Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
Sul ricorso n. 5533/23, nella causa
TRA
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett. domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , rappres. e di fesa dall’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata
–
per la correzione di errore materiale concernente l’ordinanza n. 3589/2023, emessa dalla Corte di Cassazione, depositata in data 6 febbraio 2023.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza ex art. 702 bis , c.p.c., emessa il 6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento in loro favore della somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione a cinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento della suddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retro dei buoni, avendo versato la minor somma di euro 20.763,51.
RAGIONE_SOCIALE propose appello, accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la domanda introduttiva del giudizio. COGNOME e COGNOME ricorsero in cassazione con un solo motivo.
Con ordinanza interlocutoria del 7.4.2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo che fossero acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il 6.12.2017 dal Tribunale, a norma dell’art. 702 bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da RAGIONE_SOCIALE il 13.12.2017.
Con ordinanza del 6.2.2023, n. 3589 la Cassazione accoglieva il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, cassava l’ordinanza impugnata senza rinvio, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità. NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione avverso la suddetta ordinanza di cassazione senza rinvio, deducendo un errore materiale sulla condanna alle spese; RAGIONE_SOCIALE non svolge difese.
RITENUTO CHE
I ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa ha statuito la condanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese dei gradi d’appello e di legittimità, a favore della parte controricorrente, anziché condannare RAGIONE_SOCIALE, quale parte controricorrente soccombente.
Il ricorso è fondato. Invero, la Corte, nell’accogliere il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello ed evidenziando che il regime delle spese seguiva la soccombenza, ma condannando, poi, per mero evidente refuso, i ricorrenti al pagamento delle spese, indicate in dispositivo, anziché condannare la parte controricorrente – soccombente e appellante – RAGIONE_SOCIALE
Pertanto, il dispositivo dell’ordinanza impugnata va corretto in conformità dell’istanza dei ricorrenti, anche eliminando l ‘attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3589/2023, depositata in data 6.2.2023, nel senso che laddove è scritto « Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto» , debba leggersi esclusivamente: «Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge».
Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.