Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1491 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1491 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5555/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente in via principale-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-resistente al ricorso principale-
-ricorrente in via incidentale- avverso l’ ORDINANZA di QUESTA CORTE n. 34/2025, depositata il 02/01/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere COGNOME.
accolto motivo di ricorso per responsabilità professionale.
Ad. cc 9 gennaio 2025
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio n. R.G. 885/2007, RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita) aveva citato NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Padova, per ottenere il risarcimento dei danni per l’inadempimento, da parte della COGNOME, dell’obbligo di riduzione delle garanzie fideiussorie assunto con il contratto di cessione della partecipazione societaria nella RAGIONE_SOCIALE, stipulato il 20 gennaio 2006.
Il Tribunale di Padova aveva accolto la domanda e condannato la COGNOME al pagamento di una somma superiore a euro 1.300.000,00. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia e, successivamente, da questa Corte con sentenza n. 8332/2017.
COGNOME (odierna resistente) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia l’AVV_NOTAIO (odierna ricorrente), chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento dei propri obblighi professionali nell’ambito del predetto giudizio (n.R.G. 885/2007), deducendo che il difensore, nelle more del primo grado di giudizio, aveva omesso di: a) allegare e provare tempestivamente la circostanza che il credito della RAGIONE_SOCIALE aveva trovato soddisfazione mediante datio in solutum da parte della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, con conseguente estinzione dell’obbligazione rimasta inadempiuta; b) chiamare in giudizio per via di regresso la debitrice principale, così causando la soccombenza esclusiva della COGNOME rispetto alle domande formulate da COGNOME.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 431/2021, rigettava la domanda, ritenendo insussistente la responsabilità professionale della RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di colpa e di rilevanza causale delle omissioni dedotte.
Avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva appello, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2367/2022, rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese. In particolare, la corte territoriale rilevava che l’eccezione di estinzione del credito, quale eccezione in senso proprio, avrebbe dovuto essere proposta entro i termini per le preclusioni assertive, già maturate al momento in cui il fatto estintivo era venuto ad esistenza e che, in ogni caso, non risultava provata la conoscenza o conoscibilità del fatto da parte del difensore.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia la COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Questa Corte, con ordinanza n. 34/2025, ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, accogliendo il secondo dei motivi di ricorso. In particolare, ha osservato che la deduzione dell’estinzione del debito costituiva eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio, e che pertanto la corte territoriale aveva errato, al fine di escludere la responsabilità professionale, nel ritenere preclusa la proposizione di eccezioni fondate su fatti sopravvenuti allo spirare delle preclusioni di cui all’art. 167 cod. proc. civ., senza verificare se tali fatti fossero effettivamente deducibili in corso di causa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la COGNOME, proponendo ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez. U. n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018, n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione.
In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
Passando al c.d. merito cassatorio, NOME COGNOME articola in ricorso per revocazione un unico motivo.
In particolare, la ricorrente denuncia errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto che l’AVV_NOTAIO avesse ricevuto mandato difensivo dalla RAGIONE_SOCIALE anche nel giudizio di appello definito con sentenza n. 409/2014 della Corte d’appello di Venezia, così valorizzando un profilo di responsabilità professionale riferito a una fase processuale estranea al mandato effettivamente svolto.
Sostiene che tale presupposto fattuale sarebbe obiettivamente inesistente, risultando pacifico dagli atti che il mandato difensivo dell’AVV_NOTAIO si era esaurito con la sentenza del Tribunale di Padova n. 2892/2011, mentre il successivo grado di appello era stato patrocinato da diversi difensori.
A sua volta NOME COGNOME articola in ricorso incidentale condizionato un unico motivo, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla responsabilità dell’AVV_NOTAIO per la mancata conoscenza del fatto estintivo, deducendo che, qualora venisse meno l’accoglimento del secondo motivo, la Corte dovrebbe esaminare anche tale censura.
Il ricorso per revocazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, come sopra sommariamente ricordato, l’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una erronea percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, ovvero in una ‘svista materiale’ che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. Tale errore deve essere immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra la
decisione impugnata e gli atti del giudizio di cassazione, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.
Nel caso di specie, l’errore denunciato dalla ricorrente -riguardante l’individuazione del soggetto che ha effettivamente esercitato il mandato difensivo nella fase di appello del giudizio di merito presupposto – non possiede tali caratteristiche.
In primo luogo, l’asserita ‘svista’ verte sulla lettura degli atti di merito (nello specifico, i fascicoli dei precedenti gradi del giudizio svoltosi tra la COGNOME e la COGNOME) e non sugli atti ‘interni’ al giudizio di legittimità definito con l’ordinanza revocanda. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7334/2002 e Cass. n. 7795/2018), l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con i mezzi ordinari, non potendo la revocazione trasformarsi in un terzo grado di merito volto a correggere pretese sviste sulla ricostruzione storica della vicenda processuale sottostante.
In secondo luogo, una valutazione circa l’estensione del mandato professionale e la riferibilità della condotta negligente (omessa allegazione in appello) alla ricorrente atterrebbe, di per sé considerata, all’attività interpretativa e valutativa del Collegio: determinare se la responsabilità professionale per la mancata deduzione di un fatto sopravvenuto potesse o meno gravare sulla RAGIONE_SOCIALE – nel quadro di una causa di responsabilità iniziata proprio contro di lei per l’intera gestione della lite – costituirebbe, in tesi o a tutto concedere, un errore di giudizio (o error in iudicando ), insindacabile in sede di revocazione.
E però questa Corte, nell’ordinanza n. 34/2025, ha, a ben vedere, esaminato, riconoscendone la fondatezza, un motivo di doglianza relativo ad un error in iudicando de iure procedendi , con cui era stata prospettata l’erroneità della ragione di esclusione della responsabilità professionale, posta dalla corte territoriale a fondamento della reiezione della domanda della cliente, consistente nella negazione della
possibilità di dedurre un fatto, sopravvenuto all’ordinaria scadenza delle preclusioni assertive del convenuto, in un momento successivo al deposito della comparsa di costituzione. Pertanto, nessuna altra questione può dirsi affrontata e, tanto meno, risolta dall’ordinanza di cui si chiede la revocazione. Solo per completezza può aggiungersi che, ove mai nell’accoglimento di quel motivo fosse possibile ravvisare la delimitazione, in concreto, del perimetro della diligenza esigibile sulla base di un principio di diritto, la contestazione di tale approccio criticogiuridico non potrebbe, comunque, essere mediata dal paradigma dell’errore percettivo.
In definitiva, per le ragioni che precedono il ricorso principale va dichiarato inammissibile, poiché rivolto a censurare una valutazione giuridica e una ricostruzione degli atti di merito esterna ai limiti del rimedio straordinario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, oltre all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla COGNOME, la condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara conseguentemente assorbito il ricorso incidentale;
condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore della controparte, COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente principale al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME