Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19783 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Oggetto
Correzione errore materiale ex art. 391- bis cod. proc. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4381/2024 R.G. proposto da Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
–
intimati
–
avverso il decreto n. 18707/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 3 luglio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con decreto n. 18707/2023, depositato il 3 luglio 2023, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione iscritto al n. 11286/2021 R.G. per intervenuta rinuncia al ricorso, desunta ex lege dalla mancata presentazione di richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione ai difensori delle parti della proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c.;
è stata conseguentemente pronunciata condanna delle società ricorrenti (RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE), delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore di ognuna in Euro 5.343,65 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
di tale decreto il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME ha chiesto, con ricorso ex art. 391bis c.p.c., notificato il 23 febbraio 2024 e depositato in pari data, la correzione con riferimento ai seguenti dedotti errori materiali:
─ mancata indicazione tra le parti del giudizio di cassazione, e nella posizione di controricorrente, della curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente, costituitasi in tale giudizio con memoria del 25 luglio 2022, per far proprio il controricorso di RAGIONE_SOCIALE;
─ indica zione dell’ Avv. NOME COGNOME come difensore delle parti ricorrenti, invece che quale difensore del Fallimento IME; gli intimati non hanno depositato controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato, in data 12 maggio 2025, memoria con la quale rileva che, nel decreto oggetto dell’istanza di correzione materiale, essa erroneamente non è indicata tra le parti costituite, ma il nominativo del suo difensore è inserito nella posizione corrispondente ad RAGIONE_SOCIALE;
conclude pertanto chiedendo, a sua volta, la rettifica del decreto con la indicazione, tra le parti del giudizio di cassazione, anche del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE nella posizione processuale di controricorrente e con l’indicazione del nominativo del suo difensore quale procuratore costituito della stessa curatela;
considerato che
dall’esame degli atti emerge che , nel giudizio di cassazione definito con il decreto di cui si chiede la correzione, il Curatore del Fallimento della I.M.E. ebbe solo a depositare, in data 28 luglio 2022, una memoria di costituzione, senza però provvedere alla relativa notifica alle altre parti;
tale omissione non consente di considerare la curatela quale parte presente del procedimento definito con il provvedimento di cui si chiede la correzione, né conseguentemente come soggetto legittimato a tale richiesta;
secondo la disciplina ─ applicabile nella specie ratione temporis ─ anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, l’intervento nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando ammissibile, doveva infatti avvenire attraverso un atto che fosse partecipato alla controparte, mediante notificazione, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta partecipazione al giudizio di altro soggetto, non essendo, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui agli artt. 378 o 380bis.1 c.p.c., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (v. Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692: principio affermato con riferimento al diverso caso della costituzione nel giudizio di legittimità del successore a titolo universale di una delle parti già costituite, ma tuttavia estendibile anche alla ipotesi qui considerata; v. anche Cass. Sez. 3 13/05/2024, n. 13118, Rv. 671136 – 01);
diversamente deve dirsi quanto alla Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il cui intervento nel giudizio di cassazione risulta ammissibilmente effettuato mediante notifica alle altre parti, e successivo deposito, della memoria di costituzione;
riguardo ad essa vi è piuttosto da rilevare che la richiesta di correzione è stata effettuata con un atto (una memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.) da considerare in sé inammissibile in quanto depositato da una parte che, nel presente procedimento ex art. 391bis c.p.c., a tale deposito non poteva considerarsi autorizzata, non avendo essa depositato precedente tempestivo controricorso;
detti profili di inammissibilità delle istanze non impediscono però di provvedere alla correzione degli errori materiali nei limiti in cui, alla luce di quanto evidenziato e nei sensi appresso precisati, questi si rivelano effettivamente sussistenti nel decreto de quo ;
è stato invero precisato, e va qui ribadito, che, in tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del
ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (v. Cass. Sez. U. Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023, Rv. 667013, che ha corretto l’omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all’istanza di correzione);
ebbene, deve anzitutto ritenersi frutto di mero errore materiale l’indicazione, nell’epigrafe del provvedimento, dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore delle parti ricorrenti, essendo queste in realtà rappresentate e difese dell’Avv. NOME COGNOME
sussiste inoltre ed è suscettibile di correzione il duplice errore segnalato dal Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nella menzionata memoria;
la Curatela, a seguito della apertura della procedura concorsuale in data successiva alla introduzione del giudizio di cassazione, aveva infatti proposto , come detto, con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME, una c.d. « memoria di costituzione » con la quale, fatta presente detta sopravvenienza, aveva evidenziato il proprio interesse a intervenire nel giudizio di cassazione per far propria -in forza della legittimazione accordata dall’art. 66 l. fall. la domanda del creditore particolare Asec e per beneficiare dell’azione revocatoria intrapresa da quest’ultimo a vantaggio della massa dei creditori , avvalendosi dei relativi effetti;
con tale atto la curatela aveva, dunque, manifestato la volontà di far proprio il controricorso già proposto da RAGIONE_SOCIALE per resistere al ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, I ndustrie RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
deve pertanto ascriversi a mera svista l’omessa indicazione del Fallimento predetto tra le parti controricorrenti aventi diritto alla rifusione delle spese processuali in conseguenza della rinuncia al ricorso;
secondo indirizzo cui va qui data continuità, invero, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass. n. 28323 del 11/12/2020, Rv. 660004; v. anche Cass. n. 18518 del 02/08/2013, Rv. 627471);
nulla per contro autorizza a supporre che alla mancata menzione della Curatela tra i controricorrenti nel decreto de quo sia sottesa una contraria e qui ovviamente non sindacabile valutazione di inammissibilità dell’intervento;
a tal riguardo, è solo incidentalmente che si rileva ─ al solo fine di rimarcare che non in tal senso può leggersi l’omissione ─ come, per pacifico indirizzo, se è vero che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, è anche vero che ciò non esclude che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (Cass. n. 30785 del 06/11/2023, Rv. 669228);
deve dunque supporsi che un diverso opinamento sul punto avrebbe trovato nel decreto in esame una qualche specifica espressione, in mancanza della quale il silenzio al contrario serbato
appare piuttosto segno evidente e univoco, anche considerati gli altri contestuali errori di cui appresso pure si dirà, di mero lapsus calami ;
sussiste inoltre ed è parimenti emendabile con la correzione d’ufficio ex art. 391bis c.p.c. l’indicazione dell’Avv. NOME COGNOME quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE;
per le ragioni esposte in apertura non può invece ravvisarsi alcun errore, tanto meno materiale, nella mancata considerazione del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione tra le parti controricorrenti;
deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei (soli) termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
dispone la correzione del l’epigrafe del decreto di questa Corte n. 18707/2023, depositato il 3 luglio 2023, nei termini seguenti:
-là dove, nella prima pagina, nella parte dedicata ai dati identificativi delle parti ricorrenti, è scritto «… elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) », deve leggersi e intendersi « rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege»;
─ là dove, nella seconda pagina, nella parte dedicata ai dati identificativi della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, è scritto « rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE », deve leggersi e intendersi « rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege»;
─ nella seconda pagina, dopo l’indicazione dei dati identificativi
della controricorrente RAGIONE_SOCIALE devono intendersi inserite le seguenti indicazioni:
« nonché contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente -».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione