Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21944 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19765-2019 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimata – per la correzione della sentenza n.26440/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 19765/2019;
Oggetto
R.G.N.19765/2019
Cron. Rep. Ud 25/06/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali chiede la correzione dell’errore materiale nel quale deduce essere incorsa la sentenza di questa Corte n. 26440/2021 con la quale era stata revocata la sentenza di cassazione n. 32596/2018 che aveva definito con statuizione di accoglimento il ricorso per cassazione iscritto al n. RG 12180/2016 proposto da NOME COGNOME nei confronti della Cassa. All’esito della revocazione della sentenza 32596/2018 la SRAGIONE_SOCIALE respinto il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME la quale era stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
Secondo la prospettazione della Cassa l’errore materiale nel quale sarebbe incorsa la sentenza n. 26440/2021 si sarebbe verificato in relazione alla statuizione con la quale ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dava atto della sussistenza dei presupposti processuali ‘per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi proposti, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto’. Argomenta l’istante l’erroneità del riferimento alle ‘società ricorrenti’ laddove unico ricorrente era essa Cassa e,
soprattutto, evidenzia che essendo risultata vittoriosa all’esito del giudizio di revocazione non sussistevano i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo nei propri confronti.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
La Cassa ha depositato memoria.
Considerato che
L’istanza di correzione, in quanto volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c., è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premetta che secondo quanto si evince dalla parte motiva della sentenza n. 26441/2021 di questa Corte (v. sentenza, pag. 6, punto 4, ove è specificato: ‘Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità a carico di NOME COGNOME, dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228′), la statuizione di condanna al raddoppio del contributo concerneva NOME COGNOME in quanto soccombente nel giudizio dalla stessa instaurato con il ricorso per cassazione iscritto al n. RG 12180/2016 e definito con la sentenza n. 32596/2018 poi revocata. La statuizione non concerneva quindi la Cassa che aveva visto accolto il ricorso per revocazione ed era risultata vincitrice in relazione alla decisione sul ricorso per cassazione promosso dalla RAGIONE_SOCIALE
Ciò posto, rilevato che il riferimento alle ‘società ricorrenti’ in relazione alla condanna al raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 appare all’evidenza frutto di mera svista nella redazione del dispositivo, sia perché nessuna società risulta essere stata parte del giudizio di revocazione e prima ancora di quello per cassazione, definito con la sentenza oggetto di revocazione, giudizi svoltisi esclusivamente tra NOME COGNOME e la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali, sia perché nella parte motiva della sentenza di revocazione si individua espressamente quale destinataria della statuizione in oggetto NOME COGNOME come coerente in relazione alla decisio ne di rigetto dell’impugnazione dalla stessa promossa, decisione conseguente alla revocazione della sentenza di questa Corte n. 32596/2018, occorre procedere alla correzione dell’errore mediante sostituzione in dispositivo delle parole ‘ delle società ricorrenti’ con le parole ‘ di NOME COGNOME‘.
Non si fa luogo al regolamento delle spese stante la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. Sez. Un. n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell’istanza dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della S.C. n. 26440 del 2021, mediante
sostituzione delle parole ‘delle società ricorrenti’ con le parole ‘di NOME COGNOME‘.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME