Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7243 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 7243 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
per la correzione della ordinanza n. 13882/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2025 R.G.N. 3470/2024 e 7469/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
-i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 13882/2025 in causa contro il Comune RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui non ha espressamente provveduto sulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesima Corte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che per mero errore materiale non si sia provveduto su tali spese, essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorso principale e su quello incidentale (con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata da reciproca soccombenza);
-i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositato memoria per l’odierna adunanza .
CONSIDERATO CHE
-il ricorso non è fondato;
-la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la disposta compensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto il giudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorché svoltasi innanzi alla Corte d’Appello);
-come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l’ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell’ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all’esito finale del giudizio (v. Cass. n. 20893/2025);
-nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionale complessivo che la disposta compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza comprendeva implicitamente anche quelle della fase incidentale, in quanto l’esito di tale fase è rim asto provvisorio e manca un espresso riferimento alla stessa;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026.
La Presidente NOME COGNOME