Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28391 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21328-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 21328/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 432/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/02/2019 R.G.N. 191/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
è stata disposta d’ufficio la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa l’ordinanza di questa Corte n. 12709/2023 in cui risulta inserita, a partire da pag. 11 §1 e fino a pag. 19 § 33, la motivazione relativa ad ordinanza pronunciata in altra controversia (tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE);
la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti che non hanno presentato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’ar t. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
la richiesta di correzione d’ufficio trova fondamento nel primo comma dell’art. 391 bis, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l.
168/2016, conv. dalla legge 197/2016 e poi dal d.l. 149 del 2022;
5. l’errore materiale rilevato d’ufficio sussiste e deve essere corretto;
6. questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020);
7. nel caso in esame, l’ordinanza n. 12709/2023, pronunciata a definizione del procedimento instaurato con ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contiene da pag. 1 fino a pag. 11, § 37, la motivazione relativa a tale controversia; da pag. 11, § 1 e fino a pag. 19, § 33, risulta invece inserita la motivazione della ordinanza n. 10128/2023 pronunciata alla stessa udienza, nel
diverso procedimento tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
8. nella motivazione dell’ordinanza n. 12709/2023 manca qualsiasi elemento che possa giustificare la pronuncia anche in relazione al procedimento tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE ed appare evidente che tale aggiunta di motivazione costituisca frutto di errore materiale;
9. deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale in cui Ł incorsa la ordinanza di questa Corte n. 12707/2023 eliminandosi i brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33; 10. non vi Ł luogo a provvedere sulle spese poichØ il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non Ł dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12707/2023 sia corretta attraverso l’eliminazione dei brani della parte motiva da pag. 11, §1 fino a pag. 19, § 33.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 12.9.202 3