Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32781 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32781 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16309-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI;
– resistente – avverso la sentenza n. 778/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 5/6/2018, NOME COGNOME propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in data 19/4/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 1.490.289,70, a titolo di sanzione per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 171 ter lettera f RAGIONE_SOCIALEa legge 22/04/1941 n. 633 (detenzione per la vendita di 93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip TARGA_VEICOLO, corredate di scheda memoria tipo micro SD al cui interno erano presenti copie di giochi per console Nintendo» per complessivi 7237 giochi).
L’opponente sostenne che l’ordinanza fosse illegittima , per quel che ancora qui rileva, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 l. 689/81, perché l’organo accertatore non aveva provveduto alla contestazione immediata, nonché degli art. 16 e 17, perché non era stato presentato rapporto al prefetto, né informazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto sequestro, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 perché la sanzione non era stata commisurata all’effettiva gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione e alla p ersonalità e alle condizioni economiche del preteso responsabile e perché, contraddittoriamente, le erano state contestate dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, con il verbale NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 2013, notificatole in data 9/7/2013, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 171 ter lettera f RAGIONE_SOCIALEa legge 22/04/1941 n. 633.
Con sentenza n. 424/2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’opposizione , rilevando che effettivamente la condotta accertata non corrispondeva alla fattispecie prevista dall’art. 171 ter lettera f, perché il materiale sequestrato non conteneva alcun dispositivo o elemento di codificazione speciale idoneo a consentire all’acquirente di accedere a servizi criptati senza pagare il canone, ma soltanto le copie non autorizzate dei giochi, ritenendo in conseguenza l’erroneità e l’incertezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione e la carenza di motivazione sul punto.
3 . Con sentenza n. 778/2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del AVV_NOTAIO, rigettò l’opposizione, sostenendo che nell’ordinanza ingiunzione fosse evidente che per un mero errore materiale era stata indicata la violazione RAGIONE_SOCIALEa lett. F perché dagli atti presupposti si capiva che la vera condotta era quella prevista dall’art. 171 ter lett. f bis e che l’ingiunzione restava comunque valida perché nonostante questo errore l’opponente aveva ben compreso la contestazione avendo potuto svolgere compiutamente le sue difese.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non hanno depositato controricorso, ma soltanto un atto di costituzione ‘ al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma I cod. proc. civ . ‘ .
La parte ricorrente ha depositato anche memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., COGNOME ha censurato l’impugnata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma secondo n. 4 cod. proc. civ.: la Corte di merito avrebbe reso una motivazione contraddittoria nel ritenere che l’eccezione di errore materiale sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE non fosse nuova.
1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato lo stesso errore prospettandolo quale violazione degli articoli 112, 345 cod. proc. civ., 521 cod. proc. pen. e art. 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione: la Corte d’appello, ravvisando la sussistenza di un mero errore materiale nella contestazione, avrebbe violato il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base RAGIONE_SOCIALEa
sanzione irrogata, previsto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, perché la sanzione risulterebbe irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti secondo una norma diversa da quella indicata in sede di contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa del trasgressore.
1.3. Con il terzo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione degli art. 115, 116 e 132 comma II n. 4 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 comma quarto RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per avere la Corte d’appello ritenuto che la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito risultasse comunque chiara e la riconducibilità dei fatti accertati alla violazione contestata fosse comunque comprensibile, risultando giustificata da errore materiale l’ indicazione di una norma applicabile invece a diversa fattispecie; così decidendo, la Corte di merito non avrebbe considerato che l’unico verbale conosciuto dalla ricorrente era esclusivamente quello n. 513 del 2013RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE che conteneva la descrizione di un fatto totalmente diverso rispetto a quello descritto nell’ordinanza ingiunzione e che le difese svolte con la sua memoria si rivolgevano al contenuto di quel verbale di contestazione, perché le deduzioni successive RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE erano state trasmesse al prefetto soltanto dopo la sua audizione e non erano perciò da lei conosciute.
1.4. Con il quarto motivo, ugualmente articolato in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., COGNOME ha lamentato la violazione degli art. 112 cod. proc. civ., 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981: la Corte d’appello non avrebbe rilevato la mancata tempestiva trasmissione del rapporto sui fatti accertati che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, il verbalizzante ha l’obbligo di presentare immediatamente all’autorità competente per la decisione.
1.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la sua censura sulla omessa trasmissione del rapporto.
