Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22033-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 792/2018 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma, depositata il 28/02/2018 R.G.N. 2750/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME per il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo
R.G.N. 22033/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
determinato da parte del RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE per l’insegnamento di nove ore settimanali per l’a nno scolastico 2013/2014, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito, parametrato alla retribuzione annua lorda, ed al riconoscimento del punteggio ai fini delle graduatorie; 2. la Corte territoriale, premesso che la pretesa RAGIONE_SOCIALE lavoratrice si fondava sull’art. 651 del d.lgs. n. 297 del 1994, e che la stessa aveva il primo posto nella graduatoria dei supplenti, venendole tuttavia preferita altra supplente non residente, a fronte RAGIONE_SOCIALE norma che prevedeva di norma l’assegnazione ai residenti, ha ritenuto che l’appellante non aveva chiesto l’assegnazione dell’incarico ma solo il risarcimento del danno, danno che sarebbe stato evitato se la stessa lavoratrice avesse comunicato al l’amministrazione i diversi servizi prestati per usufruire RAGIONE_SOCIALE scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria e venire così assunta a tempo indeterminato; rispetto a tale autonoma argomentazione, la ricorrente nulla aveva dedotto, con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre COGNOME NOME, controinteressata, è rimasta intimata;
la ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
con l’unico motivo si deduce l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per errata individuazione del petitum e RAGIONE_SOCIALE causa petendi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la lavoratrice aveva chiesto non solo il risarcimento del danno, ma anche il riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo determinato anche ai fini dell’attribuzione del punteggio rilevante nelle graduatorie;
la censura, nei termini formulati, è inammissibile in quanto viene prospettato il vizio di illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in luogo di un error in procedendo , per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, RAGIONE_SOCIALE atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (così, già Cass. Sez. 1, 27/01/2006, n. 1755, e, più di recente, Cass. Sez. L, 13/10/2022, n. 29952).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla esplicita menzione RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862).
Nella specie, nel motivo si lamenta l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per errata individuazione del petitum e RAGIONE_SOCIALE causa petendi , senza alcuna deduzione in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sicché non può che pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi supplire alla rilevata carenza;
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese prenotate a debito, mentre non vi è luogo a provvedere in favore dell’intimata che non ha svolto attività difensiva; 4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali
richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE, che liquida in 1.600,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024