Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 462/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME GIUSEPPE, COGNOME GRAZIA, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrenti- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI CATANZARO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
RAGIONE_SOCIALE CITTÀ DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 35119/2023 depositata il 14/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 35119/2023, pubblicata il 14/12/2023, ha respinto il ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, avverso sentenza n. 422/2022 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata in sede di rinvio, a seguito di altra pronuncia di questa Corte, ordinanza n. 11647/2020, con la quale si era respinto il ricorso principale del Comune di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza d’appello del 2017, accogliendo quello incidentale degli originari attori relativo all’erronea liquidazione delle spese giudiziali (liquidate a favore dei sig.ri COGNOME e a carico del Comune, in € 5.000,00, oltre accessori, a fronte di un valore della causa superiore a € 520.000,00), cassando con rinvio la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio la rideterminazione delle spese giudiziali liquidate nella sentenza del 31.10.2017 della Corte d’Appello e anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va premesso che, già con sentenza n. 21103/2014, questa Corte aveva cassato una pregressa sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, non definitiva, del 2007, accogliendo un motivo di ricorso del Comune, in punto di inammissibilità della domanda di riduzione avanzata dall’espropriante in sede di precisazione delle conclusioni. La sentenza d’appello veniva, in quell’occasione,
cassata con rinvio, ma le spese del giudizio di legittimità erano compensate tra le parti già in sede di legittimità.
La Corte d’appello, in sede di primo rinvio, a seguito della cassazione del 2014, con sentenza n. 1887/2017, aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione legittima in favore dei sig.ri COGNOME in € 2.625.171,14 oltre interessi e condannato il Comune al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 5.000,00.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, nuovamente pronunciando in sede di rinvio, a seguito di Cass. n. 11647/2020, con sentenza n. 499/2022, accoglieva la domanda in riassunzione dei sig.ri COGNOME determinando i seguenti importi per le spese processuali, oltre accessori ed oneri fiscali: a) Euro 42.095,00, a titolo di spese del giudizio n. 505/1999 (deciso con la sentenza d’appello n. 1887/2017 del 31.10.2017, cassata sul punto delle spese liquidate), applicati i valori medi e lo scaglione tariffario « delle cause di valore fra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00 »; b) Euro 5.240,00, a titolo di spese del giudizio di legittimità, ed Euro 6.615,00, a titolo di spese del giudizio di rinvio, per entrambi « secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 26.001 a € 52.000) ».
Con il ricorso per cassazione notificato nel dicembre 2022, i sig. COGNOME impugnavano, con unico motivo, la sentenza d’appello, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio n. 505/1999 e delle spese del giudizio di legittimità, lamentando violazione del DM n. 55/2014, sia per non avere la Corte d’appello applicato l’aumento del compenso nella misura del 20%, per le due parti oltre la prima del giudizio, sia perché « per il giudizio di legittimità sono state liquidate le spese sulla base dello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, non considerando il valore della causa che rientrava nello scaglione da Euro 2.000.000,00 ad Euro 4.000.000,00 ». Si deduceva, in particolare, che la Corte d’appello,
nella sentenza del 2022, avesse « omologato » il valore del giudizio di rinvio, correttamente determinato con riguardo allo scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, con quello della Corte di Cassazione, il cui valore avrebbe dovuto, invece, essere « individuato dal valore dell’importo della sentenza impugnata, che è pari a circa Euro 4.000.000,00, considerando l’importo complessivo liquidato dalla Corte d’Appello in Euro 2.625.171,14 e gli interessi legali dal 23.12.1997 (data dell’esproprio) ».
Il Comune controricorrente chiedeva, in quel giudizio, il rigetto del ricorso, deducendo che la Corte d’appello aveva correttamente liquidato le spese sia del giudizio di rinvio, sulla base scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, sia di quello di legittimità, sulla base del valore indeterminabile, per come dichiarato dagli stessi COGNOME nel ricorso incidentale.
Questa Corte, esaminato l’unico motivo di ricorso per cassazione, che, come descritto nell’ordinanza, denunziava « violazione dell’art. 5 DM n. 55/14, per aver la Corte d’appello liquidato le spese del giudizio, conclusosi con la sentenza del 2017, violando l’art. 5, c.2, non avendo applicato l’aumento del 20% per le due parti oltre la prima del giudizio, e per aver poi liquidato le spese del giudizio prosecutorio, in violazione dello scaglione tariffario applicabile, corrispondente al valore della domanda di condanna al pagamento della somma di circa 2.625.00,00 », lo ha respinto, rilevando, in particolare, per quanto ancora interessa, che anche il secondo profilo della doglianza era parimenti (come il primo) infondato « in quanto la Corte territoriale ha correttamente liquidato le spese sulla base dello scaglione tariffario relativo all’importo delle maggiori spese legali che aveva costituito oggetto del precedente ricorso per cassazione (euro 42.095,00) che costituiva l’oggetto dell’impugnativa ».
Avverso la suddetta pronuncia, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME,
propongono ricorso per cassazione, notificato il 4/1/2024, affidato a unico motivo, nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso) e dell’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese).
