Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4215 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4215 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– già ricorrenti – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME GERMANO e COGNOME NOME
-già intimati-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-già resistente-
nonché contro
PROVINCIA SICULA ORDINE CCRMMI PRESIDIO SANTA MARIA DELLA PIETA’, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-già resistente- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26172/2024 depositata il 7 ottobre 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
I ricorrenti affermano di avere ottenuto decisione favorevole da questa Corte con ordinanza n. 26172/2024, che ha rigettato il ricorso di parte avversa; di avere ottenuto la liquidazione delle spese di lite, ma senza menzione della loro distrazione a favore del procuratore costituito, ed inoltre senza specificare che le spese liquidate andavano riconosciute non cumulativamente ma in modo distinto poter ciascuna parte;
la prima istanza è fondata, in quanto manca nel dispositivo la menzione che le spese andavano distratte al procuratore che aveva dichiarato di averle anticipate;
la seconda istanza è infondata, perché l ‘ordinanza di cui si chiede la correzione ha liquidato euro 6000 oltre spese ed accessori senza specificare che la somma deve intendersi per ciascuna parte controricorrente (ossia euro 6000 a ciascuno); quindi l’istanza postula che si interpreti il dispositivo, se nel senso che preveda che le spese vanno liquidate
cumulativamente o per ciascuna delle parti; ma in casi come questo, ossia di richiesta di correzione per modificare il dispositivo in modo che la liquidazione delle spese sia intesa come effettuata singolarmente, cioè per ciascuna delle parti, anziché cumulativamente, è stato affermato il principio di diritto che l’interpretazione del dispositivo non può essere stimolata con una istanza di correzione materiale: <> (Cass. 24417/ 2020; Cass. 5595/2017); dunque, questa ultima istanza, pur formalmente denominata come istanza di correzione di errore materiale, ha in realtà contenuto diverso di revocazione;
non vi è da pronunciare in ordine alle spese per la natura della decisione;
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ord. n. 26172/2024 di questa Suprema Corte, pubblicata il 7 ottobre 2024, venga corretto nel senso che le spese ivi liquidate vengano attribuite al difensore che ha dichiarato di averle anticipate; rigetta ogni altra istanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME