Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29483/2022 r.g. proposto da:
Avv. NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata in atti, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Salerno e dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Potenza.
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore suo legale rappresentante p.t. avv. NOME COGNOME.
-intimato – per correzione di errore materiale dell’ ORDINANZA n. 33801/2022 pubblicata in data 16/11/2022, resa dalla Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile nel giudizio n. 28187/2019 REG. GEN;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La parte istante ha premesso che:
-in data 16/11/2022 è stata emessa l’ordinanza sopra indicata con la quale è stato disposto, in motivazione, che: ‘5. Il ricorso è in conclusione da rigettare. La regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza: il ricorrente deve dunque essere condannato a rimborsare alla curatela controricorrente le spese processuali da costei anticipate nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo’ ; e conseguentemente, in dispositivo, nella parte che qui interessa, che: ‘rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente curatela le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge ‘;
in tale ordinanza, per mero errore materiale e/o per errore di calcolo, è stato liquidato a favore della curatela controricorrente l’importo di € 200,00 , per esborsi ed € 6.000,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge;
-in relazione all’importo di € 200,00 , lo stesso non era dovuto in quanto il controricorrente, costituendosi in giudizio, non versa alcun contributo e non sostiene alcuna spesa né risultava in atti la documentazione di tale importo, mentre le spese non documentabili sono ricomprese, in via generale, nel rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% del compenso legale dovuto;
-invece, in relazione all’importo di € 6.000,00 per compenso di avvocato , lo stesso non rispecchiava gli importi stabiliti dal D.M. 55/2014 per valore della causa ( pari nel caso di specie ad € 13.204,881 ), parametri applicabili ratione temporis, in quanto si trattava di attività esaurita al 23 ottobre 2022, data dell’entrata in vigore del decreto che li modificava, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33482/2022, con la conseguenza che pertanto doveva essere applicato il precedente DM 55/2014;
-ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, ‘Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate….’ ;
nelle tabelle allegate al D.M. è previsto, per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, in caso di valore della controversia da € 5.200,01 ad € 26.000,00, per la fase di studio € 1.215,00, per la fase introduttiva € 1.080,00 e per la fase decisionale € 640,00 , così per complessivi € 2.935,00;
in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
-nella motivazione dell’ordinanza sopra indicata in epigrafe nulla si rinveniva, dal punto di vista argomentativo, in ordine allo scostamento dai parametri tabellari;
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto:
di procedere alla correzione della suddetta ordinanza, espungendo dalla liquidazione delle spese processuali l’importo di € 200,00 per esborsi e indicando il compenso di avvocato per cui vi era stata condanna non superiore ad € 2.935,00 , in base ai parametri medi applicabili;
CONSIDERATO CHE
L’istanza di correzione di errore materiale è all’evidenza inammissibile perché la stessa non segnala in realtà l’esistenza di un ‘ errore materiale ‘ nell’ordinanza sopra indicata in epigrafe , quanto piuttosto un ‘ errore di giudizio ‘ nella quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l’incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso (concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica), ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 13075 del 09/09/2002; Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di correzione materiale. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025