Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1416 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20556/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in TRENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende, e con domicilio digitale
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO RESIDENCE RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8185/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto: Revocazione sentenza della Corte di Cassazione
R.G.N. 20556/2022
Ad. 28/11/2023 CC
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede la revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c. della sentenza di questa Corte n. 8185/2022, depositata in data 14 marzo 2022, la quale, a propria volta, aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 262/2016 del 20 ottobre 2022.
Per quel che ancora rileva nella presente sede, l’odierna ricorrente aveva originariamente convenuto innanzi il Tribunale di Trento il CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI COGNOME, chiedendo di dichiarare la nullità o l’annullamento delle delibere adottate nel periodo dal 14 agosto 1998 al 27 dicembre 2010, nonché di quella adottata il 27 dicembre 2011, con cui l’assemblea aveva approvato i rendiconti e i riparti delle spese di riscaldamento, nonché ripartito le spese ordinarie e straordinarie relative all’esercizio 2011.
Sosteneva in particolare l’odierna ricorrente che, con le delibere approvate dal 1998 al 2010, l’assemblea aveva illegittimamente suddiviso le spese di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille e, quindi, modificato i criteri legali o convenzionali di riparto.
Risultata soccombente in primo ed in secondo grado – avendo i giudici di merito ritenuto l’impugnazione tardiva, in quanto proposta oltre il termine di cui all’art. 1137 c.c. – NOME COGNOME aveva impugnato la decisione d’appello innanzi a questa Corte che, tuttavia, aveva respinto il ricorso.
Sempre per quanto ancora qui rileva, infatti, questa Corte aveva testualmente rilevato:
‘Nel caso in esame, nonostante la reiterata e prolungata adozione di un criterio difforme da quello regolamentare, l’assemblea, con le
singole deliberazioni, non risulta abbia affatto inteso adottare un criterio di suddivisione delle spese volto a vincolare anche le approvazioni future.
La Corte di merito ha chiarito in fatto – con motivazione esente da vizi logici o giuridici – che l’assemblea era incorsa solo in un’errata applicazione del criterio millesimale, essendosi limitata ad approvare i rendiconti e i riparti elaborati dall’amministratore in base ad un numero di millesimi superiore a mille.
Non si rinviene nelle delibere alcuna menzione di “conteggi o verifiche di criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento e non era possibile affermare che l’assemblea avesse inteso consapevolmente o volutamente introdurre una qualche modifica al regolamento” (cfr. sentenza, pag. 8).
Nessuna contraddittorietà insanabile inficiava – sotto tale aspetto le motivazioni della pronuncia, dovendo escludersi che – come suggerito da un orientamento di questa Corte, ormai superato dal recente intervento delle Sezioni unite – qualunque deliberazione dell’assemblea adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese sarebbe nulla e non meramente annullabile (cfr. Cass. s.u. 9839/2021, pagg. 23 e ss.).
Una volta stabilito che il criterio applicato era destinato a valere solo per le spese prese di volta in volta in considerazione e non a vincolare le successive decisioni assembleari, le singole delibere non potevano considerarsi assunte in difetto di attribuzione e quindi nulle per impossibilità giuridica dell’oggetto.
Si era – invece – al cospetto di una pluralità di approvazioni di spesa ciascuna di esse annullabili, ma da impugnare entro il termine fissato dall’art. 1136 c.c.’ .
Per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 8185/2022 ricorre ora FRANCA PERINON.
È rimasto intimato il CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI CAMPIGLIO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la sussistenza di un vizio revocatorio per errore di fatto, per avere questa Corte affermato che il criterio di suddivisione delle spese difforme da quello regolamentare era destinato a valere solo per le spese deliberate di volta in volta senza comportare vincolo per le deliberazioni future.
Deduce, invece, la ricorrente che tali criteri sarebbero stati applicati a far tempo dal dicembre 2005 e sino al dicembre 2010, traducendosi, quindi, in un vero e proprio criterio vincolante destinato ad operare in via generale.
Secondo la ricorrente, quindi, questa Corte sarebbe incorsa in una errata percezione del fatto, non rilevando che i criteri di riparto oggetto di contestazione erano destinati a valere non per le singole delibere, ma anche in futuro, da ciò derivando la radicale nullità delle delibere medesime.
Il ricorso è inammissibile.
Quello che la ricorrente viene a prospettare nel motivo di ricorso, infatti, non è neppure astrattamente qualificabile come un errore di fatto, inteso come affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare.
Per contro le doglianze della ricorrente -che peraltro in memoria ex art 380bis .1 c.p.c. (pag. 2, ultimo capoverso) viene, in modo del
tutto contraddittorio, a sollecitare la correzione di un ‘ errore materiale ‘ contenuto nella decisione -si appuntano ad una valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, e cioè ad una valutazione che -quand’anche ritenuta erronea risulterebbe esclusa dall’area degli errori revocatori (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10040 del 29/03/2022).
Né si può omettere di rilevare che – come peraltro rammentato dalla stessa ricorrente presupposto della revocazione è che l’errore di percezione o la mera svista materiale abbiano indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3190 del 14/02/2006), laddove è sufficiente la lettura del primo motivo dell’originario ricorso proposto innanzi a questa Corte (pag. 9 segg.) per constatare che la volontà dell’assemblea di modificare anche per il futuro i criteri di ripartizione delle spese -e cioè il profilo che la ricorrente assume essere stato risolto in modo alterato per effetto dell’errore di fatto – costituiva vero e proprio profilo controverso, al punto che su di esso si è incentrata l’intera decisione di questa Corte.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Condominio rimasto intimato vale ad escludere ogni statuizione sulle spese del giudizio.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 28 novembre