Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
della Corte di cassazione ex art.391- bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/12/2025 CC
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08307/2025 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura da intendersi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata- per la revocazione dell ‘ ORDINANZA n. 4100/2025 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicata il 17 febbraio 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.272/2022, la Corte d’ appello di Brescia, a definizione della fase di impugnazione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto da NOME COGNOME nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, accertò, tra l’altro, l’ obbligo del primo di pagare alla seconda una fattura dell’importo di Euro 18.551,17 per ‘chiusura de lle rimanenze’, argomentando dalla qualificazione dell’accordo contrattuale esistente tra le parti quale accordo analogo ‘a quanto previsto in caso di contratto estimatorio ‘ .
Avverso questa sentenza NOME COGNOME propose ricorso per cassazione denunciando, con un primo motivo, errores in procedendo derivanti dalla violazione degli artt. 274, 189, 345 e 112 cod. proc. civ. (per avere la Corte di merito attribuito al contratto di deposito esistente tra le parti la qualifica di contratto estimatorio, così di fatto introducendo una domanda nuova) e, con un secondo motivo, un error in iudicando derivante dalla violazione dell’art. 1556 cod. civ. (per avere il giudice d’ appello interpretato la fattispecie nell’ alveo del contratto estimatorio).
Con ordinanza 17 febbraio 2025, n. 4100, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Con riguardo al primo motivo, ha ritenuto violati i nn. 3 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., sul rilievo che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, quale ricaduta di quello di specificità, aveva formulato « affermazioni assertive e generiche, facendo un riferimento del tutto vago al ‘testo contrattuale’ ed agli ‘atti’ … senza però concretizzarne riproducendo o, perlomeno riassumendo, il contenuto ».
Con riguardo al secondo motivo ha osservato che, ad onta della formale invocazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente, nel censurare la qualificazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, operata dalla Corte d’ appello, aveva sollecitato la Corte di legittimità a formulare una valutazione di
fatto alternativa a quella espressa dal giudice del merito, a cui era riservata.
Per la revocazione di questa ordinanza, ha proposto ricorso NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Non ha resistito con controricorso, restando intimata, la RAGIONE_SOCIALE.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391 -bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Sia il ricorrente che l’
intimata hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria depositata dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale non ha depositato il controricorso nei termini di legge (arg. ex art. 370 cod. proc. civ.).
2.1. Con il primo motivo di revocazione viene denunciata, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CEDU e 366 cod. proc civ., nonché della « applicazione della prassi giurisprudenziale del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ».
Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (è citata, in particolare, Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2012) e della Corte Europea dei Diritti dell’U omo (è citata, in particolare, la sentenza del 28 ottobre 221, Succi c. Italia) , censura l’applicazione del principio di autosufficienza fatta dalla sentenza impugnata e, più in generale, la prassi giurisprudenziale seguita dalla Corte di cassazione,
asseritamente caratterizzata da una interpretazione eccessivamente formalistica del detto principio.
2.2. Con il secondo motivo di revocazione viene denunciato « errore sul fatto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. 1766 c.c. ».
Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dall ‘ordinanza impugnata, con le censure formulate all’ indirizzo della sentenza d’appello non aveva chiesto un « accertamento nel merito », ma aveva « evidenziato l’ errore sul fatto di confondere il contratto di deposito, espressamente voluto e sottoscritto dalle parti, con il contratto estimatorio non voluto e non sottoscritto dalle parti ».
Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
Giova rammentare che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo , nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinant e della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi
punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poter i di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).
Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto nelle statuizioni contenute nell ‘ ordinanza impugnata.
4.1. In primo luogo, costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui non è possibile configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti posti a fondamento dello stesso; ciò, in quanto la configurabilità di un simile errore presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull ‘ affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall ‘ area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 22/06/2007, n. 14608; Cass. 31/08/2017, n.20635; Cass. 12710/2022, n. 29750; Cass. 13/07/2021, n. 13109).
4.2. In secondo luogo, quanto alla (presunta) erronea qualificazione del contratto, premesso che, nella fattispecie, l’errore sarebbe stato commesso dalla Corte di merito e non riguarderebbe pertanto un atto del giudizio di legittimità, è tuttavia opportuno ricordare che non può ritenersi errore di fatto, riparabile ai sensi
dell ‘ art. 395 n. 4 cod. proc. civ. attraverso il rimedio della revocazione (v., in tal senso, già Cass. 13/08/1990, n.8241), quello derivante dall ‘interpretazione o qualificazione di un contratto, operazione che, costituendo il risultato di un’ attività di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, integra un giudizio di merito, non criticabile in sede di legittimità attraverso la mera contrapposizione di una differente interpretazione.
In definitiva, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
La mancata difesa dell’inti mata esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
A i sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME