Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6603-2022 proposto da:
COGNOME in proprio, e COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura a margine del ricorso per cassazione iscritto al n. RG 4651/2019;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso l ‘ ORDINANZA N. 6906/2022 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 2/3/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025.
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la cassazione del decreto con il quale il tribunale di Padova, in data 2/1/2019, aveva rigettato l ‘ opposizione dagli stessi proposta avverso lo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
1.2. Questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 6906/2022, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato nella somma complessiva di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
1.3. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso notificato il 7/3/2022, hanno chiesto la correzione dell ‘ errore materiale di calcolo asseritamente contenuto nell ‘ indicata ordinanza: lì dove questa Corte, avendo quantificato le spese di giudizio in un importo complessivo pari quasi alla ‘ metà ‘ della ‘ somma lorda che costituiva l ‘ oggetto del contendere ‘, ha determinato la somma dagli stessi dovuta a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente in misura ‘ palesemente sproporzionata rispetto al valore della causa ‘, che in ricorso era stato chiaramente determinato nella somma complessiva di €. 22.155,84 .
1.4. Secondo i ricorrenti, infatti, una volta che il valore del contendere è correttamente determinato sulla base dell ‘ importo del credito per il quale è stata chiesta una differente graduazione, deve trovare applicazione, in difetto di enunciazione nell ‘ ordinanza di elementi che potessero giustificare la liquidazione delle spese del giudizio in misura corrispondente o superiore ai massimi tariffari, il d.m. n. 55/2014, secondo il quale la liquidazione dev ‘ essere eseguita secondo i ‘ medi di tariffa ‘, pari ad €. 2.935,00, e cioè una somma pari a meno della metà di quanto statuito nell ‘ ordinanza in questione.
1.5. I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto la correzione dell ‘ ordinanza in questione nella parte in cui questa Corte li ha condannati al pagamento della somma di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di
legge, in luogo della somma di €. 2,935,00, oltre alle spese generali.
1.6. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.7. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.2. Il procedimento di correzione dell ‘ errore di calcolo previsto dall ‘ art. 287 c.p.c. è, infatti, esperibile, anche si tratta di una sentenza o di un ‘ ordinanza della Corte di cassazione (art. 391 bis , comma 1°, c.p.c.), soltanto nel caso in cui, a fronte di presupposti numerici esattamente determinati, sia dedotta l ‘ erronea utilizzazione da parte del giudice delle regole matematiche corrispondenti al calcolo che quest ‘ ultimo ha svolto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui il ricorrente denunci l ‘ errore in cui il giudice sia, in ipotesi, incorso nell ‘ individuazione dei parametri (come l’effettivo valore della causa) utilizzati nel provvedimento impugnato, trattandosi, in siffatta ipotesi, di un error in iudicando , che, però, semmai fosse sussistente, non è certo suscettibile di essere emendato con la procedura in questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima