Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30052 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30052 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 5962-2023 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente per revocazione –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
P.U. 15/5/2024
7/07/2022 giurisdizione Contributi alla RAGIONE_SOCIALE separata. Prescrizione. Ricorso per revocazione.
per la revocazione dell’ordinanza n. 1770 del 2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 20 gennaio 2023 (R.G.N. 8770/2022).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione.
Udita, per la ricorrente, l’avvocata NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso per revocazione.
Udita, per il controricorrente , l’avvocat a NOME COGNOME , che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 515 del 2021, depositata il 27 settembre 2021, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia di primo grado, reputando prescritte le pretese dell’RAGIONE_SOCIALE, concernenti la contribuzione dovuta dalla NOME NOME COGNOME, istruttrice sportiva, alla RAGIONE_SOCIALE separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che la prescrizione quinquennale decorre dal 16 giugno 2010, scadenza del termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 . Risulta, dunque, tardiva la richiesta di pagamento pervenuta il 30 giugno 2015.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), lamentando l’erronea declaratoria della prescrizione e richiamando il differimento al 6 luglio 2010 del termine sancito per il pagamento dei contributi.
La NOME NOME COGNOME ha replicato con controricorso.
-Con ordinanza n. 1770 del 2023, depositata il 20 gennaio 2023, questa Corte, sezione sesta civile, ha accolto il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha
cassato la sentenza d’appello, rinviando la causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
L’ordinanza indicata in epigrafe puntualizza che la controversia concerne la contribuzione dovuta «in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non anche alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente)».
Nel caso di specie, per il pagamento dei contributi, trova applicazione il differimento al 6 luglio 2010, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, con riferimento alle attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Merita dunque censura la pronuncia d’appello, che non ha attribuito alcun rilievo a tale differimento e ha ancorato il decorso della prescrizione alla data del 16 giugno 2010.
–NOME NOME NOME COGNOME chiede la revocazione, con un unico motivo (art. 391bis cod. proc. civ.), dell’ordinanza di questa Corte.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 18 gennaio 2024, è stata rimessa alla pubblica udienza del 15 maggio 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
-In prossimità dell’udienza, l a ricorrente ha depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori RAGIONE_SOCIALE parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., la NOME NOME COGNOME denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, nell’attribuirle lo svolgimento di attività forense, anziché quella effettiva d’istruttrice sportiva.
L’errore di fatto sarebbe decisivo, in quanto rappresenterebbe il presupposto per l’applicazione di un principio di diritto inconferente, riguardante le attività, come quella forense, per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Studi di settore che, per contro, sarebbero estranei all ‘ attività d ‘ istruttrice sportiva effettivamente svolta.
2. -Il ricorso è ammissibile.
3. -L’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce di questa Corte è ammissibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’errore revocatorio presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dal provvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).
Dall’àmbito applicativo della revocazione esulano , per contro, gli errori di giudizio, che involgono l’errata considerazione o l’errata interpretazione dell’oggetto del contendere e promanano, dunque, da un’attività valutativa e non da una percezione fallace (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040).
Il rimedio della revocazione può emendare, dunque, solo quell’errore che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o, viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto
di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).
-Il ricorso denuncia una svista in tutto e per tutto corrispondente al paradigma dell’errore revocatorio.
4.1. -L’errore , di cui la ricorrente si duole, si evince ictu oculi e non rende necessarie complesse attività ermeneutiche e argomentazioni induttive, di per sé incompatibili con lo strumento della revocazione, come il Pubblico Ministero non ha mancato di evidenziare nella memoria.
4.2. -L’ errore non investe un punto controverso e neppure scaturisce da un’attività valutativa.
Che la NOME COGNOME sia un’istruttrice sportiva e non un’avvocata, non ha formato oggetto di disputa tra le parti .
Né l’ordinanza impugnata accredita alla ricorrente un’attività forense all’esito di una valutazione, che intervenga a dirimere le contrapposte prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
Tanto basta ad avvalorare l’ammissibilità della revocazione, che non può essere esclusa sol perché l’applicabilità del differimento all’attività degli istruttori sportivi non emerge incontestabilmente dagli atti di causa e postula un’approfondita rivalutaz ione dell’apprezzamento già compiuto nelle fasi di merito.
