Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7242 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
relativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento tra le parti :
AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, in proprio -già ricorrente- contro
NOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -già intimati- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 11037/2025 depositata il 27/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE impugnava con ricorso per cassazione la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15 novembre 2018;
con controricorso si costituivano in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali nelle memorie ex art. 378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari;
con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, a definizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva ‘ la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis ‘ (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).
con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocati chiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza per omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese in favore degli avvocati antistatari predetti;
-la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11.3.2026 per la quale non sono state depositate memorie;
Considerato che :
-può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanza errore materiale;
invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che « L’errore di fatto cd. revocatorio è l’erronea percezione
degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l’errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario) ‘. Ciò alla stregua dell’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza.
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimento R.G. 27292/2019, è scritto
«L a Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge »,
deve leggersi ed intendersi:
« La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell ‘ importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO ».
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N. 12184 del 2020).
dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto
«L a Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge »,
deve leggersi ed intendersi:
« La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO ».
Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell’ 11.3. 2026
Il Presidente NOME COGNOME