Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 124 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3895/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3268/2021 depositata il 03/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME adivano la Corte d’appello di Napoli proponendo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE domanda d’equa riparazione ex lege n. 89/01. Giudizio presupposto, un processo da loro instaurato il 20.12.2011 innanzi alla sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Campania RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, definito con sentenza del 9.12.2019.
Con decreto del 23.2.2021 il consigliere delegato accoglieva la domanda, ma mentre nell’epigrafe, nella motivazione e nel capo del dispositivo inerente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese era indicata la giusta parte, ossia il RAGIONE_SOCIALE, il capo del dispositivo contenente l’ingiunzione di pagare l’indennizzo menzionava erroneamente come Autorità ingiunta il RAGIONE_SOCIALE (così, testualmente, si legge nel dispositivo: « accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente la somma di € 2.250,00 in favore di ciascun ricorrente oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione; condanna il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed € 450 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario »).
Il 25.2.2021 i ricorrenti proponevano istanza di correzione di detto errore materiale, cui la Corte d’appello provvedeva il
31.3.2021. Quindi, il 6.4.2021 notificavano all’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Napoli il ricorso e il decreto così come corretto.
Il RAGIONE_SOCIALE vi si opponeva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter legge n. 89/01, eccependone l’inefficacia, per essere avvenuta detta notifica oltre il termine di 30 gg. previsto dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge cit.
Con decreto del 3.12.2021 la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’opposizione e compensava le spese.
Osservava la Corte territoriale che in base al principio desumibile dall’art. 288 c.p.c. le sentenze contenenti errori materiali sottoposti a correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di correzione. Tale norma, ritenuta pacificamente estensibile ai provvedimenti decisori diversi dalla sentenza, secondo la costante interpretazione datane dalla Corte di cassazione (di cui il decreto forniva ampi referenti giurisprudenziali) non determinava, però, né una riapertura né un prolungamento dei termini d’impugnazione, salvo che l’errore fosse tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione, interferendo con la sostanza stessa del giudicato, ovvero quando con la correzione fosse stata impropriamente riformata la decisione stessa, non anche allorché l’errore fosse chiaramente percepibile dal contesto RAGIONE_SOCIALEa decisione, risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.
Nel caso di specie, esponeva la Corte distrettuale, non ricorreva alcuna incertezza o interferenza sostanziale, atteso che l’erronea indicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era contenuta solo nel capo del dispositivo contenente l’ingiunzione, non anche nelle restanti parti del decreto, che nell’epigrafe, nella motivazione e nel capo del dispositivo inerente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa procedura indicava correttamente il RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, concludeva, era evidente che non potesse sorgere alcun ragionevole equivoco sull’erroneità del riferimento al RAGIONE_SOCIALE e sul fatto che ingiunto del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex lege n. 89/01 fosse, invece, il RAGIONE_SOCIALE.
Né, infine, concludeva la Corte distrettuale, poteva disporsi la rimessione in termini richiesta dalla parte privata nelle note scritte di udienza, istanza, quest’ultima, infondata alla luce RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Per la cassazione di tale provvedimento NOME, NOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a tre motivi.
Vi resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, primo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. – Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, legge n. 89/01 con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che il decreto monocratico aveva ingiunto il pagamento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e dunque non contemplava il soggetto contro cui era stata proposta la domanda -ossia il RAGIONE_SOCIALE individuato solo dopo l’ordinanza di correzione del 23.2.2021. Pertanto, l’ingiunzione di pagamento si sarebbe ‘perfezionata’ solo con l’ordinanza di correzione emessa il 31.3.2021, con la conseguenza che solo da tale momento sarebbe decorso il termine di cui all’art. 5, secondo comma, legge n. 89/01. Inoltre, si afferma, la notifica del decreto ad un soggetto -il RAGIONE_SOCIALE -non legittimato avrebbe esposto la parte ricorrente a soccombere nelle spese RAGIONE_SOCIALEa prevedibile opposizione. Né vi sarebbe stata inerzia da parte dei ricorrenti, sia perché l’errore era ascrivibile al Giudice, sia in quanto la Corte territoriale è stata in possesso degli atti dal 25.2.2021 (data RAGIONE_SOCIALE‘istanza di correzione) al 31.3.2021 (data di
emissione del relativo provvedimento) in virtù RAGIONE_SOCIALEa legittima richiesta di correzione, per cui nessun termine poteva decorrere prima di tale ultimo momento. Infine, deduce parte ricorrente, «[l]’ordinamento giuridico non può richiedere l’adempimento di atti pretestuosi, inesatti, errati, ingiusti e la notifica di essi, se diretti a soggetti estranei o terzi non legittimati passivi, per impedirne l’inefficacia» (così, testualmente, a pag. 7 del ricorso).
– Il secondo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 287 e ss. c.p.c., in riferimento al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non determinante l’erronea indicazione, nel dispositivo, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quale destinatario RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento. Così formato, il decreto non avrebbe potuto costituire titolo per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma né dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché ingiunto ma estraneo al giudizio, né dal RAGIONE_SOCIALE, perché soggetto evocato in giudizio ma non destinatario RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione.
Né, prosegue parte ricorrente, avrebbe rilievo la circostanza che, invece, al RAGIONE_SOCIALE sia stato correttamente ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento monitorio, trattandosi di pronuncia accessoria disposta, però, con distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse in favore del difensore antistatario. Se ne trarrebbe, secondo i ricorrenti, che «non si può anteporre l’interesse del difensore a quello RAGIONE_SOCIALEa parte processuale» (così, a pag. 9 del ricorso).
Tutto ciò dimostrerebbe, secondo parte ricorrente, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non determinante l’errore oggetto RAGIONE_SOCIALEa successiva correzione.
– Il terzo motivo allega la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, cpv. c.p.c., per non aver la Corte d’appello disposto la rimessione in termini RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, trattandosi di un errore del Giudice e non già di quest’ultima. Contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte partenopea, la ritenuta decadenza, qualora configurabile, si sarebbe verificata per causa imputabile non già agli odierni ricorrenti, ma al Giudice RAGIONE_SOCIALEa fase monitoria del procedimento. I ricorrenti, infatti, ( i ) dopo solo due giorni dall’emissione del decreto monocratico si sono attivati presentando l’istanza di correzione d’errore materiale, e ( ii ) dopo solo sei giorni dal provvedimento di correzione hanno notificato al RAGIONE_SOCIALE il ricorso e il decreto ingiuntivo. Né l’istanza di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 c.p.c. è soggetta a termini.
Infine, conclude parte ricorrente, «non può non ritenersi applicabile il principio sulla sospensione o interruzione dei termini così come dedotto con la memoria di costituzione» (così, a pag. 11 del ricorso). Pertanto, a tutto voler concedere, ai fini del riscontro RAGIONE_SOCIALE‘eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo, avrebbero potuto essere computati solo i periodi dal 23.2.2021 (data di deposito del decreto) al 25.2.2021 (data RAGIONE_SOCIALE‘istanza di correzione) e dal 31.3.2021 (data di emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di correzione) al 6.4.2021 (data di notifica del ricorso e del decreto d’ingiunzione così come corretto).
– I primi due motivi -da esaminarsi congiuntamente per la loro sinergia argomentativa, inerente alla medesima questione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine ex art. 5, secondo comma, legge n. 89/01, nel caso di correzione del decreto -sono manifestamente infondati.
Come esattamente chiarito nel provvedimento impugnato, nell’operare la piana esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 288 c.p.c. la giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell’affermare che il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento
correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto RAGIONE_SOCIALEa decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l’impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l’erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte RAGIONE_SOCIALEo stesso dispositivo, oltre che nell’intestazione e nella motivazione) (così, l’ordinanza n. 19959/23; conformi, nn. 8863/18, 22185/14, 19668/09, 22658/04, 192/99, 11429/96, 2491/86, 58/84, 6931/82, 1701/73 e 681/63, per citare solo alcune RAGIONE_SOCIALEe pronunce massimate).
