Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 763 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14961-2021 proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
INTESA RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 10255/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 10255/2021, depositata il 19 aprile 2021, con la quale è stato rigettato il loro ricorso, evidenziando che, nonostante fosse stata proposta un’unica impugnazione, il dispositivo prevedeva, per mero refuso di battitura, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ivi liquidate, «per ciascuna delle impugnazioni proposte»;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è fondato;
deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte «l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (così, Cass. 9 settembre 2005, n. 17977);
nel caso in esame, la ricorrenza di essa è manifesta, posto che, sebbene fosse stata proposto un unico ricorso per cassazione, il collegio decidente, pur provvedendo, necessariamente, solo su tale unico ricorso, ha riferito la condanna delle spese a una pluralità di ricorsi, in realtà insussistente, incorrendo nel lamentato errore materiale;
va, pertanto, disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 10255/2021, depositata il 19 aprile 2021, a correzione dell’errore materiale ivi contenuto, alla pag. 10, secondo rigo, dopo la parola «legge» siano eliminate le parole «per ciascuna delle impugnazioni posposte».
Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione
sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2022.