1.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 689 del 1981, 132 comma II n. 4 cod. proc. civ., 111 comma VI RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per avere la Corte d’appello ritenuto sufficientemente motivata l’ordinanza ingiunzione, mentre invece avrebbe dovuto rilevare l’assenza di motivazione, intesa come esposizione degli elementi ritenuti rilevanti per il giudizio di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione e i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
1.7. Con il settimo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., COGNOME ha infine sostenuto la violazione degli art. 132 comma secondo n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma sesto RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, per avere la Corte d’Appello offerto argomentazioni non idonee per sostenere la sua decisione, riferendosi ad elementi di fatto -quali le cartucce TARGA_VEICOLO -di cui non vi è traccia nel verbale di accertamento.
I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Risulta dal ricorso che nel verbale di contestazione n. 513/2013, è riportato che i militari RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE, 2° RAGIONE_SOCIALE, hanno «proceduto al sequestro penale, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 171 ter lettera f RAGIONE_SOCIALEa legge 633/41, di n.93 schede Micro SD contenenti copie di vari giochi per Console Nintendo» e che, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che il contenuto di questi supporti informatici equivalesse «ad un totale di
n.7237 copie di giochi illecitamente riprodotti e privi di contrassegno SIAE », per cui, con il rilievo n. 1, le avevano contestato «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE».
In applicazione degli art. 174 bis RAGIONE_SOCIALEa legge 633/1941 e 16 legge 689/1981 le avevano però irrogato una sanzione ridotta di E.1.490.822,00.
Nelle sue memorie difensive ex art. 16 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981, COGNOME rappresentava che l’art. 171 ter lett. f RAGIONE_SOCIALEa legge 633/1941, punisce chi «introduce nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto», laddove, pur dando per accertati i fatti riportati in verbale, le micro schede SD non costituivano certamente «dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».
Nell’ordinanza ingiunzione per cui è giudizio, poi, NOME è stata ritenuta responsabile RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 171 ter lett. f RAGIONE_SOCIALEa legge 633/1941 perché nel suo esercizio commerciale erano state individuate, tra la merce esposta in vendita, «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4» corredate da schede di memoria tipo Micro-SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo»; le è stato in conseguenza ingiunto il pagamento di una sanzione di Euro 1.490.289,70.
Il Tribuna le ha accolto l’opposizione rilevando la contraddittorietà tra l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata , la
configurazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito contenute nell’ordinanza ingiunzione e la descrizione del fatto accertato come riportata nel verbale.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che «il complesso del percorso motivazionale indicato nel verbale di contestazione e il tenore RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dall’opponente consente di rilevare, da un lato, l’assoluta chiarezza in ordine all’illecito contestato e, per altro verso, il fatto che l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata conteneva un evidente errore materiale»; ha quindi aggiunto che «la riconducibilità dei fatti all’ipotesi normativa violata era stata ribadita nelle controdeduzioni di risposta alle osservazioni scritte presentate da NOME»; ha quindi concluso che la fattispecie contestata fosse evidentemente riconducibile all’art. 171 ter lett. f bis e non lett. 7.
Ebbene, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata, previsto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita in sede di contestazione al trasgressore, perché in tal caso è leso il diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. Sez. 2, n. 9790 del 04/05/2011, Sez. 2, n. 18883 del 28/07/2017, Sez. 6 – 2, n. 21904 del 11/07/2022).
Ciò posto, deve considerarsi allora che a norma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘art.171 ter lett. f bis è punito chiunque fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, «attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater (cioè le misure di protezione per controllare
l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘opera, n.d.r .) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure».
Secondo la previsione RAGIONE_SOCIALEa precedente lettera f (che è stata contestata), invece, è punito chi introduca nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi «dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».
Alla evidente differenza tra la descrizione RAGIONE_SOCIALEe due fattispecie offerta dalla norma, deve aggiungersi ancora che il fatto accertato e contestato nel verbale, «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE» non appare corrispondere -e la questione ha costituito motivo di opposizione – a quello descritto nell’ordinanza opposta, secondo cui , tra la merce esposta in vendita, sono state rinvenute «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip TARGA_VEICOLO» corredate da schede di memoria tipo Micro-SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo».
La Corte d’appello, pertanto, non poteva limitarsi a ravvisare semplicisticamente « un mero errore materiale » nella indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata, ma avrebbe dovuto provvedere a ricostruire la fattispecie accertata nel verbale confrontandola con quella riportata in ordinanza, verificando altresì se, come dedotto da COGNOME, effettivamente non vi fosse stata trasmissione del rapporto sulle indagini seguite al verbale di accertamento e sequestro e se le controdeduzioni RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE, qualora utili alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, fossero effettivamente state comunicate
all’autorità procedente dopo la data fissata per l’audizione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunta e perciò da lei non conosciute.
In tal senso le censure devono essere accolte.
2.1. Dall’accoglimento dei primi quattro motivi consegue l’assorbimento dei restanti.
Pertanto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione perché provveda agli accertamenti indicati al punto 2, attenendosi al principio suesposto, e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda