Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3882/2025 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 35659 del 2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Rilevato che
con ordinanza di questa Corte n. 35659 del 2023, depositata in data 20 dicembre 2023, è stato accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Patti n. 3/2022, con condanna del controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, nonché al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate ‹‹in euro 10.773,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00 ed agli accessori di legge››;
il ricorrente chiede correggersi l ‘ordinanza sul rilievo che, per mero errore, le spese liquidate con riferimento al giudizio di legittimità sono state calcolate applicando lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 piuttosto che quello relativo all’effettivo valore del giudizio (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00);
non ha svolto attività difensiva RAGIONE_SOCIALE
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che
preliminarmente, può ritenersi validamente eseguita la notificazione del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE anziché all’avv. NOME COGNOME COGNOME che la rappresentava e difendeva nel giudizio che ha condotto alla predetta ordinanza, trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ., la quale introduce un limite alla perpetuatio dell’ufficio del difensore ed all’efficacia dell’elezione di domicilio compiuta per il giudizio,
prevedendo che il ricorso per la correzione dell’errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev’essere notificato alla parte personalmente; il limite in questione ha portata generale, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell’incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio ed all’esaurimento dei mezzi ordinari d’impugnazione (cfr. Cass., sez. 1, 20/04/2006, n. 9174: Cass., Sez. L, 29/09/2004, n. 19576; Cass., sez. 1, 15/02/2013, n. 3827), e risulta pertanto applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina;
l ‘istanza di correzione di errore materiale avanzata dal la ricorrente non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità ;
il giudizio sfociato nella ordinanza di cui si invoca la correzione ha avuto per oggetto proprio la individuazione del valore della causa di opposizione agli atti esecutivi promossa dall’odierno ricorrente -volta alla caducazione degli effetti dell’aggiudicazione del bene pignorato e, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE che censurava la liquidazione delle spese del giudizio operata dal Tribunale, questa Corte, richiamando un consolidato orientamento (Cass., sez. 3, 23/01/2014, n. 1360; Cass., sez. 6 – 3, 03/12/2021, n. 38370; Cass., sez. 3, 06/12/2022, n. 35878), ha spiegato che il valore dovesse essere determinato ‹‹ in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione proposta e, dunque, con riguardo al prezzo offerto e pagato dalla aggiudicataria (euro 450.000,00) ›› ;
alla stregua di tali considerazioni, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, assumendo quale valore della controversia quello di euro 450.000,00, si è avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00;
ciò che esclude che l’ordinanza impugnata sia incorsa nell’errore materiale denunciato: avendo, anzi, funditus ed ex professo esaminato proprio la questione della corretta individuazione del valore della controversia, risolvendola in diritto e in applicazione di condivisibili e consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione