Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13565 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13565 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 6870 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già “RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE“) -c.f./p.i.v.a. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso studio dell’avvocato NOME COGNOME che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME rappresenta e difende in virtù di procur speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE – c.f. 00164430183 / p.i.v.a. 06936480158 – in persona dell’avvocato NOME COGNOME in forza di procura per notar COGNOME del 21.4.2017, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME ed all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
e
RAGIONE_SOCIALE (già “RAGIONE_SOCIALE) c.f. / p.i.v.a. 00914970371.
INTIMATA
avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19644 dei 26.4/4.8.2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2019 dal consigliere dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza n. 19644 dei 26.4/4.8.2017 questa Corte di legit rigettava il ricorso proposto dalla “RAGIONE_SOCIALE (già “RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE e della “RAGIONE_SOCIALE (già “RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 2437/2012 della corte d’appello di Milano.
Con ricorso notifìcato il 23.2.2018 la “RAGIONE_SOCIALE (già “RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso – affidato a due motivi variamente articolat revocazione dell’ordinanza n. 19644/2017 di questa Corte dì legittimità.
Denuncia – tra l’altro – “l’erronea percezione dei fatti di causa (.. valutazione di questioni e motivi di censura portati [alllesame [di ques (così ricorso per revocazione, pagg. 24 25).
Deduce dunque che si configura l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, civ., previsione, quest’ultima, richiamata dall’art. 391 bis cod. proc. civ..
La “RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; h dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore del
La “RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
Si rappresenta, per un verso, che questa Corte spiega quanto segue.
In primo luogo, che l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione del sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. bis cod. proc. civ., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa ch sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilme esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui veri positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non ab costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato; che tale genere di errore presuppone quindi il contrasto t due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non si contestata dalle parti (cfr. Cass. sez. un. 12.6.1997, n. 5303).
In secondo luogo, che è inammissibile il rimedio della revocazione in relazion ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutich ovvero ad errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutat nel più ampio contesto delle risultanze di causa (cfr. Cass. sez. lav. 26.10.1998, n. 10635; Cass. 20.2.2006, n. 3652; Cass. (ord.) 13.1.2015, n. 321).
In terzo luogo, che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fat ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (rimedio esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis dello stesso codice l’errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli di causa, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai s
del citato art. 395, n. 4, sia poiché un tale errore si configura necessariam non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (cfr. Cass. 22.3.2005, n. 6198; Cass. (ord.) 23.1.2012, n. 836).
In quarto luogo, che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erro supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitan il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ric tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico – giuridica incompatibile quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste motivi apparentemente trascurati (cfr. Cass. 4.8.2017, n. 19510).
In quinto luogo, che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatt incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da error fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’erra considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (cfr. Cass. (ord.) 15.2.2018, n. 3760; Cass. 6.6.2016, n. 11530, secondo cui, in tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., legittima la revocazione della sentenza resa dalla Cort cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” c mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera
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dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso ovvero di un fatto processuale, invece, esistente).
Si rappresenta, per altro verso, che la ricorrente prospetta essenzialmen quanto segue.
Ovvero che a questa Corte è sfuggita “la censura concernente la valutazione dell’art. 1183 c.c. (…), che non viene scrutinata” (così ricorso per revocazione, pag. 17).
Ovvero che questa Corte “ha omesso di considerare l’altro aspetto della censura, fondata sul fatto che l’Atto aggiuntivo prevedeva a cari dell’appaltatore anche altre obbligazioni, tra cui quella relativa al pagam dell’indennizzo (…)” (così ricorso per revocazione, pag. 18).
Ovvero che “l’appaltatore non poteva pretendere il saldo dell’importo de S.A.L. in assenza della suddetta controfirma . La firma in discorso è assente sui S.A.L. 8 e 9 (…). Tale specifico aspetto del è sfuggito alla Cassazione, che quindi non lo scrutina (…)” (così ricorso per revocazione, pagg. 19 – 20).
Ovvero che “il contratto non può risolversi se l’inadempimento di una par ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra (…). La cen mossa (…) la Corte di Cassazione non la esamina (…)” (così ricorso per revocazione, pagg. 20 – 21).
Ovvero che “si era anche eccepita la mancata osservanza (…) di una condotta improntata al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (…). La di Cassazione non ha percepito questo ulteriore aspetto dell’impugnazione (… (così ricorso per revocazione, pagg. 23 – 24).
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Ovvero che la sentenza della corte d’appello era stata censurata “per no essersi pronunciata sui crediti vantati dalla committente per al inadempimenti dell’appaltatore (…). La Corte di Cassazione dimostra di riten erroneamente che la Corte d’Appello abbia esaminato e statuito sulle due questioni ricordate nei precedenti paragrafi 3.5 e 3.6 (…)” (così ricorso per revocazione, pagg. 25 – 31).
Ebbene, alla luce dei surriferiti insegnamenti, è innegabile che le circost addotte dalla ricorrente non sono atte ad integrare gli estremi dell’errore di rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.
Si tenga conto che con l’ordinanza n. 19644 dei 26.4/4.8.2017 questa Corte di legittimità ha reputato, in ordine al rapporto di appalto intercors committente “RAGIONE_SOCIALE” (ora “RAGIONE_SOCIALE“) e l’appaltatrice “RAGIONE_SOCIALE” (ora “RAGIONE_SOCIALE“), appaltatrice cui era subentrata la “RAGIONE_SOCIALE seguito di scissione societaria, che gli esperiti – e congiuntamente disamin tre motivi di ricorso per cassazione, protesi alla rideterminazione del saldo nelle reciproche relazioni di debito – credito tra la committente e l’appalt veicolavano censure esulanti a vario titolo dall’ambito del giudizio di legit in quanto sollecitanti la “rivalutazione delle risultanze probatorie emergenze peritali” (così ordinanza n, 19644/2017, pag. 5).
Ha puntualizzato inoltre – questa Corte – che l’accertamento della grav degli inadempimenti delle parti contraenti è rimesso, siccome questione di fat al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Ha specificato infine, quanto alle denunce ex art. 112 cod. proc. cìv., che la corte di merito aveva motivatamente negato la sussistenza dei dedott
inadempimenti della “Basileus”, sicché non era riscontrabile alcun difett attività del giudice di seconde cure.
Si tenga conto ancora che è la medesima ricorrente che, in memoria (cfr. pag. 2), parla di “argomentazioni” e di certo è del tutto ingiustificato addur mancato scrutinio di specifici motivi di impugnazione” (così memoria, pag. 2. Cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 27.4.2018, n. 10184, secondo cui non è idonea a integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli bis e 395, n. 4), cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del con degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattando vizio costituente errore di giudizio e non di fatto).
Si tenga conto infine che i rilievi di cui al ricorso per revocazione e di memoria danno univocamente il segno del difetto del carattere dell’assolu evidenza, tant’è che i pretesi errori postulano lo sviluppo, da parte ricorrente, di articolate argomentazioni ed abbisognano, ai fini del apprezzamento, di esser valutati nel più ampio contesto delle risultanze di cau
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorren condannata a rimborsare alla controricorrente, “RAGIONE_SOCIALEa spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come dispositivo.
La “RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine spese del presente giudizio di legittimità va pertanto nei suoi confronti assun
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dell sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit..
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla controricorrente, “RAGIONE_SOCIALE le sp presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso euro 10.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali n misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 1 co. bis, d.p.r. cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezio Il della Corte Suprema di Cassazione, 11 16 gennaio 2019.
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