I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti lamentano, con unico motivo, l’errore di fatto revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., per avere questa Corte esaminato e respinto il motivo di ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello n. 499/2022, in punto di violazione del DM 55/2013 e di erronea liquidazione da parte della Corte territoriale, quale giudice di rinvio (a seguito di Cass. 11647/220), delle spese del precedente giudizio di legittimità, senza considerare, ai fini dell’individuazione del relativo valore della domanda, che, nel precedente giudizio di legittimità, si era respinto il ricorso principale del Comune e accolto quello incidentale dei privati, cosicché le spese del giudizio di legittimità dovevano essere liquidate dalla Corte di merito in sede di rinvio, sulla scorta di tale ultimo valore o, rectius , sulla base della sommatoria del valore delle due domande, principale ed incidentale, e non invece sulla base soltanto del valore del ricorso incidentale; il valore del giudizio, ai fini della liquidazione delle spese, non era solo costituito dall’oggetto del ricorso incidentale, come erroneamente statuito dalla S.C., ma anche soprattutto dalla domanda principale, il cui oggetto e valore era costituito dalla determinazione delle indennità espropriative pari ad « Euro 4.000.000,00 » e, quindi, rientrava nello scaglione del D.M. 55/2014 per i giudizi del valore di oltre 520.000 Euro sino a 4.000.000,00 di Euro.
2.La censura è inammissibile.
2.1. Risulta dagli atti del procedimento n. R.G. 29494/2022, definito con ordinanza del 2023 di questa Corte, qui impugnata per revocazione, che i ricorrenti, nell’unico motivo di ricorso, lamentavano che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nella sentenza impugnata n. 499 del 2022, per quanto qui interessa, nell’accogliere la domanda in riassunzione (limitata alle spese processuali), determinando in « Euro 42.095,99 » le spese del giudizio di appello del 2017, in « Euro 5.240,00 » le spese del giudizio di legittimità del 2022 e in « Euro 6.615,00 » le spese del giudizio di rinvio, avesse liquidato erroneamente le spese del giudizio di legittimità, utilizzando lo scaglione da « Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, non considerando il valore della causa che rientrava nello scaglione da Euro 2.000.000,00 ad Euro 4.000.000,00 », considerando l’importo complessivo liquidato dalla Corte d’appello nel 2017, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, quali eredi della COGNOME e in proprio, di « Euro 2.625.171,14 e gli interessi legali dal 23/12/1997 (data dell’esproprio) », importo che aveva trovato conferma, a seguito di ordinanza del 2020 n. 11647, di questa Corte, essendo stato respinto il ricorso principale del Comune (oltre che accolto quello incidentale degli espropriati in punto spese).
La Corte d’appello nella sentenza n. 499/2022, investita del rinvio per effetto di Cass.11647/2020, con il compito di rideterminare le spese di lite, tenuto conto delle somme attribuite alle parti vincitrici, non di quelle domandate, ha ritenuto, in effetti, di dovere applicare il DM n. 55/2014 e lo scaglione tariffario delle cause di valore tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, liquidando, per il giudizio di appello, l’importo complessivo di € 42.095,00, applicati i valori medi per ciascuna fase.
Per le spese del giudizio di legittimità (e del giudizio di rinvio) si è invece ritenuto, in quella sede, di dovere applicare, sempre
all’interno del DM n. 55/2014, lo scaglione « da € 26.001 a € 52.000 », liquidando «€ 5.250,00 per compensi ».
Con il ricorso per cassazione, definito poi da questa Corte con l’ordinanza del 2023, qui impugnata per revocazione, i ricorrenti lamentavano che le spese del giudizio di legittimità (quello, svoltosi negli anni 2018 e 2019, definito con ordinanza n. 11647 del 2020, assunta nella camera di consiglio del 12/12/2019, depositata il 16 giugno 2020, di cassazione con rinvio, accolto il ricorso incidentale in punto spese liquidate in appello e respinto quello principale del Comune in punto di determinazione delle indennità) erano state erroneamente liquidate applicando lo scaglione « da € 26.001 a € 52.000 », in luogo di quello tra «€ 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 ».
2.2. Questa Corte ha, di recente, affermato (Cass. 13810/2023) che « In tema di revocazione, l’erronea valutazione del valore della causa – incidente sulla determinazione delle spese di lite – non rientra nell’errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio » (in applicazione del suddetto principio, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che – all’esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso – aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell’atto di appello, e che si sarebbe invece dovuto applicare).
Si deve ribadire che l’errore revocatorio, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.:
-non può quindi riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche,
-deve consistere in un errore di percezione, del fatto, in una svista di carattere materiale,
-deve avere rilevanza decisiva,
non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata,
-deve rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.
Nella specie, si denuncia errore revocatorio nella parte in cui questa Corte, nel respingere il motivo di ricorso per cassazione, per quanto qui interessa, ha affermato che « la Corte territoriale ha correttamente liquidato le spese sulla base dello scaglione tariffario relativo all’importo delle maggiori spese legali che aveva costituito oggetto del precedente ricorso per cassazione (euro 42.095,00) che costituiva l’oggetto dell’impugnativa ».
E si assume che questa Corte non abbia considerato che il precedente giudizio per cassazione, deciso nel 2020, era stato deciso con rigetto del ricorso principale del Comune, in punto di indennità spettanti agli espropriati, e accoglimento di quello incidentale dei privati, in punto spese.
Ma con ciò si intende comunque censurare, anzitutto, l’erronea valutazione della corretta applicazione dello scaglione tariffario e quindi un errore di giudizio.
Peraltro, nella pronuncia n.10466/2011, si è altresì precisato che « in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di
uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso »; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un « fatto » ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando , di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).
E ciò rileva in particolare laddove si intendesse denunciare, con il motivo, anche un’erronea interpretazione del contenuto del ricorso e del motivo.
Va poi rilevato che il Comune, nel giudizio di legittimità n. R.G. 29494/2022, definito con l’ordinanza qui impugnata per revocazione, aveva contestato la fondatezza del motivo di ricorso che qui interessa, deducendo che la Corte d’appello aveva comunque bene liquidato le spese di legittimità, sulla base del valore indeterminabile indicato dagli stessi ricorrenti. Quindi la questione sull’ error in iudicando, asseritamente compiuto dalla Corte d’appello, era controversa.
Da qui l’inammissibilità della censura.
3. Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, a titolo di
compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre