Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4858 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4858 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-già ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che :
-con ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 questa Corte ha accolto il ricorso proposto
da RAGIONE_SOCIALE, scrivendo nella motivazione dell’ordinanza a pag. 8 punto 6 nonché nel dispositivo che, all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso e della conseguente cassazione della decisione impugnata, le parti dovessero essere rinviate avanti alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione:
«6 .- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità »;
–RAGIONE_SOCIALE sig.ri ha chiesto la correzione dell’ordinanza poiché, per mero errore materiale, nel cassare il provvedimento impugnato, ha rinviato le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, in luogo del Tribunale di Catania, Ufficio che ha pronunciato il decreto ex art. 99 l. fall. n. 2958/2021 all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo;
la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24.2.2026;
considerato
-che può accedersi alla richiesta di correzione con riguardo all’errore di cui al punto 6 di pag.8 dell’ordinanza e nel dispositivo che costituisce all’evidenza un mero errore materiale giacché il provvedimento cassato -come si legge nell’i ncipit dell’ordinanza stessa era il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proposta da RAGIONE_SOCIALE relativamente alla propria richiesta di insinuazione al passivo;
-va disposta d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c. anche la correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del provvedimento impugnato costituito da un decreto e non da una sentenza;
-l’istanza di correzione è stata comunicata alle controparti dalla cancelleria, sicché il contraddittorio può ritenersi ritualmente realizzato, né i destinatari hanno fatto pervenire osservazioni in senso contrario.
In conclusione:
-l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che:
«6 .- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità »;
deve leggersi:
«6 .- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità »;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020);
va disposto che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che laddove nell’ordinanza n. 7380/2025 pubblicata in data 19.3.2025 nel procedimento R.G. 12768/2021 alla pag. 8 punto 6 e nel dispositivo è scritto che:
«6 .- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità »;
deve leggersi:
«6 .- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia le parti innanzi al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità ».
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.2.2026
Il Presidente
NOME COGNOME