Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10313 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10313 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19330/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
–
contro
ricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME;
–
intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’Appello di LECCE n. 215/2019 depositata il 01/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 18 febbraio 2019, notificata il 16 apri le 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
nessuna attività difensiva risulta svolta in questo giudizio da NOME COGNOME;
il ricorrente espone di aver citato, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, NOME COGNOME COGNOME l’allora RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento di circa euro 57.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura Ferrari; s econdo l’esponente, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME guida di una Fiat 500, avrebbe im pegnato l’incrocio tra la INDIRIZZO e la statale 275, nonostante il semaforo rosso, costringendolo, mentre attraversava lo stesso incrocio, ad una manovra di emergenza per evitare di essere investito da tergo; tale manovra lo faceva urtare prima contro il guard rail e poi contro il muro posto a destra della carreggiata;
con separato atto l’odierno ricorrente citava NOME COGNOME e la sua RAGIONE_SOCIALE per la rRAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Giudice di Pace di Tricase, per vedersi risarcito il danno COGNOME persona, quantificato in euro 5.693,25;
soppressa la sezione distaccata di Tricase, il Tribunale di Lecce, mutava il rito, disponeva la riunione dei due procedimenti, espletate due CTU ed escusso il teste indicato dall’attore , con sentenza n. 78/2016, condannava i convenuti in solido a risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, rispettivamente, quantificati in euro 55.310,16 e 2.520,52;
l a Corte d’Appello di Lecce, inve stita del gravame da RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello, ha condannato NOME COGNOME a rifondere l’appellante di tutte le somme versategli in conseguenza del primo pronunciamento e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in particolare, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta di una nuova CTU, che il semaforo all’incrocio teatro dell’incidente proiettava luce giCOGNOME in tutte le direzioni e che, quindi, al fine di determinare il diritto di precedenza dovesse aversi riguardo per la segnaletica fissa che, nel caso di specie, imponeva al conducente della Ferrari di dare la precedenza al veicolo Fiat 500 e che il testimone, fratello dell’appellato che non era stato in grado di spiegare la propria presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte, con la sua deposizione non aveva posto in dubbio le conclusioni del CTU;
con ordinanza interlocutoria n. 17615/2021 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sui caratteri che la procura deve possedere ai sensi degli artt. 356 e 83 cod.proc.civ.;
la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1) con il primo motivo il ricorrente deduce ‘Violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., laddove il giudice dell’appello nell’esaminare le prove offe rte dalle parti -è
incorso nell’errore di percezione sul demostratum e violato il contenuto oggettivo di una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: nullità del procedimento (e quindi della sentenza) ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ. ‘ ;
la tesi del ricorrente è che la C orte d’Appello abbia err oneamente ritenuto non spiegata la presenza del teste escusso in corrispondenza dell’incrocio ove si era verificato l’incidente, attribuendo rilievo ad una eccezione di infondatezza della prova testimoniale della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE omettendo, invece, di considerare che il CID annotava la presenza di NOME COGNOME, testimone e fratello della vittima a bordo dell’auto al momento dell’incidente, tanto da essere stato ricoverato in pronto soccorso;
pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo del CID, censurabile per violazione dell’art . 115 cod.proc.civ.;
2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta l”Omesso esame ai sensi dell’art . 360 n. 5 cod.proc.civ. -di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: nullità della sentenza, in assenza di una c.d. doppia conforme, per essere il giudice incorso nel travisamento di un’informazione probatoria, utilizzata ai fini del decidere e contraddetta da uno specifica atto processuale’;
l a Corte territoriale, negando la presenza sul luogo dell’incidente dell’ unico testimone oculare, avrebbe travisato l’informazione probatoria contenuta nel CID che riportava la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della Ferrari coinvolta nell’incidente ;
con la suddetta testimonianza, dCOGNOME quale si evinceva che il semaforo la notte dell’incidente era in piena funzione, la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata diversa, poiché la CTU, in risposta al quesito ‘ se il semaforo funzionasse a fari con luci alterne ovvero se fosse disposto a ciclo notturno’ aveva ritenuto solo verosimile tale ultima circostanza, stante l’assenza di assoluta certezza e aveva rimesso ogni valutazione sul punto COGNOME Corte d’Appello, e NOME COGNOME, agente del soccorso stradale, COGNOME domanda del
legale della U nipolsai rispondeva che ricordava che l’impianto semaforico era funzionante;
i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono ammissibili;
la presenz a o meno di NOME COGNOME all’interno della vettura danneggiata non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, circostanza decisiva: la deposizione è stata infatti reputata ‘assolutamente non circostanziata’ ed inattendibile (insieme con quelle degli altri testi escussi in primo grado) per la sua genericità, palese compiacenza del suo tenore e insanabile contrasto con i dati oggettivi; in altri termini, la inattendibilità della deposizione di NOME COGNOME non è basata sull’errore di p ercezione, consistente nell’aver dubitato della sua presenza sul luogo dell’incidente la Corte territoriale, infatti, quanto a ciò precisa, con una proposizione parentetica, ‘il fratello del COGNOME neppure ha spiegato il motivo della sua presenza in c orrispondenza dell’incrocio in piena notte’: segno che non ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza -; e in merito COGNOME CTU espletata nel giudizio di appello che non avrebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , accertato che il semaforo funzionava a luce giCOGNOME intermittente, ma ritenuto solo verosimile che fosse disposto a ciclo notturno, mette conto rilevare che il ricorrente si richiama COGNOME distinzione, in effetti presente nella giurisprudenza di questa Corte, tra errore di valutazione della prova ed errore di percezione della “informazione probatoria” denunciabile quale error in procedendo , per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. (su cui cfr. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 03/05/2022, n.13918; Cass. 21/12/2022, n.37382), ma tale distinzione, sulla quale insiste parte ricorrente, non può, tuttavia, giovare nella specie, atteso che deve negarsi che la sentenza muova da un dato probatorio, considerato nel suo aspetto formale e percettivo di mero enunciato linguistico, diverso da quello risultante dagli atti, ma semplicemente attribuisce a quello un significato probatorio diverso da quello che il ricorrente assume come corretto; peraltro, va considerato che le modalità di funzionamento del semaforo sono state ritenute dimostrate: non solo dCOGNOME CTU, ma anche dalle informazioni fornite per iscritto
dal RAGIONE_SOCIALE che escludevano la possibilità che il semaforo funzionasse dalle ore 23 alle ore 7 del mattino in modo differente da quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dalle dichiarazioni di NOME COGNOME contenute nel CID, da cui risultava non già che egli fosse passato col rosso, ma che non si fosse accorto che il semaforo proiettasse luce rossa;
ne consegu e l’inammissibilità del ricorso ;
4) ai fini della liquidazione delle spese a favore di RAGIONE_SOCIALE, controricorrente, occorre sciogliere i dubbi in ordine COGNOME ricorrenza di una procura speciale, facendo applicazione della decisione a Sezioni Unite n. 36057 del 09/12/2022, la quale ha affermato: «il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod.proc.civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dCOGNOME sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata COGNOME procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod.civ. e dall’art. 159 cod.proc.civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo COGNOME parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti;
la procura di RAGIONE_SOCIALE risulta conferita su un foglio separato spillato al controricorso e unita ad esso con timbro di congiunzione, soddisfa, pertanto, il requisito di specialità come interpretato dCOGNOME pronuncia n. 36057/2022;
5) seguendo l’insegnamento di S.U. 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza sezione civile in data