SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 9112 2025 – N. R.G. 00020443 2024 DEPOSITO MINUTA 20 09 2025 PUBBLICAZIONE 20 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. NOME COGNOME all’udienza del 15 luglio 2025 (svoltasi in ‘trattazione scritta’ ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte ai nn. 20443 e 30272 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell’anno 2024, promosse da:
in persona del l.RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME de NOMECOGNOME che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l. r. p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura metropolitana dell , rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall’avv. NOME COGNOME
-PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, depositato in data 27 maggio 2024, ritualmente notificato, la società ricorrente evocava in giudizio l’ esponendo di aver ricevuto, in data 17 aprile 2024, notificazione di avviso di addebito per l’importo di euro 1125,67=, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo da marzo ad agosto 2022.
Con un secondo ricorso, depositato in data 3 agosto 2024, ritualmente notificato, la società ricorrente evocava nuovamente in giudizio l’ esponendo di aver ricevuto, in data 11 luglio 2024, notificazione di altro avviso di addebito per l’importo di euro 542,67=, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo da maggio a giugno 2022.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva, previa sospensione degli atti impugnati, annullare gli avvisi di addebito nonché dichiarare il diritto dell’opponente a conservare i benefici contributivi previsti per legge con riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la dipendente
Costituendosi in giudizio (tardivamente rispetto al primo) chiedeva l’ il rigetto delle domande.
Riunite le cause, dopo alcuni rinvii per possibile conciliazione (poi non riuscita), depositate note difensive scritte autorizzate, all’udienza odierna le stesse venivano decise (in modalità c.d. ‘trattazione scritta’) come da presente motivazione e pedissequo dispositivo.
Va necessariamente premesso che i due avvisi di addebito qui impugnati si presentano particolarmente criptici né le motivazioni esposte hinc et inde negli atti di parte chiariscono in modo adeguato le ragioni dell’asserito credito sicché le cause , in definitiva, dovranno essere decise in base alla rigida applicazione del principio dei rispettivi oneri di prova eo di contestazione.
In particolare, l’avviso di addebito all. sub 1) nella causa portante, testualmente riferisce che l’ , dopo aver proceduto al controllo della posizione contributiva della da 3/22 a 8/22, ha accertato un debito totale, comprensivo delle spese di notifica, di euro 1125,67, il cui dettaglio e le motivazioni (così testualmente viene detto nell’a.v.a.) ‘sono riportate nella sezione dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti’ .
Senonché, nella suddetta sezione sono riportate diciture del tutto generiche ed incomprensibili (fra l’altro limitatamente alle mensilità marzo-aprile-luglio-agosto 2022) che menzionano presunte ‘inadempienze’, ‘ note di rettifica da D.M. 10 ‘, ‘sanzioni morosità ‘, senza alcun concreto riferimento ai soggetti in relazione ai quali le
inadempienze si sarebbero formate e tantomeno, del tutto contrariamente a quanto indicato nella prima parte dell’a.v.a., alle specifiche motivazioni, che rimangono del tutto sconosciute.
Nondimeno, nel secondo avviso di addebito impugnato (all. 1 al fascicolo riunito) si riporta un debito di complessivi euro 542,67 (riferiti ai mesi di maggio e giugno 2022, apparentemente già compresi nel più ampio intervallo di tempo indicato nel primo a.v.a.) con gli stessi riferimenti e rimandi alle (non) motivazioni di cui alla specifica sezione dell’a.v.a. stesso.
Nessuno specifico e dirimente elemento di chiarimento si rinviene, peraltro, nei ponderosi ricorsi introduttivi, nei quali l’unica cosa chiara è l’affermazione che ‘ La , in qualità di società immobiliare, rientrava a pieno titolo tra i soggetti beneficiari della sospensione dagli obblighi contributivi, come si evince dall’articolo 62, comma 2, del decreto -legge n. 18/2020, il quale prevede che ‘per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020’ (successivamente modulati e scadenzati dalla normativa successivamente intervenuta e richiamata nei
ricorsi: n.d.e.). Di poi, nei ricorsi, si illustra (peraltro abbastanza inutilmente, quanto meno con riferimento all’impugnazione de gli incomprensibili a.v.a. sopra descritti) il complesso piano di rateizzazione dei contributi introdotto dalla normativa in questione (riferita al noto periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) richiamando altresì, in modo peraltro diacronico e puramente descrittivo, una serie di circolari e messaggi riguardanti la materia. Si fa inoltre riferimento ad una presunta assenza di qualsiasi contenzioso tra la società e l’ente previdenziale, menzionando sia la ‘gestione lavoratori dipendenti’ sia la c.d. ‘gestione separata’, illustrando ancora (in modo analitico, ma apparentemente sganciato dagli avvisi di addebito opposti) tempi e modi dei versamenti a titolo di contributi previdenziali nella ‘gestione separata’ nel periodo COVID. Ancora: la ricorrente riferisce di numerose richieste di regolarizzazione contributiva e di pagamenti di sanzioni al solo scopo di ottenere il rilascio del DURC regolare, facendo infine riferimento al presunto disconoscimento, da parte dell’Istituto, dello sgravio del 100% dei contributi per l’assunzione della dipendente richiesto ai sensi della normativa incentivante di cui all’art . 1, commi da 10 a 15, l. 1782020.
Si potrebbe ancora continuare menzionando i vari ticket on-line aperti dalla società, prodotti in giudizio, talvolta riscontrati e talvolta no dall’ , ma quanto fin qui riferito è prova evidente del la poca chiarezza e scarsa pertinenza degli elementi forniti dalla società, nessuno
dei quali fa comprendere con un minimo di precisione l’odierno oggetto del contendere.
