Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 4338/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOMENOME elett.te domic. in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dalla quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., AVV_NOTAIO;
-intimati- avv erso l’ordina nza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, n. 38094/22, pubblicata in data 29.12.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un credito di euro 38.244,84 derivante dal mancato pagamento dei diritti d’autore per un evento tenutosi il 28.6.12.
La Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto, a seguito di c.t.u., era stato a ccertato il debito dell’opponente per euro 29.372,09, oltre alla penale e accessori, credito superiore al limite minimo dei debiti scaduti e non pagati; ciò risultava confermato dalla ricognizione di debito a firma del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita il quale aveva riconosciuto tale credito per oltre euro 38.000,00, mentre la RAGIONE_SOCIALE fallita non aveva disconosciuto tale documento.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal socio NOME COGNOME, osservando che: le critiche concernenti il calcolo del credito fatto valere non erano specifiche; le critiche relative alla valorizzazione RAGIONE_SOCIALE ricognizione di debito prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE non erano ammissibili poiché incidenti su un’unica ratio decidendi , atteso che la decisione impugnata era fondata su una pluralità di rationes ; non era decisiva la doglianza afferente all’omesso esame di docume nto bancario.
La fallita RAGIONE_SOCIALE e il socio NOME COGNOME, quale socio in proprio, impugnano la suddetta ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.
I soggetti intimati non svolgono difese.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
I ricorrenti deducono errata o omessa percezione del contenuto materiale RAGIONE_SOCIALE atti del giudizio che ha indotto la Corte di Cassazione a decidere sulla base del falso presupposto RAGIONE_SOCIALE non presenza dei documenti citati che, invece, erano stati prodotti sia tramite fascicolo, che a mezzo istanza ex art. 369 c.p.c., depositata in duplice originale. In altri termini, i ricorrenti assumono che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, che invece erano stati depositati come si evinceva inequivocabilmente dalle copie conformi estratte dal fascicolo RAGIONE_SOCIALE Cassazione.
Il ricorso è inammissibile poiché deduce critiche alla decisione, non di carattere revocatorio, ma dirette al riesame dei fatti.
Invero, non sussiste l’errore di fatto RAGIONE_SOCIALE Cassazione che ha deciso sulla base dei documenti acquisiti evidenziando che, comunque, varie doglianze non erano decisive poiché attingevano solo alcune delle rationes decidendi poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
In tema di revocazione dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass., 4678/2022).
Nella specie, la decisione revocanda si fonda – oltre che sulla contestata, come errore revocatorio, sussistenza agli atti dei documenti, secondo la Corte non prodotti – su altre due rationes
decidendi, non specificamente impugnate in questa sede sub specie dell’errore revocatorio .
La Corte ha, infatti, rilevato altresì che non era stata chiarita, nel giudizio di legittimità, la capienza RAGIONE_SOCIALE struttura adibita a spettacoli ed il numero dei biglietti omaggio – che si sarebbero dovuti detrar re dal totale dei debiti insoluti, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE soglia per la fallibilità per evento, in modo da poter stabilire se tale circostanza, genericamente allegata fosse, o meno, decisiva.
Inoltre, questa Corte ha espressamente affermato che non era stato censurato che il conteggio fosse stato effettuato dalla decisione di appello, sulla «base documentale di calcolo fornita dalla stessa reclamante». Nel presente giudizio di revocazione, i ricorrenti hanno fornito alcuni dati relativi alla capienza ed ai biglietti gratuiti, senza però allegare – nel rispetto del principio di autosufficienza – di averli già forniti nel giudizio a quo , onde contestare la ratio decidendi succitata.
Del tutto incensurata l’ultima ratio decidendi , RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione del calcolo effettuato dalla stessa ricorrente, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa in sede di reclamo. Di qui la non decisività del preteso errore di fatto denunciato.
Nulla per le spese, atteso che le parti intimate non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.