Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22576/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati – per la revocazione dell’ordinanza n. 4930/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Con ordinanza di questa Corte n. 4930/2022, pubblicata il 15/2/2022, venne dichiarato improcedibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Venezia, n. 2405/2013, pubblicata il 14/10/2013, nei confronti di NOME COGNOME.
La primigenia ricorrente propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi l’ordinanza di cui sopra e, in sede rescissoria, darsi atto dell’avvenuta <>.
La controparte è rimasta intimata e la ricorrente ha depositato memoria.
L’ordinanza oggetto di revocazione riassunse la vicenda processuale per come segue:
<>.
La Corte, ciò premesso, dichiarò, come si è anticipato, il ricorso improcedibile, in quanto <>, nonostante la necessità di una tale tempestiva produzione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata il 28/3/2014, spettando, di conseguenza, alla medesima dimostrare che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
La ricorrente in revocazione deduce errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., addebitando a mera svista il mancato riscontro, fra i documenti depositati all’atto dell’iscrizione a ruolo , della copia autentica della
relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo pec. Produzione che risultava indicata come allegato n. 1 e anche come allegato 1 bis.
Osserva il Collegio come risulti ragionevolmente provata la produzione tempestiva dell’atto in oggetto .
Il ricorso indica col primigenio ricorso, sub 1), fra gli atti depositati la sentenza impugnata, senza null’altro specificare.
Nell’indice degli ‘atti di causa’, dopo la sentenza impugnata (sempre sub 1), viene, sub 1 bis), indicata come allegata <>.
Nella nota d’iscrizione a ruolo del 30/4/2014 non risulta specificato se la sentenza impugnata era corredata dalla relata di notifica della stessa.
Assume la ricorrente di avere prodotto, con l’iscrizione a ruolo del 30/4/2014, <>.
Gli elementi che possono trarsi dalla nota d’iscrizione a ruolo non consentono di escludere che, in effetti, venne tempestivamente prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata, nonostante assuma dubbia forza probatoria il contenuto dell’indice degli atti, stante che il fascicolo di parte risulta essere stato ritirato il 24/2/2022, così tornando nella piena disponibilità della ricorrente.
Pertanto, a conclusi one della fase rescindente, l’ordinanza in premessa deve essere revocata.
7. Fase rescissoria.
La ricorrente espone che il ricorso avverso la sentenza n. 419/2017 della Corte di Venezia, con la quale era stata revocata la sentenza della medesima Corte n. 2405/2013, era stato disatteso da questa Corte con l’ordinanza n. 23907/2022.
Di conseguenza, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Ciò accertato (le sentenze di legittimità sono nella disponibilità della Corte) -il ricorso risulta essere stato dichiarato inammissibile -, deve ribadirsi che la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (Sez. 3, n. 9201, 02/04/2021, Rv. 661077 -01; già, S.U. n. 10553/2017).
Il ricorso deve, quindi dichiararsi inammissibile.
In considerazione dell’esito della causa, le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate.
Trattandosi, poi, d’epilogo decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (S.U., n. 28383, 14/12/2020 e n. 3542, 10/2/2017).
P.Q.M.
revoca l’ordinanza n. 4930/2022, pubblicata il 15/2/2022, di questa Corte e dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 2405 della Corte d’appello di Venezia; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024