796/2025, depositata il 22/2/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 796/2025 del 22/2/ 2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha presentato istanza per la correzione di errore materiale ex art. 391bis c.p.c., in quanto, in realtà, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, il ricorso era stato presentato non solo dalla RAGIONE_SOCIALE, ma anche «personalmente dai Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME», entrambi «nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE».
Pertanto, sarebbe stata erronea l’ordinanza di questa Corte, nella parte in cui ha condannato al rimborso delle spese processuali esclusivamente la RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore pro tempore, ma non i soci della RAGIONE_SOCIALE.
Sono rimasti intimati i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza è infondata.
Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, signora NOME COGNOME.
È vero che nel ricorso per cassazione risultavano indicati anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma non personalmente, come indicato erroneamente dell’istanza per correzione dell’errore materiale, ma «entrambi nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE».
Trattandosi di RAGIONE_SOCIALE, è evidente che i soci non potevano agire personalmente, dovendo agire esclu-
sivamente la RAGIONE_SOCIALE attraverso il proprio amministratore pro tempore, come correttamente avvenuto.
Del resto, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass., 26/9/2011, n. 19601).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio.
Per questa Corte, Sezioni Unite, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME