Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34980 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17839/2025 R.G. proposto da difesi dall’AVV_NOTAIO , con indicazione di domicilio digitale;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e -ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con indicazione di domicilio digitale;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 24375/2025, pubblicata il 2/9/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con ordinanza di questa Corte n. 24375/2025, pubblicata in data 2/9/2025, è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1940/2018, con la quale era stata confermata la pronuncia del Tribunale di Salerno, con cui era stata dichiarata la nullità del testamento olografo di COGNOME NOME siccome apocrifo.
I controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno chiesto la correzione della suddetta ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che non si dovesse provvedere alla regolamentazione delle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, pur dando atto -v. pag. 3 della richiamata ordinanza n. 24375/2025 (e come, in effetti, risultante dagli atti di causa) – che gli stessi (coincidenti con gli odierni istanti, nel mentre erano rimasti effettivamente intimati i soli COGNOME NOME e COGNOME NOME) si erano, invece, regolarmente costituiti con controricorso (depositando anche memoria illustrativa), col quale avevano sostenuto l’infondatezza del ricorso principale e la correttezza del provvedimento impugnato.
COGNOME NOME ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del procedimento aperto d’ufficio, in quanto dal decreto notificatogli, con il quale era stata fissata l’udienza del 18/11/2025, ore 10, e nominato il consigliere relatore, non era possibile evincere quale fosse l’errore materiale da correggere.
Con riguardo al suddetto rilievo, ritiene il collegio che, contrariamente a quanto asserito, l’apertura del procedimento di correzione materiale promosso dagli odierni ricorrenti e la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ad opera della cancelleria di questa Corte consentissero al COGNOME NOME di accedere al fascicolo telematico e di visualizzare il ricorso di correzione di errore materiale ivi depositato (così potendone conoscere il contenuto e, quindi, la ragione dell’invocata
correzione), con la conseguenza che non ricorre la causa di inammissibilità da quest’ultimo eccepita.
Ciò premesso, si rileva la sussistenza delle condizioni per disporre l’invocata correzione.
Risulta, come già precedentemente evidenziato , dalla parte dell’ordinanza afferente ai ‘fatti di causa’ che COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano resistito con controricorso al ricorso proposto da COGNOME NOME, mentre -come già precisato – erano rimasti intimati i soli NOME COGNOME e COGNOME NOME. Indipendentemente, dunque, dall’intestazione dell’ordinanza, che indica le medesime parti, a eccezione di COGNOME NOME, come intimate, è evidente che, una volta rigettato il ricorso, sarebbe stato necessario regolare le spese, che conseguono ex lege , secondo il criterio della soccombenza, e condannare, dunque, il ricorrente alla rifusione delle stesse in favore dei controricorrenti.
L’omessa liquidazione delle spese sul presupposto del mancato svolgimento di attività difensiva, contrariamente alla precedente descrizione dell’andamento del processo nel quale si dà conto del contrario, costituisce dunque un chiaro errore materiale che comporta l ‘accoglimento dell a formulata istanza di correzione (con quantificazione delle spese e compensi in considerazione delle attività svolte dai controricorrenti e delle tariffe professionali temporalmente vigenti, con attribuzione al loro difensore per dichiarato anticipo).
In ragione di ciò, va modificata sia la motivazione dell’ordinanza, sostituendo alla pag. 7, righi 26 e 27, alla dicitura « Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva », quella affermante che « le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente », sia la parte del dispositivo, aggiungendo, alla pag. 8, dopo il periodo ‘rigetta il ricorso’, la frase « Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario », che ne aveva fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte corregge l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 24375/2025, pubblicata il 2/9/2025, disponendo che alla pag. 7, righi 26 e 27 della motivazione, sia sostituita la dicitura « Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva », con quella affermante che « le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente », e che, alla pag. 8, sia aggiunta al dispositivo, dopo le parole «rigetta il ricorso», la seguente frase: « Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario» .
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge in ordine all’annotazione della disposta correzione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 18/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME