Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28571 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28571 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32861/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
Oggetto: Divisione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 25/09/2023 CC
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-intimati – avverso la ORDINANZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5304/2014 depositata il 03/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2778 del 7 luglio 2016 , come modificata dall’ordinanza di correzione materiale assunta sempre dalla Corte d’appello di Napoli in data 3 ottobre 2018.
Con quest’ultimo provvedimento la Corte te rritoriale ha accolto solo in parte l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla ricorrente nei confronti della sentenza che aveva statuito sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria – esistente tra la stessa NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (alla cui morte sono subentrati gli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) -sulle eredità di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per quel che rileva nella presente sede, la Corte partenopea, mentre ha accolto il motivo di ricorso per correzione inerente alla determinazione della stima dell’appartamento attribuito a COGNOME -ravvisando un errore di calcolo e procedendo alla conseguente rideterminazion e dell’importo del conguaglio ha invece disatteso, tra gli altri, il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l’esistenza di un errore quanto alla determinazione dell’entità dei beni attribuiti alla stessa ricorrente e veniva quindi sollecitata l’at tribuzione in proprietà esclusiva della stessa COGNOME di una porzione di un cortile, conseguentemente modificando le quote ed i conguagli spettanti ai condividenti.
La Corte territoriale, infatti, ha escluso l’esistenza di un errore materiale rilevando che le decisioni di primo grado e d ‘ appello avevano in realtà proceduto all’attribuzione del suddetto cortile in comproprietà ai condividenti nella misura di un terzo ciascuno, prevalendo tale decisione sulla rappresentazione grafica presente nella CTU disposta in corso di giudizio, nella quale una porzione di detto cortile risultava invece attribuita in proprietà esclusiva alla ricorrente.
NOME COGNOME ha depositato ricorso per la cassazione del la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2778 del 7 luglio 2016, come modificata dall’ordinanza di correzione materiale .
Resistono con separati controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi tre eredi di NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 287, 329 e 789 c.p.c. e 2909 c.c.
La ricorrente argomenta, in particolare, che la Corte d’ appello, nella propria ordinanza di correzione di errore materiale, pur disattendendo il ricorso ex art. 287 c.p.c., sul punto specifico, avrebbe tuttavia apportato modifiche alla precedente sentenza della stessa Corte, in tal modo violando il vincolo derivante dal giudicato e peraltro statuendo su profili non oggetto di specifica domanda.
In particolare, l’ordinanza avrebbe erroneamente escluso che la sentenza assunta in prime cure dal Tribunale di Nola abbia attribuito alla ricorrente la proprietà esclusiva di una porzione del cortile, violando il giudicato scaturito dalla mancata impugnazione di tale specifica statuizione e modificando altresì la sentenza della stessa Corte d’appello di Napoli n. 2778 del 7 luglio 2016, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 287, 329 e 789 c.p.c. e 2909 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’ordinanza della Corte partenopea sarebbe venuta a modificare la sentenza della stessa Corte d’appello di Napoli n. 2778 del 7 luglio 2016 in quanto, mentre quest’ultima avrebbe operato una distinzione tra la porzione di cortile assegnata in proprietà esclusiva alla ricorrente e la residua parte assegnata in comunione in eguali quote ai tre condividenti COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, la successiva ordinanza ex artt. 287 segg. c.p.c. avrebbe invece affermato la natura
comune dell’intero cortile, in tal mod o ancora una volta violando il vincolo derivante dal giudicato e peraltro statuendo su profili non oggetto di specifica domanda.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, in relazione ai profili dedotti anche nella presente sede l’ordinanza ex art. 287 segg. c.p.c. non è in alcun modo intervenuta sull’originaria statuizione della Corte partenopea, dal momento che l’ordinanza medesi ma ha respinto l’istanza di correzione di errore materiale, ritenendo l’errore medesimo insussistente.
Ne consegue che, sempre in relazione di profili dedotti in questa sede la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2778 del 7 luglio 2016 è risultata immodificata.
Ciò di cui la ricorrente viene concretamente a dolersi, quindi, sono unicamente le argomentazioni che hanno condotto la Corte adita ex art. 287 segg. c.p.c. a respingere l’istanza di correzione di errore materiale.
Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito:
-che il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16205 del
27/06/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5950 del 14/03/2007).
-che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, a tteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si lim iti al rigetto dell’istanza in quanto, in tal caso, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione – ricorrendone gli ulteriori presupposti mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, quarto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10067 del 21/04/2017).
-che l’ordinanza con cui sia stata rigettata l’istanza di correzione dell’errore materiale è inutilizzabile ai fini dell’integrazione o dell’interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l’ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 5733 del 27/02/2019).
Da tali principi consegue l’inammissibilità del ricorso di legittimità che investa unicamente le motivazioni sulla cui scorta il giudice a quo abbia respinto l’istanza di correzione di errore materiale, quand o con le doglianze del ricorso si voglia dedurre che il rigetto dell’istanza si basa su una non corretta interpretazione del provvedimento di cui si è venuta a sollecitare la correzione; ciò per la semplice ragione che detta
interpretazione resta comunque irrilevante, non potendo l’organo che ha adottato un provvedimento fornire a posteriori una interpretazione del provvedimento medesimo.
Nella motivazione dell’ordinanza di rigetto del ricorso per correzione di errore materiale, quindi, non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale, in quanto le affermazioni contenute nella motivazione non spiegano efficacia di ‘interpretazione autentica” o di modifica della motivazione della sentenza, atteso che l’interpretazione di quest’ultima spetta eventualmente al giudice dell’esecuzione in sede di accertamento del presupposto fattuale dell’esecuzione forzata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore di ciascuno dei due controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuno in € 5.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 25 settembre