Ciò posto -e pacifica l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 288, ult. comma, c.p.c. anche a provvedimenti diversi dalla sentenza (cfr. ad es. sentenza n. 19722/15 in tema di decreto ex art. 99 legge fall.) -, va osservato che, nella specie, esattamente la Corte distrettuale ha considerato (chiaramente percepibile e) inidoneo a ingenerare qualsivoglia dubbio sulla portata volitiva del decreto d’ingiunzione l’erronea indicazione, solo in una parte del dispositivo, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in luogo di quello RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo, infatti, era menzionato nell’epigrafe, nella parte motiva del citato decreto e nel capo del dispositivo inerente alla condanna alle spese, la cui distrazione ex art. 93 c.p.c. non ne elide certo la rilevanza sub specie facti , vale a dire al fine di confermare che si trattava di un mero refuso, del tutto
insuscettibile, una volta corretto, a disvelarsi come intrinseco ad un diverso senso giuridico RAGIONE_SOCIALEa statuizione. (Non senza osservare, sia pure sotto il minus valente e non decisivo profilo del dover essere del provvedimento, che il giudizio presupposto predicava chiaramente la legittimazione passiva del MEF).
Ancora, priva di pregio è la tesi di parte ricorrente, lì dove lamenta che la notifica al RAGIONE_SOCIALE del decreto non ancora corretto sarebbe stata un atto ‘pretestuoso’, di cui sarebbe ‘aberrante’ esigere l’adempimento.
Le parti -private o erariali che siano -hanno l’onere di conoscere la sopra richiamata sessantennale e granitica giurisprudenza, che non soffre eccezione (né registra voci dissonanti in dottrina), così come hanno l’onere d’interrogarsi sul perché l’art. 288, ult. comma, c.p.c., invece di far decorrere tout court dalla data di correzione il termine per impugnare l’intero provvedimento, limiti tale diversa decorrenza alle sole parti corrette. Di talché, ‘pretestuosa’ sarebbe stata non già la notifica al MEF del ricorso e del decreto ante correzione, ma l’eventuale opposizione del predetto RAGIONE_SOCIALE ove avesse inteso far valere come dirimente o anche solo impediente il suddetto errore, di assoluta chiarezza e di nulla influenza. Tanto che -ed è questo l’approdo logico -giuridico che sfugge alla parte odierna ricorrente -la stessa correzione, pur ammissibile, non era per nulla necessaria al fine di resistere efficacemente ad una tale ipotetica opposizione erariale.
5. – Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
La rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà RAGIONE_SOCIALEa parte, che presenti i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza e non RAGIONE_SOCIALEa mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa decadenza, non è invocabile in caso di errori di
diritto nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. (Principio affermato in relazione ad un’ipotesi in cui il difensore aveva rinunciato ad impugnare il lodo per errori di diritto, ritenendo tale possibilità esclusa dalla lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 anche in riferimento a convezione arbitrale risalente, come nella specie, a data anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma, interpretazione smentita dalla S.C. solo successivamente all’impugnazione del lodo medesimo) (così e per tutte, S.U. n. 4135/19).
A maggior ragione tale principio è applicabile in rapporto all’interpretazione di una norma (l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 288 c.p.c.) vigente da ottant’anni, che non ha subìto modifica alcuna nel tempo ed è di nota e reiterata interpretazione giurisprudenziale.
Infine, è arduo: a ) pretendere di ricavare un principio generale di sospensione o interruzione dei termini non da una previa ricognizione legislativa, ma dalla propria personale visione del diritto processuale; b ) ascrivere a causa RAGIONE_SOCIALE‘infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 5, secondo comma, legge n. 89/01, ora l’originario errore contenuto nel decreto d’ingiunzione, ora i tempi tecnici impiegati dalla Corte d’appello per rimediarvi, come se l’odierna parte ricorrente non fosse stata perfettamente in grado di non soffrire né RAGIONE_SOCIALE‘uno né degli altri, ove avesse interpretato in maniera corretta una norma di non recente conio (l’art. 288, utl. comma, c.p.c.), sulla base di una giurisprudenza costante; pertanto, è solo quest’ultima mancanza RAGIONE_SOCIALEa parte stessa ad aver prodotto l’effetto consuntivo che ora si lamenta .
– In conclusione, il ricorso è respinto.
– Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, in favore del RAGIONE_SOCIALE.
– Non ricorrono le condizioni per applicare l’art. 96 c.p.c.
– Il procedimento è esente dal contributo unificato e, quindi, dal suo raddoppio per il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 800,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda