Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36350 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36519/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in FOGGIAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n.1943/2019 depositata il 16.9.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1096//2007 del 6.6.2007 il Tribunale di Foggia, accogliendo parzialmente la domanda avanzata dall’AVV_NOTAIO nei confronti di COGNOME Adiuto, per il pagamento delle competenze professionali a lui spettanti, secondo le note spese prodotte, per l’attività stragiudiziale di trattativa svolta per il cliente con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa a r .l. relativamente ad un’ingente esposizione del COGNOME verso la banca, per l’attività giudiziale svolta per ottenere il rigetto dell’istanza di fallimento proposta contro il COGNOME e per fare conseguire allo stesso, come poi avvenuto, l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, condannava il COGNOME al pagamento in favore del professionista di € 17.220,65, oltre alle spese processuali.
Tale sentenza veniva appellata in via principale dal COGNOME, perché pronunciata secondo equità violando l’art. 113 c.p.c., perché aveva accolto la domanda malgrado l’asserita mancata prova dell’attività professionale svolta e per la mancata compensazione delle spese processuali, ed in via incidentale dall’AVV_NOTAIO, perché il compenso liquidatogli era inferiore ai minimi tariffari, così come le spese processuali erano inferiori alla tariffa applicabile, ed il COGNOME replicava che l’espletamento dell’attività professionale risultava dalla documentazione depositata e dalle deposizioni testimoniali acquisite.
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1177 del 18/21.7.2014 accoglieva parzialmente l’appello principale, e riduceva il compenso spettante al professionista a soli € 1.800,70,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettava l’appello incidentale del COGNOME e compensava le spese processuali del doppio grado.
Alla liquidazione ridotta del compenso la Corte d’Appello di Bari perveniva riconoscendo i compensi per l’attività giudiziale dell’AVV_NOTAIO per la procedura prefallimentare e per quella di ammissione all’amministrazione controllata nella misura fissa del 2,5% sul valore della debitoria di COGNOME Adiuto (ai sensi dell’art. 5 comma 3 della tariffa stragiudiziale), per il cui ammontare si faceva rinvio nella motivazione alle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale dell’11.6.2014 del COGNOME, che a sua volta rinviava al ricorso per dichiarazione di fallimento ed alla nota spese (che riportavano per la procedura prefallimentare un valore della debitoria emergente dai punti 5 e 9 del ricorso per fallimento e dalla nota spese di complessive £ 2.393.928.157), ma per una svista, o per mero errore di percezione, il compenso veniva poi liquidato nella misura di € 862,91 per ciascuna procedura, ossia nella misura fissa del 2,50% su un valore della debitoria di £ 66.833.025, pari ad €34.516,38, riportato come indicato nel ricorso per dichiarazione di fallimento, ma in realtà privo di qualunque riscontro in atti.
Contro la sentenza n. 1177 del 18/21.7.2014 della Corte d’Appello di Bari proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. alla stessa Corte, notificato al COGNOME il 16.10.2014, COGNOME NOME, chiedendo che, alla luce della svista sopra indicata, l’impugnata sentenza fosse revocata, e che in fase rescissoria fosse accolto il suo appello incidentale, con rideterminazione delle competenze professionali a lui spettanti per le procedure prefallimentare e di amministrazione controllata nella misura del 2,5% già riconosciuta, ma applicata sul valore della debitoria risultante dagli atti richiamati (in particolare il ricorso per dichiarazione di fallimento), ossia su £ 2.393.928.157, e non su
£66.833.025, come avvenuto per mero errore di percezione nell’impugnata sentenza.
Nel contempo il COGNOME si riservava di proporre ricorso in Cassazione contro la stessa sentenza per il compenso relativo alla pratica stragiudiziale con la banca, per la necessità di calcolare il compenso relativo alla procedura di amministrazione controllata su un valore superiore a quello della debitoria emergente dal ricorso per dichiarazione di fallimento, e per il rimborso forfettario, trattandosi di vizi non revocatori che richiedevano un sindacato su valutazioni giuridiche, e chiedeva allo scopo la sospensione ex art. 398 ultimo comma c.p.c. del termine per la proposizione di tale ricorso, ma su tale ultima richiesta, la Corte d’Appello di Bari dichiarava il 22.5.2015 il non luogo a provvedere, quando ormai il termine breve per la proposizione del ricorso in Cassazione era scaduto.
Si costituiva nel giudizio di revocazione il COGNOME, che eccepiva l’inammissibilità ed improponibilità dell’avverso ricorso per assenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’art. 395 n. 4) c.p.c., sostenendo che l’ammontare della sua debitoria di £ 2.393.928.157, che il ricorrente indicava come non contestato e poneva a base della sua richiesta di riliquidazione del compenso, in realtà era stato fatto oggetto di contestazione da parte sua già alla pagina 4 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, in cui era stato contestato integralmente il diritto del professionista alla liquidazione del compenso in forza dell’art. 13 delle disposizioni generali in materia civile della tariffa professionale.
La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1943/2019 del 4/16.9.2019 rigettava il ricorso per revocazione, e condannava il COGNOME al pagamento in favore del COGNOME delle spese processuali del giudizio di revocazione, liquidate in € 9.515,00 per onorari, oltre accessori di legge, dando atto della sussistenza a
carico del ricorrente dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore contributo unificato.
A tale decisione di rigetto la Corte d’Appello di Bari perveniva in quanto riteneva che:
l’azione di revocazione non fosse fondata sulla presenza di un mero errore di percezione e/o sull’omissione di un fatto, essendo richiesta una rideterminazione e liquidazione dei compensi professionali contestati in primo grado;
l’errore lamentato dal COGNOME non era d’immediata percezione attraverso il mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza dover ricorrere ad argomentazioni induttive o a particolari indagini, richiedendo al contrario, una nuova valutazione dell’attività professionale esercitata dallo stesso, già operata dalla seconda sezione della stessa Corte, ed una sua riliquidazione;
i documenti da raffrontare con la sentenza impugnata per cogliere l’errore di percezione dovevano risultare incontestati, mentre nella specie il valore della debitoria posta a base della richiesta di riliquidazione dei compensi per la procedura prefallimentare e per l’ammissione del COGNOME all’amministrazione controllata, indicato dall’AVV_NOTAIO in £ 2.393.928.157 come non contestato, non corrispondeva alla reale evoluzione fattuale del processo, in quanto il COGNOME alla pagina 4 della comparsa di costituzione del fascicolo di primo grado aveva contestato integralmente il diritto alla liquidazione del compenso in forza dell’art. 13 delle disposizioni generali in materia civile della tariffa professionale;
il COGNOME chiedeva anche il riconoscimento degli onorari con ricorso alla Corte di Cassazione;
alla luce delle risultanze di causa, in nessun punto era accertato l’importo dell’esposizione debitoria di £ 2.393.928.157, per cui l’accertamento di tale dato di fatto avrebbe richiesto una
ricostruzione interpretativa degli atti processuali, tra l’altro già contestati.
Avverso tale ultima sentenza, notificata il 18.9.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte affidandosi a quattro motivi COGNOME NOME, notificandolo a COGNOME Adiuto il 18.11.2019, e resiste quest’ultimo con controricorso notificato il 30.12.2019.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo articolato motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6 della Costituzione e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per motivazione apparente, o tautologica, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99, 112 e 395 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n.5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente si duole che l’impugnata sentenza abbia reso una motivazione tautologica, limitata ad una certa enunciazione di inesistenza di un errore di percezione, e meramente apparente, che non supera il minimo costituzionale previsto dall’art. 111 della Costituzione e determina la nullità della sentenza, non avendo esplicitato perché non si sarebbe trattato di un errore di percezione, ma di un errore di giudizio, ed essendovi anche contraddizione nella motivazione della sentenza tra l’inizialmente negata sussistenza di un errore di percezione, e la successiva affermazione che tale errore di contro esistente, non sarebbe stato facilmente rilevabile e non sarebbe stato riferito a documenti incontestati.
Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che l’impugnata sentenza abbia violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.), travalicando i limiti della domanda avanzata nel ricorso per revocazione.
In esso il COGNOME aveva chiesto solo di porre rimedio alla svista commessa nella sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014 nell’avere utilizzato come valore della debitoria del COGNOME emergente dalle pagine 6 e 7 della sua comparsa conclusionale dell’11.6.2014 (che a sua volta rinviava al ricorso per dichiarazione di fallimento ed alla nota spese), specificamente richiamate nella motivazione per relationem di quella sentenza, pari a £ 2.393.928.167 (ossia alla somma dei due importi di £1.612.497.216 dell’importo della sofferenza del mutuo acceso con atto del AVV_NOTAIO del 7.10.1994 e di £ 781.430951 della sorte capitale, interessi e spese di procedura ingiuntiva e precetto di cui ai punti 1 e 5 del ricorso per dichiarazione di fallimento), l’importo, privo di qualunque riscontro in atti, di £66.833.025, pari ad € 34.616,38, erroneamente indicato come riportato nel ricorso per la dichiarazione di fallimento, per calcolare nella percentuale fissa riconosciuta del 2,5% il compenso per la procedura prefallimentare e per l’ammissione del COGNOME all’amministrazione controllata, e per la fase rescissoria aveva quindi chiesto che fosse accolto il suo appello incidentale rideterminando il suo compenso per quelle due procedure applicando quella percentuale del 2,5% su £ 2.393.928.167 (pari ad € 1.236.360,71) e non su £66.833.025 (pari ad € 34.616,38), riconoscendogli per ciascuna procedura anziché il compenso liquidato di € 862,91 (€ 34.616,38 x 2,5%) quello di €30.909,01.
La sentenza impugnata, invece, avrebbe proceduto per il ricorrente, ad una confusione tra giudizio rescindente e rescissorio, attirando alla fase demolitiva dell’impugnata sentenza la domanda di accoglimento dell’appello incidentale del COGNOME, pertinente
invece al giudizio rescissorio, che avrebbe dovuto eventualmente esaminare solo dopo avere riconosciuto sussistente l’errore di percezione lamentato dal ricorrente, così violando l’art. 395 c.p.c..
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe ritenuto richiesta una nuova valutazione dell’attività professionale esercitata ed una sua riliquidazione, che in realtà non erano affatto state richieste nel ricorso per revocazione dal COGNOME.
Quest’ultimo, infatti, per le contestazioni relative ai compensi liquidatigli, estranee al profilo della revocazione in quanto relative ad errori di giudizio (relative al compenso per l’attività stragiudiziale, al maggior compenso spettante per l’ammissione all’amministrazione controllata in ragione del riferimento ad un importo della debitoria superiore a quella riconosciuta di £2.393.928.157 e per il rimborso forfettario), si era espressamente riservato di ricorrere separatamente, e previa sospensione del termine d’impugnazione relativo, alla Corte di Cassazione.
Tale ultima circostanza di fatto, invocata anche in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. e già sottoposta alla discussione delle parti alle pagine 1 e 2 della comparsa conclusionale del 12.7.2019 del COGNOME, allo scopo di contrastare l’avversa eccezione d’inammissibilità della revocazione, non sarebbe stata considerata dall’impugnata sentenza, benché decisiva per escludere che il ricorrente avesse richiesto una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, avendo egli solo censurato una mera svista nella rilevazione del contenuto del ricorso per dichiarazione di fallimento del COGNOME, e richiesto, di rideterminare con una mera operazione di calcolo percentuale, il compenso a lui spettante per le procedure prefallimentare e di ammissione all’amministrazione controllata, utilizzando l’importo non percepito della debitoria del COGNOME (£ 2.393.928.157) espressamente richiamato per relationem nella sentenza n. 1177
del 18/21.7.2014 della Corte d’Appello di Bari anziché quello di £ 66.833.025, totalmente privo di riscontro negli atti processuali.
Preliminarmente va esclusa l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancanza di chiarezza e mescolanza di argomentazioni tra loro incompatibili, in parte afferenti ad error in procedendo ed in parte ad error in iudicando, invocata dal controricorrente.
Il ricorrente, infatti, pur muovendo congiuntamente diverse censure inerenti all’apparato motivazionale dell’impugnata sentenza, sia incidenti sulla nullità della stessa (motivazione tautologica meramente apparente, mancanza di corrispondenza con la domanda proposta, violazione del principio di separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio nella revocazione), sia influenti sul contenuto della domanda e della decisione adottata (omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.), ha chiaramente e compiutamente esposto il contenuto delle singole censure.
Il primo articolato motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto l’impugnata sentenza, con le plurime e contrastanti motivazioni addotte, riportate coi numeri da 1) a 5) alle pagine 3 e 4 di questa sentenza, non ha consentito di comprendere le reali ragioni della decisione di rigetto del ricorso per revocazione adottata, non attenendosi peraltro alla domanda effettivamente avanzata dall’AVV_NOTAIO, che aveva solo chiesto la rideterminazione del suo compenso per la procedura prefallimentare e per quella di ammissione dell’amministrazione controllata sulla base della correzione della svista in cui era incorsa la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014, riservando ad un separato ricorso alla Corte di Cassazione le richieste di maggiorazione del compenso che erano basate su asseriti errori di valutazione e non di percezione, e confondendo il giudizio richiesto per la fase rescissoria relativo alla fondatezza dell’appello incidentale del COGNOME, con quello relativo alla
sussistenza, o meno dell’errore di percezione che era stato denunciato ex art. 395 n. 4) c.p.c. dal ricorrente per la fase rescindente, che dal contenuto dell’impugnata sentenza non risulta neppure compreso nel suo esatto contenuto.
La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto (vedi penultimo capoverso di pagina 3) che la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014 avesse determinato in £ 66.833.025 (pari ad € 34.516,38) il valore della debitoria complessiva del COGNOME, posto a base del compenso del 2,50% liquidato all’AVV_NOTAIO in € 862,91 ciascuna per la procedura prefallimentare e per l’ammissione all’amministrazione controllata, sulla base del contenuto effettivo del ricorso per dichiarazione di fallimento del COGNOME prodotto, e che invece il ricorrente avesse chiesto di accertare il diverso valore di quella debitoria in £ 2.393.928.157, da lui indicato come non contestato.
In realtà la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014 a pagina 5 aveva riconosciuto che i compensi spettanti al COGNOME andavano determinati come dal medesimo evidenziati a pagina 6 e 7 della comparsa conclusionale depositata l’11.6.2014, che a sua volta rinviava alla nota spese depositata ed al ricorso per dichiarazione di fallimento del COGNOME prodotto, indicanti una debitoria complessiva di £ 2.393.928.157 (data dalla somma dei due importi di £ 1.612.497.216 della sofferenza del mutuo acceso dal COGNOME con atto del AVV_NOTAIO del 7.10.1994, e di £ 781.430951 della sorte capitale, interessi e spese di procedura ingiuntiva e precetto di cui ai punti 1 e 5 del ricorso per dichiarazione di fallimento), ma per una mera svista aveva poi liquidato il compenso del 2,50% riconosciuto in soli € 862,91 a favore del COGNOME per la procedura prefallimentare ed in egual somma per l’ammissione all’amministrazione controllata, in quanto aveva assunto come base di calcolo la debitoria di £ 66.833.025 (pari ad € 34.516,38), erroneamente riportandola come indicata
nel ricorso per dichiarazione di fallimento, ma in realtà totalmente priva di riscontro negli atti processuali, anziché la debitoria di £ 2.393.928.157.
Il COGNOME, quindi, nel ricorso per revocazione, non aveva chiesto inammissibilmente di sovrapporre una nuova e diversa valutazione della debitoria complessiva del COGNOME a quella già accertata, sia pure per relationem, dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014, attraverso il rinvio alle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale depositata dal COGNOME l’11.6.2014, che a sua volta rimandava all’importo di £ 2.393.928.157 emergente dal ricorso per dichiarazione di fallimento e dalla nota spese. Il COGNOME, piuttosto, aveva chiesto di eliminare attraverso la fase rescindente la svista commessa dalla Corte d’Appello utilizzando come base di calcolo del compenso anziché la somma da essa stessa individuata per relationem di £ 2.393.928.157, quella di £ 66.833.025, che non era affatto indicata nel ricorso per dichiarazione di fallimento e non aveva riscontro in alcun atto processuale (significativamente il COGNOME nulla ha indicato sull’origine di tale importo), somma derivante da un errore di percezione e non risultante da un’attività di valutazione logico -giuridica, avendo tale svista avuto un effetto decisivo sulla determinazione del compenso sia per l’attività giudiziale di difesa nella procedura prefallimentare, sia per quella relativa all’ammissione all’amministrazione controllata.
Fuorviata da quest’errore iniziale, non avendo colto quale fosse stato l’errore di percezione lamentato dal COGNOME, l’impugnata sentenza all’inizio di pagina 4, senza alcun riscontro sull’effettivo contenuto delle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del COGNOME dell’11.6.2014, del ricorso per dichiarazione di fallimento del COGNOME (che indicava ai punti 1 e 5 una debitoria complessiva di £ 2.393.928.157, come somma di £ 1.612.497.216 della sofferenza del mutuo acceso dal COGNOME con atto del AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO del 7.10.1994 e di £ 781.430951 della sorte capitale, interessi e spese di procedura ingiuntiva e precetto) e della nota spese (che riportava l’importo della debitoria complessiva per la procedura prefallimentare di £2.393.928.157), ha indicato apoditticamente che l’azione revocatoria non era fondata sulla presenza di meri errori di percezione e/o su un’omissione dei fatti, indicandola, in contrasto col principio dell’art. 112 c.p.c., come un’azione semplicemente volta ad ottenere una rideterminazione e liquidazione dei compensi professionali contestati in primo grado.
In questo modo l’impugnata sentenza, non avendo colto l’esatto contenuto dell’errore di percezione che era stato lamentato per la fase rescindente, ha valorizzato solo la domanda conseguenziale di accoglimento dell’appello incidentale avanzata dal COGNOME per la fase rescissoria, che avrebbe dovuto esaminare e decidere, però, solo una volta superata, con esito favorevole, la fase rescindente, violando così l’art. 395 c.p.c., e non attenendosi all’azione realmente esercitata dal COGNOME in contrasto con l’art. 112 c.p.c..
Ulteriormente l’impugnata sentenza ha indicato che l’errore presunto dal COGNOME non era d’immediata percezione, richiedendo una nuova valutazione dell’attività professionale esercitata dallo stesso, già operata dalla seconda sezione civile della stessa Corte.
Tale motivazione, oltre a confermare che non era stato compreso il contenuto della svista lamentata, che avrebbe richiesto solo di raffrontare il contenuto delle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del AVV_NOTAIO dell’11.6.2014, della nota spese e del ricorso per dichiarazione di fallimento, richiamati nella motivazione per relationem, con la sentenza impugnata per revocazione, per verificare se in essi fosse o meno riportata la debitoria di £2.393.928.15, e non quella di £ 66.833.025 utilizzata per la liquidazione a percentuale dei compensi per la procedura prefallimentare e per quella di ammissione all’amministrazione
contro
llata, ipotizza una richiesta di rivalutazione dell’attività professionale, che non é mai stata formulata dall’AVV_NOTAIO, e quindi non spiega affatto perché, se non per il fraintendimento del ricorso per revocazione, l’errore di percezione denunciato, non fosse immediatamente riscontrabile, mentre in nessun punto della motivazione si é detto espressamente che si trattasse di un errore di valutazione e non di percezione.
Quanto alla necessaria rilevabilità dell’errore di percezione denunciato sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti, o documenti del giudizio, la stessa é stata esclusa nell’impugnata sentenza in modo apodittico, senza compiere il semplice raffronto sopra indicato tra la sentenza impugnata e gli atti che erano stati perfino richiamati per relationem nella motivazione della stessa.
L’impugnata sentenza ha poi sostenuto che l’importo della debitoria complessiva del COGNOME di £ 2.393.928.157, indicato come non contestato dal COGNOME, sarebbe stato in realtà contestato dal COGNOME alla pagina 4 della comparsa di risposta del giudizio di primo grado, in cui lo stesso ha contestato integralmente il diritto alla liquidazione del compenso in forza dell’art. 13 delle disposizioni generali in materia civile della tariffa professionale. In realtà il COGNOME ha contestato inizialmente l’esistenza del diritto del COGNOME al compenso professionale, in quanto ha messo in dubbio lo svolgimento delle relative attività, che é stato invece riconosciuto sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014, ma non ha mai contestato che l’importo della sua debitoria nella procedura prefallimentare fosse quello di £ 2.393.928.157 riportato alle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del COGNOME dell’11.6.2014, richiamata nella motivazione per relationem di quella sentenza, nonché nella nota spese e nel ricorso per
dichiarazione di fallimento, richiamati a loro volta in quella comparsa conclusionale. Addirittura, come vedremo esaminando il terzo motivo, sull’ammontare complessivo della debitoria di £2.393.928.157, costituente la base di calcolo del compenso riconosciuto dovuto, si era formato il giudicato.
La sentenza impugnata ha poi affermato alla fine di pagina 5, sempre a sostegno del rigetto dell’azione di revocazione, che il COGNOME avrebbe chiesto il riconoscimento degli onorari anche con ricorso in Cassazione, ma in realtà il COGNOME aveva solo fatto riserva di proporre ricorso alla Suprema Corte su asseriti errori di valutazione inerenti all’attività stragiudiziale svolta, al rimborso forfettario ed al maggior compenso spettante per l’ammissione all’amministrazione controllata nel caso in cui fosse stato riconosciuto a tal fine un importo della debitoria del COGNOME superiore a quello di £ 2.393.928.157, individuato nella sentenza impugnata per relationem col rinvio alle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del AVV_NOTAIO dell’11.6.2014, ben distinti dall’errore di percezione lamentato col ricorso per revocazione.
Infine, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto dell’azione di revocazione, sostenendo che alla luce delle risultanze di causa, in nessun punto sarebbe stato accertato l’importo dell’esposizione debitoria di £ 2.393.928.157, per stabilire il quale sarebbe stata necessaria una ricostruzione interpretativa degli atti processuali. La motivazione, che richiedendo un accertamento della suddetta esposizione, non tiene conto che la revocazione non sarebbe stata mai invocabile in base all’art. 395 n. 4) c.p.c. se si fosse riferita ad una somma oggetto di accertamento da parte della sentenza impugnata, é ancora una volta viziata dalla mancata comprensione della censura di errore di percezione che era stata mossa dal COGNOME. Tale censura si riferiva al contenuto delle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del COGNOME dell’11.6.2014, alla quale la sentenza impugnata aveva fatto rinvio per relationem ai
fini della determinazione dell’importo della debitoria complessiva del COGNOME da utilizzare come base di calcolo del compenso del 2,50% spettante al professionista per l’attività giudiziale svolta a favore del COGNOME per la procedura prefallimentare e per quella di ammissione all’amministrazione controllata, ed al contenuto della nota spese e del ricorso per dichiarazione di fallimento, richiamati in quelle pagine della memoria conclusionale, nei quali quell’importo era indicato in £ 2.393.928.157, per cui era richiesta una mera lettura di tali atti e di confronto con l’importo di £ 66.833.025 che la sentenza impugnata aveva erroneamente indicato come riportato nel ricorso per dichiarazione di fallimento, e che era stato utilizzato, per una mera svista, ai fini del calcolo dei compensi del 2,5% per le attività difensive giudiziali svolte dall’AVV_NOTAIO a favore del COGNOME, senza che fossero richieste attività interpretative di atti processuali.
Si può quindi dire che complessivamente la motivazione addotta dall’impugnata sentenza sia meramente apparente, in quanto non attenendosi al reale contenuto dell’azione di revocazione esercitata dal COGNOME, palesemente non compreso, attribuendo al ricorrente l’intenzione di ottenere una nuova valutazione della sua attività professionale ai fini del compenso, in realtà mai richiesta nel giudizio di revocazione, e non effettuando il semplice raffronto richiesto tra il contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014 e gli atti processuali sopra indicati, ha omesso di esplicitare le ragioni della decisione adottata sull’azione effettivamente esercitata.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6° della Costituzione e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per motivazione apparente, o tautologica e perplessa, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 167, 112 e 395 n. 4) c.p.c., nonché in
relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, identificato nel ricorso per dichiarazione di fallimento (allegato 9 al fascicolo di primo grado dell’AVV_NOTAIO) e nella comparsa conclusionale dell’11.6.2014 (allegato 4 del fascicolo di secondo grado dell’AVV_NOTAIO).
Il secondo motivo é meramente ripetitivo del primo, salvo che in punto di lamentata violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che é però inammissibile in quanto riferita alla mancata considerazione di singoli atti processuali e non di fatti storici.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6° della Costituzione e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per motivazione apparente, o tautologica e perplessa, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 167, 395 n. 4) c.p.c. e 324 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, identificato nel fatto che l’ammontare della debitoria complessiva di £ 2.393.928.157, non era mai stato contestato dal COGNOME nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, o in qualche altro atto, e doveva ritenersi coperto da giudicato, in quanto il COGNOME non aveva proposto ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014.
Il terzo motivo é a sua volta ripetitivo del primo, salvo che nella parte relativa all’asserita violazione dell’art. 360 comma primo n.5) c.p.c. e del giudicato. Il fatto che l’ammontare della debitoria complessiva di £ 2.393.928.157, non fosse mai stato contestato dal COGNOME nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, non é un fatto storico, ed é stato oggetto di una valutazione errata di segno contrario nella sentenza in questa sede impugnata, per cui non é ammesso il ricorso sul punto ex art. 360 comma
primo n. 5) c.p.c., mentre é fondato il rilievo circa la contrarietà dell’impugnata sentenza al giudicato formatosi sull’ammontare della debitoria complessiva del COGNOME a £ 2.393.928.157, in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1177 del 18/21.7.2014, sia pure per relationem , aveva fatto rinvio per la determinazione di tale debitoria ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista per l’attività giudiziale relativa alla procedura prefallimentare ed all’ammissione all’amministrazione controllata alle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale del COGNOME dell’11.6.2014, che a sua volta rinviava al ricorso per dichiarazione di fallimento ed alla nota spese, in cui la debitoria era indicata in £ 2.393.928.157, e contro tale sentenza il COGNOME non ha proposto ricorso per Cassazione.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel non avere considerato la sentenza impugnata che il COGNOME era risultato vittorioso, almeno parzialmente, nei giudizi di primo e di secondo grado che avevano preceduto il giudizio di revocazione.
Lamenta il ricorrente che sia stato violato l’art. 91 c.p.c., che ricollega l’onere delle spese processuali in base al risultato finale del processo, senza possibilità di frazionamenti in relazione alle vicende della domanda, o dei singoli capi di essa in ciascun grado, e che sia stato violato il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per il quale l’attore anche se parzialmente vittorioso, non può essere condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali (Cass. 3.4.2015 n. 6860; Cass. sez. lav. 20.12.2018 n. 33027; Cass. 24.10.2018 n. 26918; Cass. 23.1.2018 n. 1572).
L’accoglimento del primo, ed in parte del terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte d’Appello
di Bari in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo giudizio di revocazione, attenendosi alla domanda effettivamente avanzata da COGNOME NOME nel ricorso, tenendo conto del giudicato formatosi e della necessaria distinzione tra giudizio rescindente e rescissorio, determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, in quanto il governo delle spese processuali del giudizio di revocazione definito con la sentenza cassata, così come quello delle spese processuali del giudizio di legittimità, dovrà essere regolato in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il primo e parzialmente il terzo motivo del ricorso, inammissibile il secondo motivo ed assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.2023