L’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere vagliata nella fase rescissoria, alla luce degli argomenti prospettati nell’originario giudizio di cassazione, ma non vale a tramutare la svista percettiva che inficia l’ordinanza impugnata in un errore di giudizio, di per sé preclusivo dell’ammissibilità della revocazione.
4.3. -Né la controvertibilità della questione inerente all’applicazione degli studi di settore, indicata nella memoria del Pubblico Ministero, contraddice la decisività dell’errore censurato, che si apprezza alla luce RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni.
La svista su ll’attività esercitata dall’odierna ricorrente ha condotto il collegio ad applicare un principio di diritto consono ad una distinta e peculiare attività, quella forense, e a pretermettere l’esame RAGIONE_SOCIALE puntuali contestazioni mosse nel controricorso in ordine alla pertinenza della disciplina invocata dall’RAGIONE_SOCIALE , in virtù RAGIONE_SOCIALE irriducibili peculiarità dell’attività d’istruttore sportivo.
4.4. -L ‘ammissibilità del ricorso non è preclusa dalla pendenza del giudizio di rinvio, valorizzata dall’RAGIONE_SOCIALE (pagina 4 del controricorso) sul presupposto che la parte, in quella sede, possa chiedere di rivalutare il reale atteggiarsi della vicenda e così «coltivare tale rilievo di fatto».
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorso per revocazione RAGIONE_SOCIALE pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l ‘ errore revocatorio enunciato abbia portato all ‘ omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio. Nessuna inammissibilità, per contro, si ravvisa, se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto, di cui si denuncia l ‘ errore percettivo, sia assunto come decisivo nell ‘ enunciazione del principio di diritto, o, nell ‘ economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all ‘ annullamento per vizio di motivazione (Cass., sez. VI, 17 maggio 2018, n. 12046).
L’ordinanza impugnata, in conseguenza dell’errore percettivo denunciato con l’odierno ricorso, ha enunciato un principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, senza limitarsi a demandargli la verifica circa l’elaborazione degli studi di settore e il conseguente differimento del dies a quo della prescrizione. L’ordinanza è inequivocabile nell’affermare l’applicabilità del differimento dei termini per il pagamento dei contributi , correlata con l’elaborazione degli studi di settore.
La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, deve rinnovare l’esame della fattispecie controversa alla stregua di un punto oramai intangibile, in forza del principio di diritto che le è stato somministrato: il dies a quo della prescrizione è differito, poiché sono prorogati i termini per il pagamento dei contributi e dunque è prorogato anche il momento, rilevante ai fini della prescrizione, a partire dal quale il diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.).
Rispetto a tale statuizione, che non può essere più ridiscussa, nessun margine di apprezzamento autonomo compete al giudice del rinvio.
Pertanto, all ‘errore revocatorio, proprio perché si riverbera sull’enunciazione del principio di diritto , non può che porre rimedio il ricorso oggi esperito.
5. -Il collegio giudicante ha affermato che la NOME COGNOME svolge l’attività di avvocato.
Tale circostanza risulta incontrovertibilmente contraddetta dalla sentenza d’appello e dagli atti di causa, che documentano un’attività d’istruttrice sportiva.
In ultima analisi, quanto al giudizio rescindente, il ricorso per revocazione dev’essere accolto.
Si deve revocare l’ordinanza n. 1 770 del 2023, che ha accolto il ricorso per cassazione, per avere erroneamente supposto che la NOME NOME COGNOME svolgesse attività forense e non attività d’istruttrice sportiva .
6. -Si può, dunque, passare al giudizio rescissorio.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dev’essere respinto.
7. -Si deve chiarire, in linea preliminare, che il profilo della prescrizione è ancora sub iudice in tutti gli aspetti rilevanti . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, può sollevare censure inerenti all’individuazione del corretto dies a quo : la fattispecie della prescrizione si atteggia in modo unitario e la delimitazione della decorrenza attiene all’esatta osservanza della
normativa applicabile al caso di specie (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).
Ne consegue che le censure dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non prestano il fianco alle eccezioni d’inammissibilità mosse nel controricorso.
8. -Le doglianze, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto non sono corroborate dagli elementi necessari a comprovare l’applicabilità del differimento posto a fondamento dell’impugnazione.
Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi contributi. Ai fini della decorrenza della prescrizione, assume rilievo anche il differimento dei termini, come quello previsto dall ‘ art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l ‘ anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273).
