Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 5503NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; -resistente – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, n.
18023/2020, pubblicata il 28 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Alcuni medici, fra i quali l’odierno ricorrente, convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE , chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1990/91 .
Con sentenza n. 575 del 2016 il Tribunale accolse le domande di alcuni e rigettò quelle degli altri, e tra queste anche quella del COGNOME, per intervenuta prescrizione, rilevando ─ quanto al predetto ─ che risultava l’interruzione RAGIONE_SOCIALE stessa solamente nel 2011, in data successiva al suo maturare.
La Corte di appello confermò tale decisione, escludendo che risultasse prova di spedizione e ricezione RAGIONE_SOCIALE diffida che l’appellante aveva dedotto essere stata inoltrata nel 2006.
Il ricorso per cassazione proposto dal COGNOME avverso tale decisione ─ con denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e discusso (perché la Corte di appello avrebbe omesso di constatare che già nel primo grado, con l’allegato n. 14 del fascicolo attoreo, era stata prodotta prova documentale RAGIONE_SOCIALE diffida inoltrata e ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE del Consiglio, oltre che dal Rettorato RAGIONE_SOCIALE‘Università interessata) e di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ . ─ è stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza n. 18023/2020, pubblicata il 28 agosto 2020, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE motivazione che di seguito si trascrive nei passaggi salienti, per quanto rileva in questa sede:
« in primo luogo, non si trascrive e sintetizza il contenuto dei documenti in parola (diffida, attestato di spedizione e ricezione), sicché non è possibile apprezzarne la potenziale decisività quale assunta dalla parte, con conseguente inammissibilità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
inoltre, neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell’incarto processuale (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, al fine di rispettare la prescrizione normativa appena evocata, ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, non potendo limitarsi alla mera produzione (Cass., 21/05/2019, n. 13625, Cass., 28/09/2016, n. 19048);
l’inammissibilità sussiste dunque al di là RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte dalla giurisprudenza di questa Corte a mente RAGIONE_SOCIALE quale il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso;
se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo – ovvero abbia errato percettivamente su profilo negativo che, come tale, non risulti controverso ossia discusso specificatamente dalle parti – può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass., 11/06/2018, n. 15043);
a quanto rilevato si aggiunge, quanto alla prima censura, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., ratione
temporis applicabile (Cass., 11/05/2018, n. 11439): trattandosi di doppio rigetto, da parte dei giudici di merito, fondato sulle medesime ragioni (o che non siano dimostrate diverse dal ricorrente: Cass., 22/12/2016, n. 26774), è inammissibile la censura formulata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; … ».
Tale ordinanza è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per revocazione, in relazione alla prima parte RAGIONE_SOCIALEe sopra trascritta motivazione (v. supra , parte in corsivo, primi tre capoversi).
L’intimata non ha svolto difese in questa sede , ma ha depositato c.d. atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione (nel presente procedimento non tenuta, essendo stata per esso fissata la trattazione nelle forme camerali di cui all’art. 380bis.1 cod. proc. civ.).
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale , con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A fondamento RAGIONE_SOCIALE proposta impugnazione il ricorrente, dopo aver trascritto (alle pagg. 7-8), per esteso, un ampio stralcio del ricorso per cassazione (pagg. 6-8), afferma che:
─ « non ci si è limitati alla mera produzione del documento in questione – diffida interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione del 21.2.2006 – atteso che nel ricorso veniva specificato che si trattava di una “diffida interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione”, nonché la data in cui era stata spedita 21/2/2006, nonché la data di ricezione – 24/2/2006 e che era stata indirizzata, tra gli altri, alla RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei Ministri »;
─ pertanto da una lettura di quanto trascritto nel ricorso per cassazione emergevano chiaramente il contenuto e il carattere decisivo di tale diffida.
Soggiunge che « del pari frutto di travisamento dei fatti è l’altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui:
‘neppure è indicato, in ricorso, come e dove quei documenti sarebbero stati sottoposti al giudice di appello e sarebbero localizzati nell’incarto processuale’ ».
Rileva al riguardo che, « come risulta sempre dal sopra riportato passo RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso per cassazione, oltre a indicarsi il tipo di atto interruttivo diffida interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione, del 21.2.2006, indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei Ministri – si riportavano a pag. 6 e 7 di tale ricorso, le pagine 18 e 19, RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, già sopra riportate, in cui il documento in questione la ridetta diffida interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione del 2006 – veniva sottoposto al giudice di appello, indicandosi anche l’allegato 14, alla citazione di primo grado, quale allegato contenente il documento in questione ».
Sotto altro profilo (par. 3 del ricorso per revocazione) censura il riferimento in sentenza alla preclusione dettata dall’art. 348ter c.p.c. in quanto carente dei relativi presupposti (e ciò per essere mancata l’istruzione probatoria) e comunque per la dedotta incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE norma, per contrasto con l’art. 3 Cost.
Critica, infine, (par. 4 del ricorso per revocazione) l’affermazione secondo cui l’errore dedotto a fondamento del ricorso per cassazione avrebbe dovuto farsi valere con istanza di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., rilevando che nella specie tale rimedio non sarebbe stato percorribile, trattandosi di fatto che aveva costituito punto controverso sul quale la sentenza d’appello ebbe a pronunciare.
Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia
indotto la supposizione RAGIONE_SOCIALE esistenza o RAGIONE_SOCIALE inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE‘asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE evidenza assoluta e RAGIONE_SOCIALE immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319);
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).
Nella specie difetta anzitutto -e trattasi di rilievo assorbente- il requisito RAGIONE_SOCIALE decisività RAGIONE_SOCIALE‘asserito errore.
Quand’anche fosse ravvisabile, la decisione resterebbe comunque pienamente giustificata dalle alternative rationes decidendi desumibili con evidenza dalla motivazione sopra riportata ─ vale a dire: a) carattere revocatorio RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato; b) non deducibilità del vizio di omesso esame ex art. 348ter , quinto comma, c.p.c. ─ riguardo alle quali è appena il caso di aggiungere che le considerazioni critiche svolte in relazione ad esse, prospettando al più degli errori di giudizio,
non possono trovare ingresso nel presente giudizio ex art. 391bis cod. proc. civ..
Val la pena aggiungere che, comunque, anche la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto revocatorio è destituita di fondamento.
4.1. L’aver specificato, infatti, nel ricorso per cassazione che si trattava di « diffide interruttive RAGIONE_SOCIALE prescrizione, con allegate le ricevute di spedizione e ricezione » non equivale certamente a riportare il contenuto degli atti, in modo minimamente sufficiente, ma vale solo a dare una qualificazione soggettiva RAGIONE_SOCIALE loro rilevanza giuridica, il che non è certo ciò che la norma richiede al fine di consentire al giudice di legittimità un primo vaglio RAGIONE_SOCIALE censura, proprio riguardo a quella rilevanza, senza bisogno di andare a ricercarlo nel fascicolo di causa.
In ogni caso, appare chiaro che, sul punto, l’ordinanza impugnata contiene una valutazione e dunque un giudizio circa l’idoneità di quella descrizione ad assolvere l’onere processuale in questione, il che la colloca al di fuori del sindacato consentito in sede di revocazione che riguarda solo l’errore di percezione, non quello di valutazione.
4.2. Inoltre, quanto alla localizzazione dei documenti richiamati, le indicazioni presenti in ricorso consentono effettivamente di averne contezza quanto al giudizio di primo grado (all. n. 14 all’atto di citazione) ed a quello di cassazione (doc. n. 2), ma non anche con riferimento al giudizio di appello, cui è specificamente riferita la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in questa sede impugnata. Si dice, infatti, nel ricorso per cassazione, che a pag. 18 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello venne richiamato l’allegato 14 del fascicolo di primo grado ma non anche se e dove quell’atto o l’intero fascicolo di parte fosse stato prodotto in appello.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo l’amministrazione intimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza