Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33233-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, AMILCARE LAURIA;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresentata e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 4538/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/02/2024 R.G.N.33233/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Correzione errore materiale.
di
R.G.N. 33233/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
Dalla lettura dell’ordinanza n. 4538/2024 emessa nella causa N . RG. 33233/2018 è emersa la presenza di un errore materiale, pertanto d’ufficio è stata fissata la presente udienza camerale ai fini dell’eliminazione dello stesso.
Tanto premesso, si rileva che effettivamente a pagina 5, alla fine del punto 2.4., si legge la frase: ‘ Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare ‘ costituente un evidente refuso.
L ‘inserimento nel testo dell’ordinanza della suindicata frase è, all’evidenza, il frutto di un mero errore materiale, sicché la relativa correzione, con conseguente eliminazione, non altera né la ratio decidendi, né il dispositivo dell’ordinanza de qua .
Alla luce di quanto innanzi, verificato il carattere materiale dell’errore in virtù delle considerazioni innanzi svolte, il Collegio dispone la correzione dell’ordinanza n. 4538 del 2024 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nei sensi compiutamente indicati in dispositivo.
PQM
La Corte ordina la correzione dell’errore materiale rilevato nella ordinanza n. 4538 del 2024 con l’eliminazione della frase: ‘ Ma questo tipo di censura non è formulato dal ricorrente non parla mi pare ‘ presente nella motivazione dell’ordinanza stessa a pagina 5, alla fine del punto 2.4.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024