Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18297-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 11236/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2024 R.G.N. 18297/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 18297/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
CC
RILEVATO CHE
a seguito della segnalazione della parte ricorrente, è stata disposta d’ufficio, con provvedimento in data 7 maggio 2024, la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 18297/2020 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391b is c.p.c.;
prima della presente adunanza entrambe le parti del giudizio hanno comunicato memoria con la quale hanno sollecitato la correzione dell’errore materiale;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
in effetti, per mero errore materiale, all’adunanza del 27.2.2024 la causa è stata definita con decisione nel merito del ricorso con ordinanza n. 11236/2024 pubblicata il 26/04/2024; mentre, visto l’atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali del 24.1.2024 depositato da RAGIONE_SOCIALE in concordato, recante presa visione ed accettazione espressa del procuratore della controparte COGNOME NOME per quanto riguarda la compensazione delle spese, si sarebbe dovuto pronunciare provvedimento di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. , senza alcuna pronuncia sulle spese;
per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi dichiarata l’estinzione del procedimento, senza provvedimenti sulle spese;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c.,
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nelle ragioni della decisione e nel dispositivo (dalla pag. 2 a pag. 9) dell’ordinanza n.11236/2024 del 26.4.2024 dovendosi dichiarare invece l’estinzione del giudizio in oggetto per rinuncia al ricorso, nulla spese, nei termini sopra indicati.
Manda
La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in Roma del 9 luglio 2024