Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1045 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 17812-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale società incorporante la società “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
AUTORITA’ GARANTE CONCORRNOME E MERCATO , RAGIONE_SOCIALE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rg n. 17812/2022 RAGIONE_SOCIALE c/ RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che:
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, in qualità di procuratori costituiti della RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 9554/2022, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ne confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 850/16/2020 della CTR del Lazio, rinviava alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione.
Rileva il ricorrente che tale ordinanza affetta da errore materiale nella parte in cui accoglie la doglianza quanto alla giurisdizione tributaria rinvia al giudice di appello (ossia alla CTR del Lazio in diversa composizione), anziché al giudice di primo grado (ossia alla CTP di Roma in diversa composizione) che aveva, anch’esso, denegato tale giurisdizione.
Considerato che:
Ciò posto, va osservato che questa Corte, nell’accogliere il ricorso della società contribuente, statuiva che per quanto concernano le controversie relative alla riscossione dei contributi per il funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE, relativi alle spese di funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE ex art.2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall’art.1 , comma2, del d.lgs. 5 del 2012, queste sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario e per tale motivo rinviava alla CTR del Lazio. Tuttavia, Anche la Corte Tributaria Provinciale di Roma aveva denegato la giurisdizione del giudice tributario, pertanto questa Corte avrebbe dovuto rinviare al giudice di primo grado, anziché a quello di appello. Pertanto, va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo il rinvio alla, ora, Corte giustizia tributaria di primo grado di Roma. In conclusione, il ricorso v accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9554/2022, sia corretto sostituendo le parole ” alla RAGIONE_SOCIALE Lazio, in
diversa composizione” con le parole” alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione”.
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9554/2022 sia corretto sostituendo le parole “alla CTR del Lazio, in diversa composizione” con le parole “alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Roma, 18 ottobre 2022
Il Presidente
DotU NOME COGNOME