Nondimeno il convenuto (fra l’altro tardivamente costituito nella causa portante) non fornisce (come peraltro era suo onere processuale) elementi di chiarezza, anzi contribuisce a creare ulteriore confusione laddove testualmente riferisce, nella memoria, che ‘ L’avviso di addebito impugnato ha ad oggetto le inadempienze relative ai periodi contributivi da marzo 2022 ad agosto 2022, originate, come mostra di ben conoscere la parte ricorrente, da note di rettifica emesse per addebito art. 1, comma 1175 legge 296/2006. L’addebito sorge dal mancato pagamento delle sanzioni relative ai periodi 2.2020 e 3.2020, nonché delle sanzioni relative agli stessi periodi per la gestione separata, oggetto della richiesta di regolarizzazione riferita al durc prot. , emesso in data 16.6.2022. Tali sanzioni sono state calcolate in automatico dal sistema, in assenza di alcuna comunicazione aziendale relativa alla sospensione contributiva per effetto dell’emergenza Covid.’
Non è chi non veda come quanto appena trascritto sembra fare riferimento a qualcosa di diverso rispetto al contenuto degli avvisi di addebito impugnati: si parla infatti di sanzioni relative a (soli) due mesi del 2020, ad altre sanzioni relative alla ‘gestione separata’ (di cui non è menzione negli a.v.a.), ad una presunta richiesta di regolarizzazione di un DURC (peraltro emesso il 16 giugno 2022, di cui parimenti non c’è alcuna menzione negli a.v.a.). Non solo, ma l’ sostiene che la ricorrente
possiede un codice ATECO, asseritamente non censito tra i beneficiari della sospensione contributiva presente della circolare 52/20 (ma si guarda bene dal menzionare la fonte primaria, di rango superiore, che darebbe diritto all’Istituto di escludere dai beneficiari della sospensione i possessori di tale codice ATECO).
Precisa peraltro testualmente l’ente convenuto : ‘Quand’anche si considerasse rientrante tra i beneficiari individuati dall’art. 62, comma 2, D.L. 18/2020, l’azienda non ha mai dato seguito alle indicazioni previste dalla normativa, relative alla richiesta di applicazione di tale beneficio. La circolare n. 52/2020, infatti, ha previsto che le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, avrebbero dovuto inserire nella denuncia aziendale il codice N969, al fine di auto dichiarare la fruizione del beneficio e permettere all’ufficio di effettuare i controlli conseguenti.
La contribuzione così sospesa sarebbe stata pagata, a partire dal 16.9.2020, mediante l’utilizzo della specifica causale DSOS, alle scadenze indicate dalla normativa vigente e mediante specifica domanda telematizzata, da presentare attraverso i canali predisposti a tal fine dall’istituto. L’azienda non ha effettuato alcuna di queste operazioni, sicchè il dm è stato processato come un qualsiasi insoluto mensile, il cui ritardato pagamento ha dato origine alle sanzioni indicate nell’invito. Neppure in pendenza della
richiesta durc ha contattato l’ufficio attraverso i plurimi canali messi a disposizione dell’utenza (cassetto previdenziale, mail istituzionali indicate nel preavviso di accertamento, pec, linea appuntamento) per segnalare la possibilità di rientrare tra i beneficiari indicati dalla normativa covid, dando modo all’ufficio di controllare la sussistenza dei presupposti’ .
Orbene, a parte l’inesattezza di quest’ultimo rilievo (si è già detto sopra che la società ha aperto numerosi ‘ticket’ interlocutori con l’istituto, proprio con riferimento alle problematiche di causa) in definitiva, una delle poche certezze del presente giudizio (perché non negato dalla stessa ricorrente) è che effettivamente la stessa non ha correttamente utilizzato i complessi (e nuovi) codici e causali indicate nella memoria difensiva, non applicando correttamente la (peraltro complessa e relativa ad un periodo emergenziale più unico che raro nella storia del paese e del mondo ) normativa secondaria stabilita dall’Istituto, il che rappresenta peraltro un errore formale e non sostanziale (tanto che, con riferimento alla dipendente l’ente previdenziale non contesta espressamente il diritto, ex adverso invocato, di beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla normativa incentivante e tanto che, in corso di causa, proprio sulla rettifica degli errori solo formali si era incentrata la possibilità di una soluzione conciliativa della vicenda, a quanto consta poi non raggiunta, ancora una volta, per la ritenuta impossibilità formale di procedere ad una rettifica a posteriori dei codici utilizzati).
In conclusione, fermo restando che l non ha dato prova di omissioni/evasioni contributive sostanziali, ma soltanto di irregolarità formali per di più previste soltanto dalla normativa secondaria dello stesso Istituto, ancorché quest’ultimo non abbia ritenuto di poter addivenire, ciò posto, ad una soluzione transattiva, un tanto non è sufficiente per confermare i crediti (per sole sanzioni e non per vere e proprie inadempienze) portati dagli avvisi di addebito impugnati, che pertanto devono essere annullati, discendendone altresì la conferma del diritto allo sgravio ‘incentivante’ utilizzato per l’assunzione della dipendente
Peraltro, la complessa situazione in fatto e in diritto, nonché le documentate irregolarità formali commesse dalla ricorrente costituiscono giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.T.M.
-visto l’art. 429 c.p.c.; -ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta; -annulla gli avvisi di addebito impugnati; -conferma il diritto allo sgravio contributivo, nei limiti di legge, per la dipendente -compensa interamente tra le parti le spese del grado. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L ‘
, NELLA
PERSONA DEL FUNZIONARIO