Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18647 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1392-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
SCOLARO NOMECOGNOME I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 360/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 145/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Lavoro domestico
R.G.N.1392/2022
COGNOME
Rep.
Ud.03/04/2025
CC
RILEVATO CHE
1. il Tribunale di Patti, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME contro NOME COGNOME condannava quest’ultimo in sua contumacia al pagamento della somma complessiva di € 63.079,94 a titolo di differenze retributive, 13a mensilità e TFR, nonché al versamento dei contributi, a seguito di accertamento (anche in contraddittorio con l’INPS) di rapporto di lavoro per mansioni di collaboratrice domestica presso l’abitazione in Capo d’Orlando del convenuto dal 1998 al 2016;
2. la Corte d’Appello di Messina, pronunciandosi sull’appello proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 288, ult. comma, c.p.c., con il quale egli aveva eccepito errore di persona, dopo che era stata disposta la correzione del suo numero di codice fiscale nella sentenza di primo grado (n. 45/2020), e di cui aveva chiesto l’annullamento limitatamente alla parte corretta (con decreto n. 7910/2020 del 19.11.2020), lo dichiarava inammissibile; osservava, infatti, che l’istanza di correzione non rientra tra gli atti per i quali è prescritta dall’art 299 c.c. la notificazione al contumace; giudicava infondata la doglianza secondo cui attraverso la correzione del codice fiscale il giudice di primo grado avesse sostanzialmente modificato la sentenza, perché nonostante l’indicazione erronea del codice fiscale e l’inesatto riferimento ad indirizzo quale residenza, alla stregua degli atti del procedimento il processo si era svolto correttamente nei confronti dell’appellante, esatto destinatario della sentenza di primo grado, posto che il ricorso gli era stato notificato a mezzo del servizio postale personalmente, che i testimoni avevano identificato lo stabile dove lavorava la collaboratrice domestica come quello dove abitavano le figlie del
convenuto al piano terra e l’appellante al primo piano (seppure con altra residenza anagrafica) con diritto di abitazione come da visura catastale; affermava, quindi, che l’appellante doveva considerarsi correttamente la parte nei cui confronti era stato proposto l’originario ricorso ed emessa la sentenza, al di là dell’errata indicazione del codice fiscale, mero errore materiale correttamente emendato;
3. per la cassazione della sentenza d’appello ricorre NOME COGNOME con cinque motivi; controparte e INPS sono rimasti intimati; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., 2697 e 2700 c.c.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere a lui riferibile la sentenza di primo grado, perché era stata erroneamente effettuata una correzione di errore materiale che tale non era;
con il secondo motivo di ricorso denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 287 e 288 c.p.c., 2909 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente a lui attribuito la sentenza di primo grado e per aver ritenuto pr ovata l’effettiva notifica del ricorso;
con il terzo motivo deduce (art. 360 n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 287 e 288 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale proceduto ad una correzione di errore materiale generando, in realtà, un atto abnorme, in quanto determinante una sostanziale modifica della sentenza
nel suo contenuto giuridico e non una semplice correzione del segno esterno della stessa;
detti primi tre motivi di ricorso possono essere analizzati congiuntamente, in quanto connessi;
essi sono inammissibili, perché con essi si richiede a questa Corte di rivalutare nel merito elementi già analizzati dal giudice d’appello;
6. parte ricorrente ripropone la tesi dell’errore di persona invece che dell’errore materiale sul codice fiscale; si tratta di una tesi respinta nel merito per le ragioni sopra riassunte, con motivazione logica e congrua, chiarendo in fatto perché fosse corretta l’individuazione del convenuto in primo grado, e perché il refuso sul codice fiscale non portasse a riferire il ricorso a un omonimo diverso (di cui, peraltro, non è dedotta l’esistenza); dunque, i motivi in esame si risolvono nella richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame, restando la valutazione probatoria dei giudici di merito insindacabile in sede di legittimità qualora congruamente argomentata (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023);
7. con il quarto motivo di ricorso si censura (art. 360 n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione dell’art. 25 Cost., violazione dell’art. 415, comma 3, c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non necessario notificare la fissazione dell’udienza per il
procedimento di correzione all’odierno ricorrente in quanto contumace nel procedimento di primo grado;
il motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata;
questa, invero, trattandosi di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, ha escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante (cfr. Cass. n. 21082/2010, che sia pur in una diversa ipotesi ha ritenuto non necessaria la notifica al contumace dell’istanza di correzione) ; tanto premesso, rilevata la peculiarità dell’appello ai sensi dell’art. 288, ult. comma c.p.c., ha ribadito la insussistenza di uno stato di incertezza sull’identità del datore di lavoro domestico (v. Cass. n. 19437/2019);
la censura di cui al quinto motivo di ricorso (art. 360 n.3 c.p.c.), di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con richiesta di condanna alle spese di controparte a seguito di cassazione della sentenza gravata, risulta inammissibile in via derivata, stante quanto sopra espresso con riferimento agli altri motivi;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione di controparte;
alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 aprile 2025.