Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34410 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
Oggetto
Correzione
errore
materiale
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso per correzione errore materiale d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
AVELLANEDA COGNOME NOME, HERRERA COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
per la correzione dell’ordinanza r.g. n. 21128/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, decisa all’udienza del 14.12.2021 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che :
è stata disposta d’ufficio la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa l’ordinanza di questa Corte, pronunciata all’adunanza della sottosezione lavoro del 14.12.2021 nel procedimento iscritto al numero di r.g. 21128/2020 tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto pubblicata con un numero di registro generale diverso da quello assegnatogli (specificamente con il n. 21011/2020, numero corrispondente ad altro procedimento, tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fallimentare COGNOME NOME, anch’esso deciso all’adunanza del 14.12.2021, la cui ordinanza non Ł ancora pubblicata);
la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti che non hanno presentato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380
bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
4. dal registro generale risulta che sono stati iscritti presso questa Corte di cassazione due distinti procedimenti: il proc. r.g. m. 21128/2020 tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il proc. r.g. n. 21011/2020 tra COGNOME NOME e il Curatore del Fallimento AVV_NOTAIO NOME; 5. per entrambi i procedimenti Ł stata fissata ed è stata tenuta l’adunanza camerale, dinanzi alla sottosezione lavoro, per il giorno 14.12.2021; l’indicazione
6. all’esito dell’udienza, sono state pubblicate due ordinanze: l’ordinanza n. 1811/2022, pubblicata il 20.1.2022, che riporta correttamente il numero di registro generale (n. 21128/2020), sia nella stampigliatura in alto a destra e sia sotto dell’oggetto, ed il nome delle parti processuali (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE); l’ordinanza n. 1665/2022, che riporta il corretto numero di registro generale (n. 21011/2020) nella stampigliatura in alto a destra ma riporta un numero errato sotto l’indicazione dell’oggetto (n.
21128/2020, che appartiene all’altro procedimento) ed una errata indicazione delle parti processuali (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anzichØ COGNOME NOME e Curatore del Fallimento AVV_NOTAIO NOME) ; non solo, l’ordinanza n. 1665/2022 reca una motivazione che Ł integralmente riferita all’altro procedimento, quello tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
7. per il proc. r.g. n. 21011/2020, sul presupposto della nullità radicale della ordinanza n. 1665/2022 pronunciata all’udienza del 14.12.2021, è stata fissata udienza per il giorno 6.12.2023;
8. ciò in conformità al principio secondo cui ‘l’inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente RAGIONE_SOCIALE soggetti, comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui Ł apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio’ (Cas s. n. 40883 del
2021; v. sul tema della nullità insanabile Cass. n. 2766 del 2020; n. 16497 del 2019);
9. deve quindi dichiararsi non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale atteso che l’ordinanza n. 1811/2022 è stata correttamente pronunciata tra le effettive parti processuali e reca l’esatto numero di registro generale (n. 21128NUMERO_DOCUMENTO) del procedimento, senza che possa esservi ragione alcuna di incertezza; 10. per il proc. r.g. n. 21011/2020 Ł stata fissata una nuova adunanza camerale per il giorno 6.12.2023;
11. non vi Ł luogo a provvedere sulle spese poichØ il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non Ł dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte dichiara non luogo a provvedere sull’istanza d’ufficio di correzione di errore materiale atteso che l’ordinanza n. 1811/2022 è stata correttamente pronunciata tra le effettive parti processuali e reca l’esatto numero di registro generale (n. 21128NUMERO_DOCUMENTO); per il proc.
r.g. n. 21011/2020 Ł stata fissata una nuova adunanza camerale per il giorno 6.12.2023; Così deciso nell’adunanza camerale del 17.10.2023