Ai fini del differimento, ciò che rileva è il dato oggettivo dello svolgimento di un ‘ attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore. In virtù del chiaro tenore testuale RAGIONE_SOCIALE sue previsioni, il decreto non richiede l’effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall ‘ adesione alle risultanze degli studi di settore (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683, punto 3.4. dei Motivi della decisione ).
9. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’unico motivo di ricorso per cassazione, dopo avere ricordato le previsioni del d.P.C.M. 10 giugno 2010 (pagina 9) e le enunciazioni di principio della sentenza n. 10273 del 2021 (pagina 10), si limita a dedurre che «Detto slittamento del termine ha riguardato indistintamente tutti i soggetti contribuenti» ed è ininfluente l’assoggettamento alle risultanze degli studi di settore (la già citata pagina 10).
Tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti ad avvalorare l’operatività della proroga, con la conseguente incidenza sul decorso della prescrizione.
A tale scopo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto allegare e dimostrare l’elaborazione degli studi di settore per la specifica attività esercitata dalla NOME COGNOME, in quanto è tale elaborazione che rappresenta l’indefettibile presupposto per l’applicazione del differimento del termine per il pagamento dei contributi e incide, dunque, sull’avvio della prescrizione.
Nel prospettare in sede di legittimità la questione dell’applicabilità della normativa sul differimento, il ricorrente non ottempera all’onere di offrire a questa Corte tutti i necessari elementi di valutazione, idonei a confutare, sul profilo saliente della controversia, i convincenti rilievi articolati nel controricorso (pagina 8) e nella memoria illustrativa.
Dalla tabella di raccordo tra gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2009 e le attività economiche, predisposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si può evincere che l’attività d’istruttore sportivo, inizialmente contrassegnata con il codice Ateco NUMERO_DOCUMENTO e quindi con il codice NUMERO_DOCUMENTO, non soggiace agli adempimenti connessi con l’applicazione degli studi di settore.
Tali aspetti sono stati approfonditi anche nel ricorso per revocazione (pagina 3) e, da ultimo, nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza pubblica (pagina 3) e non sono stati smentiti con argomenti circostanziati, utili a confutare le persuasive evidenze documentali illustrate anche nella discussione all’udienza pubblica, in un analitico raffronto con i generici elementi di segno contrario prospettati dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto nel giudizio di revocazione.
10. -Il 30 giugno 2015, data del primo atto interruttivo, la prescrizione quinquennale, che ha cominciato il suo corso il 16 giugno 2010 e non è sottoposta a differimenti di sorta, si era già compiuta.
Ne deriva il rigetto RAGIONE_SOCIALE pretese dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
11. -Tanto le spese del giudizio di revocazione quanto quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in proporzione al valore della controversia e all’attività processuale svolta .
Le spese del giudizio di cassazione devono essere distratte in favore dei procuratori antistatari, in quanto nel controricorso (pagina 10) è stata formulata espressa dichiarazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Analoga dichiarazione non è stata reiterata nel ricorso per revocazione (pagina 3) e neppure nella memoria illustrativa, depositata in vista dell’originaria adunanza camerale (pagina 3), e in quella successivamente depositata in prossimità dell’udienza pubblica (pagina 4), che si concludono con l’espressione ‘Vittoria di spese ed onorari’ , senza racchiudere un’univoca richiesta di distrazione.
12. -Quanto al ricorso per revocazione, l’ accoglimento del ricorso ai fini della pronuncia rescindente implica che l ‘ impugnazione non possa dirsi ‘ respinta integralmente ‘ agli effetti dell’ art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1quater al l’ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Non si riscontrano, quindi, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso per revocazione (Cass., sez. I, 2 maggio 2023, n. 11361, punto 5 RAGIONE_SOCIALE Ragioni della decisione ).
Alla stregua dell’integrale rigetto dell’originario ricorso per cassazione, occorre, invece, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lo stesso ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La Corte accoglie il ricorso per revocazione contro l’ordinanza n. 1770 del 2023, depositata il 20 gennaio 2023, e, per l’effetto, revoca l’ordinanza impugnata; decidendo in sede rescissoria, rigetta il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; condanna l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla ricorrente per revocazione, NOME NOME COGNOME, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; condanna l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla controricorrente, NOME NOME COGNOME, le spese del giudizio di cassazione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della NOME NOME COGNOME, ricorrente per revocazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lo stesso ricorso per revocazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico del l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorrente per cassazione , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per lo stesso ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove in concreto dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione