Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7596 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20246-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
STANZIONE CONCETTA
– intimata –
Per la correzione di errore materiale dell’ ordinanza n. 23037/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 28/07/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni depositate dal P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RILEVATO
Con ricorso per la correzione di errore materiale, COGNOME NOME invoca la correzione dell’ordinanza n. 23037/2023, con la quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza n. 1211/2018 della Corte di Appello di Salerno, avrebbe erroneamente affermato, nella motivazione concernente il rigetto del primo motivo del ricorso, che la domanda proposta da COGNOME NOME, dante causa dell’odierna controricorrente, avente ad oggetto la demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze legali, sarebbe stata trascritta. Viceversa, l’odierno istante evidenzia che detta domanda non solo non sarebbe mai stata trascritta, ma anche che la sua omessa trascrizione è stata espressamente affermata in altro punto della decisione di questa Corte.
Il P .G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso Il ricorso è fondato.
Nel giudizio di merito, la COGNOME aveva invocato la demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze e la domanda era stata accolta in prime cure, con sentenza confermata in appello.
Con il primo motivo di ricorso, il COGNOME aveva censurato la decisione di seconda istanza, nella parte in cui essa aveva ritenuto tardiva l’eccezione di carenza di interesse ad agire che il predetto aveva sollevato soltanto con la comparsa conclusionale, deducendo che la stessa ben poteva essere delibata, posto che la carenza di interesse può essere rilevata anche d’ufficio, e che comunque il giudice di merito
avrebbe errato nella qualificazione della domanda, da ritenersi actio negatoria servitutis . In assenza della sua trascrizione, dunque, l’attrice non avrebbe potuto eseguire la sentenza in danno dei nuovi proprietari del bene che ne forma oggetto.
Questa Corte, con l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, ha ritenuto infondata la censura, correggendo la motivazione resa dal giudice di merito, osservando che effettivamente la domanda, volta alla tutela della normativa in tema di distanze, avrebbe dovuto essere qualificata come actio negatoria servitutis , secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13523 del 12/06/2006, Rv. 58915). Ha poi osservato che, pur in assenza di trascrizione della domanda, sussiste comunque l’interesse ad agire della COGNOME – e per essa, oggi, della sua dante causa Stanzione – in quanto la sentenza di merito contiene anche una statuizione risarcitoria a carico del COGNOME. Inoltre, l’ordinanza oggetto della richiesta di correzione evidenzia che, comunque, il tema dell’opponibilità del dictum demolitorio ai terzi acquirenti del bene non riguarda il COGNOME, ma semmai (appunto) detti terzi.
Ciò considerato, risulta effettivamente, dalla lettura dell’ordinanza della quale si invoca la correzione, che questa Corte abbia da un lato affermato che ‘… è pacifico che la domanda proposta da NOME COGNOME fu trascritta …’ (cfr. pag. 4, righi 19-20) e dall’altro lato che ‘… deve escludersi che la mancata trascrizione della domanda proposta da NOME COGNOME e l’intervenuto trasferimento del bene interessato dall’ordine di demolizione a terzi abbia fatto venir meno l’interesse della prima ad ottenere una pronuncia sul merito …’ (cfr. pag. 5, righi 7-11). Dallo sviluppo logico della motivazione di rigetto del primo motivo, tuttavia, si comprende che l’apparente antinomia tra le due contrastanti affermazioni è dovuta ad un mero errore materiale, posto
che la domanda della COGNOME non fu trascritta. Tanto è vero, che questa Corte richiama la pronuncia di condanna risarcitoria proprio per evidenziare la sussistenza, comunque, dell’interesse ad agire della COGNOME, ed affronta il tema dell’opponibilità della condanna alla demolizione nei riguardi dei terzi, affermando che esso non riguarda il COGNOME, ma (semmai) i suoi aventi causa a titolo particolare.
L’errore denunziato, dunque, risulta effettivamente sussistente, onde l’ordinanza oggetto dell’istanza va corretta, mediante inserimento, al rigo 20 di pagina 4, della parola ‘non’ prima delle parole ‘fu trascritta’ .
Il Collegio rileva altresì, questa volta d’ufficio, un ulteriore errore materiale, consistente nella mancanza, al successivo rigo 21 della medesima pagina 4, del verbo reggente della proposizione. La stessa, dunque, va altresì corretta mediante inserimento, al predetto rigo 21 di pagina 4, della parola ‘trasferito’ tra le parole ‘stato’ e ‘in proprietà’ .
PQM
la Corte ordina la correzione della propria ordinanza n. 23037/2023, con inserimento, al rigo 20 di pagina 4, della parola ‘non’ prima delle parole ‘fu trascritta’ . Dispone altresì, d’ufficio, la correzione dell’ulteriore errore materiale evidenziato in motivazione, ordinando l’inserimento, al rigo 21 di pagina 4, della parola ‘trasferito’ tra le parole ‘stato’ e ‘in proprietà’ .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda