Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9929/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6654/2022, depositata il 24/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 24 ottobre 2022, n. 6654, che ha respinto la domanda di revocazione da egli proposta contro la sentenza n. 1940/2021 della medesima Corte d’appello. Ad avviso del ricorrente la sentenza d’appello aveva supposto l’esistenza di un documento decisivo rispetto alla domanda azionata ex art. 2932 c.c., considerando il certificato di destinazione urbanistica allegato dal consulente tecnico d’ufficio alla sua relazione, certificato relativo a un terreno (foglio 29, particella 83) diverso rispetto a quello per il quale era stata proposta e accolta la domanda (foglio 28, particelle 7 e 8).
Gli intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di NOME, nonché RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , primo comma c.p.c.
Il ricorrente ha formulato istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c.
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello conferito a un certificato urbanistico relativo a un altro terreno la qualifica di validità ed efficacia alla stregua di un certificato urbanistico per il terreno oggetto della domanda ex art. 2932 c.c.’.
La censura non può essere accolta. La Corte d’appello non ha affatto conferito a un certificato relativo a un altro terreno la qualifica di certificato relativo al terreno oggetto del processo, ma
ha affermato che il certificato di destinazione urbanistica presente in atti al momento della pronuncia della sentenza di trasferimento è affetto da un mero errore materiale relativo ai dati catastali, essendo per errore indicato il numero di foglio 29 invece che 28 (i dati catastali del terreno, riportati dal consulente tecnico nella sua relazione alla pag. 3, sono infatti i seguenti: ‘foglio 28, particella 83, già particelle 7 e 8’). Né, come si evidenzia nella proposta, la Corte d’appello avrebbe in tal modo violato la regola secondo la quale sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, trattandosi di mero errore materiale. La querela di falso non può essere proposta se non ‘allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile’ (Cass. n. 19626/2020, cfr. pure Cass. 2 luglio 2001, n. 8925 e Cass. n. 6375/1982).
Il ricorrente contesta la possibilità di considerare l’indicazione del numero 29, invece che 28, frutto di errore materiale perché l’errore non emergerebbe dal testo stesso del documento. Il rilievo non può essere accolto: ci si trova di fronte a una svista, a un mero errore materiale di scrittura, errore confermato -come ha sottolineato la Corte d’appello dalla visura catastale dell’immobile dalla quale emergono i dati corretti del terreno e non essendo stata del resto contestata dal ricorrente l’appartenenza della particella 83 al foglio 28.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese di lite in quanto gli intimati non hanno proposto difese nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il ricorso principale in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ‘codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda