Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2303 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13172/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Unione di Banche Italiane s.p.a.RAGIONE_SOCIALE
– intimata- per la correzione dell ‘ordinanza della Corte di cassazione n. 13635/2024, depositata il 16 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13635/2024, nel proc.to n. 22378/2020 R.G., depositata il 16 maggio 2024, nella parte in cui, nel condannarla alla rifusione delle spese di giudizio di
legittimità, ha liquidato le medesime in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, evidenziando che tale importo non era coerente con i parametri di cui al d.m 10 marzo 2014, n. 55, cosi come aggiornati con il d.m. 13 agosto 2002, n. 147, avuto riguardo al valore del procedimento, dichiarato nel ricorso, di euro 8.967,21;
CONSIDERATO CHE:
nel caso in esame l’errore denunciato non è riconducibile a una svista del giudice ovvero alla erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti numerici delle operazioni da compiere esattamente determinati nella sentenza, in quanto tali emendabili con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ., lamentandosi l’erronea individuazione del parametro normativo di riferimento da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali, che, involgendo l’interpretazione della pertinente regola di diritto, non può essere sindacata con il rimedio azionato;
-d’altra parte, anche l ‘ erronea valutazione del valore della causa, incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio (cfr. Cass. 19 maggio 2023, n. 13810) e, in quanto tale, non può essere corretto ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ.;
può, comunque, aggiungersi che l’indicazione del valore della causa indicato nel ricorso non è vincolante per il giudice che è tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione delle spese processuali;
inoltre, si rileva che, da quanto emerge dalla ordinanza di cui si chiede la correzione, la domanda introduttiva del giudizio aveva a oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a tale titolo;
pertanto, il valore della controversia va individuato non già, come
ritenuto dalla ricorrente, nell’importo restitutorio liquidato dal giudice di primo grado, con pronuncia riformata integralmente in appello con sentenza confermata in questa sede di legittimità, bensì con riferimento al valore complessivo delle domande originarie, da ritenersi indeterminato, atteso che l’ impugnazione della sentenza di appello in cassazione investiva una questione comune a tutte le domande;
per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.