Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12506 Anno 2024
Oggetto
revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 12506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16103-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 19436/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/07/2023 R.G.N. 24556/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Presidente Relatore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n.19436 del 10 luglio 2023 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di COGNOME che, dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’omesso versamento di contributi previdenziali maturati nel periodo maggio-agosto 2012, aveva poi condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle s pese del doppio grado di giudizio liquidandole complessivamente nella somma di € 1.888,00 oltre spese generali e accessori.
1.1. L’ordinanza ha ricordato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese – ove sia contenuto tra il minimo ed il massimo tariffario che è suscettibile di ulteriore riduzione o aumento – non è censurabile in cassazione ed ha ritenuto che la censura formulata dalla COGNOME con il suo ricorso fosse generica atteso che dalla nota spese riprodotta in atti non era possibile quantificare il minimo tariffario e verificare così il dedotto avvenuto sforamento.
Per la revocazione dell’ordinanza ricorre NOME COGNOME che deduce che la sentenza sarebbe affetta da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa atteso che nel ricorso per cassazione era stata riprodotta la notula e la tabella di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55 applicabile alla controversia che contiene il regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31.12.2012 n. 247 e indica proprio i minimi tariffari. Rammenta che l’ulteriore diminuzione dell’importo minimo deve essere sorretta da motivazione e che l’onorario era riferito globalmente ai due gradi di giudizio. Evidenzia che per una svista non è stato esaminato il Regolamento che contiene proprio i minimi tariffari da prendere a parametro per individuare il compenso da liquidare per ciascuna fase processuale. Osserva che si tratta
di errore di fatto di semplice rilevabilità che deriva da una errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio. Sostiene che se la Corte avesse esaminato il contenuto del regolamento prodotto con il D.M. 55 del 2014 e la tabella ad esso allegata avrebbe percepito che i minimi tariffari pretesi erano presenti negli atti di causa. La produzione del d.m. 55 del 2014 e del suo contenuto in ordine ai minimi tariffari di compensi professionali era punto non controverso che non è stato preso in esame e si tratta di elemento decisivo. Ritiene, conseguentemente che la Corte avrebbe dovuto verificare se l’onorario liquidato cumulativamente nella misura unica di € 1888,00 era come dedotto inferiore ai minimi che erano proprio quelli indicati in ricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito per resistere al ricorso che ritiene inammissibile non integrando la denuncia in esso contenuta un errore revocatorio. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
4.2. L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che
la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..
4.3. L ‘errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, n. 22171 del 2010, n. 8180 del 2009, n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006).
4.4. Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione si è poi affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e debba essere individuato nell’errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Esula, viceversa, dall’errore revocatorio l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non è viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione
di norme processuali. In tali casi si verte in errori di giudizio e, conseguentemente, il ricorso per revocazione è inammissibile ( cfr. Cass. n. 29369 del 2023 e ivi le richiamate Cass. n. 1040 del 2022, n. 442 del 2018, n.16136 del 2009, n. 3365 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008).
4.5. In sostanza non può essere impugnata per revocazione una decisione della stessa Corte di cassazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso ritenendoli, come nella specie, generici e non autosufficienti. Un vizio di questo tipo costituisce semmai un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 primo comma n. 4 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 9445 del 2023 e anche n. 25212 del 2020, n. 8615 del 2017 e n. 9835 del 2012).
Ne consegue che il ricorso che si duole nella sostanza della lettura e valutazione data dalla Corte alla censura mossa alla sentenza di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.600,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi e 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024