Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1370/2024 r.g. tra le parti:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-già ricorrente-
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME Federico (CODICE_FISCALE
-già resistente- relativamente alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione Roma n. 922/2024 depositata in data 10/1/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME quale difensore costituito per il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 922/2024, depositata in data 10/1/2024, con cui questa Corte, in accoglimento del secondo
motivo del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE cassava la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n . 3307/2020 e rinviava la causa davanti al Tribunale di Treviso.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha svolto attività difensiva depositando memoria.
CONSIDERATO CHE
Risulta dagli atti di causa e dalla stessa ricostruzione delle vicende processuali contenuta nella motivazione dell’ordinanza n. 922/2024 quanto segue: i) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propose presso il competente Tribunale di Vicenza domanda di concordato preventivo, rinunciata dopo che era stata fissata l’udienza ex art. 173 l.fall.; ii) il Tribunale di Vicenza dichiarò il fallimento della società, non ritenendo di esaminare la nuova domanda di concordato preventivo proposta successivamente alla rinunzia del primo ricorso; iii) la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza 10/12/2014 revocò la pronuncia di fallimento, ritenendo che lo stesso fosse stato pronunciato in assenza di una valida domanda formulata dal P.M.; iv) questa Corte, con ordinanza n. 12855/2019, cassò tale decisione, reputando valida ed efficace la richiesta di fallimento formulata dal P.M. dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale; v) la Corte d’Appello di Venezia, a seguito della riassunzione del giudizio, rigettò il reclamo ex art 18 l. fall., rilevando che, anche a voler ritenere che, dopo l’apertura del sub -procedimento di cui all’art. 173 l.fall. per atti di frode, ma prima che il Tribunale dichiarasse l’estinzione della procedura concordataria rinunciata, il debitore potesse depositare una seconda domanda di concordato, la rinnovata domanda di concordato preventivo non dava conto della rimozione dei vizi che affliggevano la prima domanda e che avevano determinato l’apertura del procedimento ex art. 173 l. fall. 2. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza di cui si chiede la
correzione dell’errore materiale, in accoglimento del secondo
motivo di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha affermato il principio di diritto secondo il quale ‘in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l’impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale per l’esame della stessa nel merito e non può prenderla direttamente in esame’ .
La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame direttamente al giudice di primo grado, individuato nel ‘Tribunale di Treviso’.
È evidente che l’errata indicazione del giudice di rinvio nel Tribunale di Treviso ‘in diversa composizione’ anziché in quello di Vicenza, ufficio giudiziario presso il quale era stata incardinata l’originaria domanda di concordato preventivo e l’istanza di fallimento formulata dal P.M, sia frutto di un lapsus calami.
Secondo il chiaro ed univoco dictum del giudice rescindente ad essere chiamato a vagliare l’ammissibilità, ora per allora, della seconda domanda di concordato depositata da RAGIONE_SOCIALE il 15/5/2014 non può che essere il Tribunale di Vicenza.
Del resto, l’indicazione nel dispositivo ‘in diversa composizione’ non può che riferirsi al Tribunale di Vicenza che ha già statuito sulla questione in altra formazione.
Il ricorso va, dunque, accolto, prevedendo che la parte motiva e il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 922/2024 siano corretti come da dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, per l’effetto , dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata in data 10/1/2024 n. 922/2024, precisando che laddove nella motivazione e nel dispositivo è scritto ‘ con rinvio della causa al Tribunale di Treviso ‘ e ‘rinvia la causa al Tribunale di Treviso in diversa composizione’ debba leggersi ed intendersi come ‘con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza’ e ‘rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione’ ; dispone che la presente ordinanza sia attuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 196 quinquies , ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., avendo riguardo all’ordinanza n. 922/2024 (ordinanza da correggere) della prima sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.