Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4031 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12754-2023 r.g. proposto da:
NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
-Questore AVV_NOTAIOa Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Questore pro tempore; -Ministro AVV_NOTAIO‘Interno, in persona del Ministro pro tempore ;
-intimati – per la correzione AVV_NOTAIO‘errore materiale AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 41702/2 021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c., NOME impugnava il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 17 luglio 2020, nell’ambito del procedimento n. R.G. 7117/20, di proroga del RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 .
Osserva il ricorrente che, con la procura speciale alle liti ex art. 365 c.p.c. rilasciata il 7 luglio 2020, aveva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio all’AVV_NOTAIO, eleggendo domicilio presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e che il ricorso veniva introdotto nel suo interesse, per come ‘ rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’AVV_NOTAIO (C.F.:CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE ‘ e solo ‘ elettivamente domiciliato presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO .
Con ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, questa Corte di Cassazione ‘ accoglie(va) il ricorso; cassa(va) senza rinvio il decreto del Giudice di Pace impugnato; pone(va) le spese di lite a carico AVV_NOTAIOa PA intimata, liquidate in euro 2100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in euro 1000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge ‘ .
Nel provvedimento oggetto AVV_NOTAIO‘odierna istanza di correzione, invece, il ricorrente ‘risulta (va) elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta (va) e difende(va) unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, a seguito AVV_NOTAIOa richiesta di liquidazione AVV_NOTAIOe spese relative al giudizio di legittimità, con decreto del 23 marzo 2023 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE revocava l’ammissione al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo stato per la fase del di ricorso in Cassazione in quanto ‘ come risulta dall’ordinanza AVV_NOTAIOa Cassazione sez. I civile l’AVV_NOTAIO è stato codinfensore di fiducia del trattenuto unitamente all’AVV_NOTAIO ‘.
Osserva ancora il ricorrente l’indicazione AVV_NOTAIOa codifesa unitamente all’AVV_NOTAIO, riportata nell’ordinanza sopra indicata, è erronea, essendo quest’ultima esclusivamente sua domiciliataria.
Il ricorrente chiede dunque che questa Corte di legittimità voglia correggere l’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO