Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 220 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 220 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3248-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME TAMAJO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31536/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/12/2024 R.G.N. 6230/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale che aveva
Oggetto
REVOCAZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dirigente al quale, a seguito di segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, era stato addebitato di avere proceduto nell’anno 2019 ad affidamenti in appalto diretti in violazione della normativa di legge e impedendo i necessari controlli.
Per quel che in questa sede rileva quanto al rispetto dei termini del procedimento disciplinare la Corte distrettuale ha rilevato che «Sono in primo luogo infondate le eccezioni di decadenza dall’azione disciplinare: non vi è infatti violazione del termine per l’irrogazione della sanzione. Occorre premettere che l’art.103 comma primo e comma quinto del d.l. 17.03.2020 nr.18 ha sospeso i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinari fino al 15.04.2020; tale termine è stato poi prorogato sino al 15 .05.2020 ai sensi dell’arrt.37 del d.l. nr.23/2020; nella fattispecie la segnalazione disciplinare è giunta all’UPD in data 11.02.2020, per cui anche il termine di 30 giorni, di cui all’art.55 bis comma 9 ter del D.lgs. nr.165/2001, è stato sospeso sino al 15.05.2020, anche se la contestazione disciplinare è stata notificata il 04.03.2020. Questo termine perentorio in disamina è elasso il 2 giugno 2020 (i primi 12 giorni sono decorsi dall’11.02.2020 sino al 23.02.2020 e gli altri 18 giorni sono decorsi dal 15.05.2020 al 02.06.2020). Di seguito, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo è elasso in data 31.08.2020, mentre il licenziamento è stato intimato il 27.08.2020.»
Avverso questa decisione è stato proposto ricorso per Cassazione dal COGNOME, rigettato con sentenza n. 31536/2024, della quale è oggi domandata la revocazione, nella cui motivazione si legge:
« Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 applicabile ratione temporis, 103, comma 5, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/2020, 37, comma 1, d.l. n. 23/2020 conv. con modif. in l. n. 40/2020, 1175 e 1375 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del relativo procedimento, per aver applicato la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche pendenti alla data del 23.2.2020 o con inizio a quella successivo e per aver fissato la decorrenza del termine dalla data di segnalazione dell’infrazione all’Ufficio del procedimento disciplinare e non dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione. Il motivo si rivela infondato sotto entrambi i profili contrastando le censure svolte con gli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte espressasi quanto al primo profilo (cfr. Cass. n. 1867/2024) nel senso che la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.2.2020 e non solo a quelli pendenti e quanto al secondo (cfr. Cass. n. 14896/2024) nel senso che ‘il termine perentorio di conclusione del pro cedimento disciplinare previsto dall’art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno
rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione’ »
L’odierno ricorso domanda la revocazione della sentenza sulla base di un unico motivo , cui resiste l’amministrazione.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si denuncia errore di fatto in ordine alla violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha accertato che il termine in questione doveva decorrere dalla prima acquisizione della notizia di infrazione (e ciò viene desunto dalla massima richiamata) per poi incorrere in errore di fatto perché i 120 giorni dovevano essere calcolati dall’8 gennaio 2020 per cui erano decorsi al momento della intimazione del licenziamento.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Va al riguardo rilevata l’assenza dei requisiti formali richiesti per il ricorso in revocazione.
Con recente pronuncia (Cass. n. 5050/2025) questa Corte, nel ribadire un orientamento già espresso da tempo risalente, ha affermato il principio secondo cui la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.
L ‘esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per
cassazione (Cass. 14126/2018). Quindi, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per revocazione deve contenere anche la domanda di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, in ossequio al requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata e risultare idoneo ad attivare la fase rescissoria (v. Cass., 8/7/2020, n. 14244; Cass., 1°/6/2018, n. 14126; Cass., Sez. Un., 6/7/2015, n. 13863; Cass., 22/5/2015, n. 10553. E già Cass., 14/11/2006, n. 24203). Questa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass. n. 30720/2022) che « La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revoc azione, prescritta dall’art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata ». La conclusione resiste all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di contenuto-forma del ricorso, perché è conforme all’esigenza di mettere la Corte in condizione di decidere la controversia in base ai soli elementi presenti nel ricorso e, in ogni caso, non può non trovare applicazione quando il ricorso stesso non offra alcun elemento per pronunciare sull’eventuale fase rescissoria, per il caso in cui fosse positivamente superato il vaglio di quella rescindente.
In conclusione, il ricorso è inammissibile non riportando il contenuto delle censure mosse con l’originario ricorso per cassazione sui quali dovrebbe svolgersi l’eventuale fase rescissoria e non essendo a tal fine sufficiente il solo richiamo della rubrica del motivo, trascritta a pag. 10.
A soli fini di completezza si deve aggiungere che l’errore rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asser ito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evid enziato che: l’errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito ( Cass. 5.7.2004 n.12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass. 15.12.2011 n.27094).
E’ stato precisato, inoltre, che « il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la
valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logicogiuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.» ( Cass. 29.3.2016 n. 6038 e negli stessi termini Cass. 18.2.2009 n. 3935).
4.1. Nessuna di queste condizioni ricorre nella fattispecie perché non si è in presenza di un errore su un dato di fatto certo ed incontestato, essendo invece in discussione fra le parti il momento in cui l’amministrazione era stata posta in condizione di esercitare l’azione disciplinare; l’errore denunciato non e’ circoscritto al giudizio di cassazione, in quanto nello stesso sarebbe innanzitutto incorsa la corte territoriale; non e’ neppure decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso originariamente proposto dal COGNOME, perché nella fattispecie, venendo in rilievo fatti verificatisi nell’anno 2019, la disciplina applicabile non assegna alcun rilievo ai fini del termine finale alla data di prima acquisizione della notizia. Va ricordato, infatti, che «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge “Madia”) all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l’Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell’illecito all’u.p.d. non hanno
rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.» (Cass. n. 10284/2023).
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME