Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17935/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE
-intimate- e sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 108/2023 depositata il 3/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni indicati come subiti ai propri impianti, presso il porto di Vado Ligure, durante lo sbarco, da una nave denominata NOME, di una loppa per altoforno idonea alla produzione di cemento;
le società RAGIONE_SOCIALE erano indicate come responsabili quali proprietarie per il 66,87% del carico, mentre l’altra parte era della società RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME, resistendo, deduceva anche il concorso di colpa della TRI, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE, indicandola responsabile quale fornitrice di loppa difettosa, la RAGIONE_SOCIALE, società armatrice della nave NOME, per le cattive condizioni della stiva in cui il materiale era stato riposto, e la RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE, quali compagnie di assicurazione;
il Tribunale, all’esito d’istruttoria anche peritale officiosa che confermava la misura percentuale della proprietà del carico in capo a RAGIONE_SOCIALE attribuendo scarsa rilevanza alla presenza di acqua nelle stive, accoglieva la domanda principale, respingendo quella verso la fornitrice e la società armatrice, nonché quelle nei confronti delle società di assicurazione;
la Corte di appello, per quanto ancora qui di utilità, riduceva la somma liquidata a titolo risarcitorio, confermando quanto al resto la decisione di primo grado, osservando, in particolare, che:
-la consulenza tecnica d’ufficio non era affetta da nullità, come dedotto, quanto all’accertamento della causa dei danni, essendosi svolta sul punto in pieno contraddittorio;
-era ammissibile l’utilizzo della perizia di parte, c.d. ‘Ferrigno’, depositata dalla difesa della società RAGIONE_SOCIALE, svolta nell’immediatezza dell’evento, descrittiva di fatti e confermata dal resto dell’istruttoria, anche documentale, con fotografie non contestate quanto alla conformità;
-tra le voci di danno andavano per converso espunte, in accoglimento parziale del corrispondente motivo di gravame, quelle correlate a fatture successive agli accertamenti peritali della ‘Ferrigno’ e non prodotte, sicché, sul punto, vi era nullità relativa della consulenza giudiziale che le aveva acquisite in violazione delle preclusioni temporali istruttorie gravanti sulle parti;
-le prove testimoniali avevano confermato i costi indicati nella perizia di parte ma non quelli di cui alle fatture in parola, riferite alla costruzione dei grigliati;
-era da escludere, in specie, il concorso di colpa della TRI poiché i problemi di scarico erano emersi dopo oltre 20 ore di lavoro quando era impraticabile la sospensione delle operazioni o il disormeggio della nave, tenuto conto delle altre navi in rada e dell’assenza di riscontri da parte di RAGIONE_SOCIALE che non era presente alle operazioni;
-andava confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le domande formulate dalle attuali ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale condannava quindi COGNOME al pagamento della somma rideterminata, con accessori fino alla data
della sentenza di appello nonché interessi legali successivi, e condannava TRI alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso, in ragione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal pagamento al saldo;
avverso questa decisione ricorrono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, articolando tre motivi, illustrati da memoria;
hanno resistito con controricorso soltanto la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto, altresì, ricorso incidentale basato su motivo unico, corredato da memoria;
rilevato che:
con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato nel rideterminare la somma liquidata senza considerare che la domanda dell’originaria attrice era stata formulata nei limiti del 66,87% di responsabilità corrispondente alla proprietà del carico, essendo la restante di proprietà di RAGIONE_SOCIALE estranea al giudizio avendo già saldato per essa la propria assicurazione, e in tale misura accolta dal Tribunale senza censura, sicché il complessivo ammontare dei danni andava ridotto, come fatto in primo grado, in modo corrispondente;
con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado era avvenuto pacificamente nel dicembre 2015 sicché la condanna nella misura nuovamente determinata in appello non avrebbe potuto statuirsi, come fatto, con rivalutazione e interessi fino alla data della sentenza di seconde cure, bensì fino al saldo, fermo rimanendo che la rivalutazione in questione, computata in
primo grado e genericamente riconosciuta in appello, era rimasta invece sfornita di prova;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132, 183, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe dovuto dichiararsi integralmente nulla, per essersi basata su fatture non prodotte anche quanto alle altre voci di danno e comunque insufficienti quali atti di parte, introducendo nuovi elementi di prova non offerti dalla soggetto onerato riguardo a fatti principali in ogni caso non dimostrabili per testi trattandosi di prestazioni contrattuali, ovvero sulla base di meri elenchi di spesa, finendo per elaborare un mero calcolo senza neppure indicare, quanto agli extracosti per personale, buste paga e libri giornale, e formulando conclusioni inverosimili non riuscendo a comprendersi come lo sbarco della loppa, attraverso griglie o tramogge che avrebbero dovuto impedire il passaggio attraverso i fori di pezzi solidificati, potesse esser avvenuto in misura e modo tali da danneggiare i nastri trasportatori fino a imporne la sostituzione;
con il motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114, 115, 116, 132, 183, 194, 195, 198, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i testimoni escussi avevano comunque confermato la sostituzione dei grigliati e il costo di cui alle relative fatture acquisite peraltro in modo concordato dal consulente giudiziale, solo per rispondere legittimamente, con maggiore accuratezza, come dallo stesso specificato, ai quesiti posti;
considerato che:
il primo motivo del ricorso principale è fondato;
è riportato e constatabile in atti che la domanda è stata svolta per la quota parte indicata in censura, mentre la Corte
distrettuale, nel rideterminare la somma complessiva, piuttosto che commettere un errore revocatorio sulla percezione dei ‘fatti’ sottesi al giudizio non discussi dalle parti (cfr. Cass., Sez. U., 19/07/2024, n. 20013), ha diversamente e semplicemente omesso di rapportare l’accoglimento alla pacifica percentuale in parola, già come tale presa a riferimento dal Tribunale, con violazione del vincolo di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato nonché del giudicato interno correlativamente sceso sul punto;
il secondo motivo dello stesso ricorso è fondato per quanto di ragione;
innanzi tutto, il Tribunale aveva già accordato la rivalutazione monetaria senza che sia stato dimostrato, nell’odierno ricorso, di aver interposto specifica censura sul punto, sicché, al riguardo, vi è giudicato interno preclusivo;
ciò posto, la Corte di appello ha ridotto il quantum , sicché il pacifico pagamento, avvenuto nel 2015 per un importo maggiore, ha impedito ogni susseguente rivalutazione, e la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto come del resto indicato pure in tal caso dalla stessa difesa della TRI (pag. 10 del controricorso), commettendo, invece, analogamente al profilo oggetto della prima censura, un errore di giudizio;
il terzo motivo del suddetto ricorso è inammissibile;
in primo luogo, parte ricorrente non ha dimostrato di aver eccepito per tempo l’inammissibilità delle capitolazioni per pretesa violazione dell’art. 2721, cod. civ., coltivando l’eccezione nelle varie fasi del giudizio (v. Cass., 13/06/2022, n. 18971);
in secondo luogo, la censura:
non specifica né illustra dettagliatamente gli elenchi asseritamente privi di ogni supporto confrontandoli compiutamente con quelli prodotti e apprezzati dal Collegio di merito, né i singoli e ulteriori documenti
pretesamente acquisiti dal consulente tecnico giudiziale al di fuori delle produzioni di parte;
non si misura compiutamente con la ragione decisoria poggiata unitariamente sia sulle risultanze della perizia di parte sia sulla conferma e complessiva valorizzazione testimoniale dei contenuti di quella (pag. 13 della sentenza);
in questa chiave, il motivo, con profili di aspecificità ( sub a), si risolve ( sub b) in un tentativo di rilettura istruttoria (come reso palese della differente prospettazione fattuale infine esplicitata a pag. 23), estranea alla presente sede di legittimità, dovendosi rimarcare che sono riservate al giudice del suddetto merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un plausibile giudizio logicamente motivato (v. tra le molte, da Cass., 8/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956);
il motivo di ricorso incidentale è inammissibile;
la censura non riporta né illustra specificamente le deposizioni testimoniali che avrebbero confermato le spese espunte perché indicate come poggiate su documenti acquisiti senza il rispetto delle preclusioni istruttorie, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., parte qua , Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
sul punto, si fa inammissibilmente riferimento (a pag. 22) alla trascrizione delle testimonianze rese che sarebbe riportata in allegato (n. 2) della consulenza officiosa;
nello stesso motivo, inoltre, si offre al contempo conto del fatto che il consulente d’ufficio aveva ritenuto necessario, «per rispondere con maggiore accuratezza» ai quesiti, acquisire le fatture, documenti probatori afferenti ai fatti principali da provare, nello specifico le voci di danno (Cass., 01/02/2022, n. 3086), sicché la conclusione della Corte distrettuale è stata corretta;
spese complessivamente al giudice del rinvio,
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo, inammissibile il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente incidentale, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 8/07/2025.
Il Presidente NOME COGNOME