Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9637/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5950/2023 depositata il 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, in proprio e quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, ricorreva per la cassazione della sentenza n. 2985/20, del 18 novembre 2020, della Corte di Appello di Bologna, che – riuniti i giudizi relativi alle sentenze n. 74/18, del 31 gennaio 2018, e n. 296/18, del 28 marzo 2018, entrambe rese dal Tribunale di Rimini, decidendo sul gravame esperito da NOME COGNOME avverso la prima di tali pronunce, nonché su quello proposto da NOME ed NOME COGNOME contro la seconda di esse, aveva accolto l’opposizione avverso gli atti di precetto notificati, nei loro confronti, dal predetto NOME COGNOME.
Il ricorrente aveva notificato due atti di precetto, per l’importo complessivo di C 14.759,55 (il primo, relativo ad un decreto ingiuntivo conseguito – in proprio e quale rappresentante RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE – nei confronti dei summenzionati NOME ed NOME COGNOME a titolo di compenso per prestazioni di patrocinio RAGIONE_SOCIALE espletate in loro favore; il secondo relativo, invece, alle spese legali, riconosciute allo COGNOME all’esito del rigetto dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. esperita avverso il provvedimento monitorio), atti entrambi fatti oggetto di opposizione esecutiva da parte di NOME COGNOME.
L’adito Tribunale di Rimini, con la già indicata sentenza n. 74/18, rigettava l’opposizione, riconoscendo come dovuta al creditore esecutante anche la somma – ancora oggetto di contestazione – di euro 1.485,30, a titolo di rimborso IVA, quantunque il RAGIONE_SOCIALE avesse agito in giudizio come difensore di sé medesimo.
COGNOME, inoltre, nelle more di tale giudizio, notificava due atti di precetto in rinnovazione, relativi ai medesimi titoli esecutivi giudiziali; precetti fatti oggetto, a loro volta, di opposizione, proposta pure da NOME COGNOME, oltre che da NOME COGNOME, con iniziativa anch’essa rigettata dal Tribunale di Rimini, con sentenza n. 296 del 2018.
Esperito il gravame dagli opponenti, il giudice di appello – dopo aver riunito i due giudizi – in riforma delle sentenze impugnate accoglieva le opposizioni, sul rilievo che tutti i precetti fossero “stati azionati su istanza del solo AVV_NOTAIO, quale rappresentante e difensore di sé stesso, a nulla rilevando che nel giudizio monitorio prima, e nel giudizio di opposizione, poi, il medesimo fosse costituito ex art. 86 cod. proc. civ. unitamente al patrocinio di altro codifensore”.
Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione lo AVV_NOTAIO, sulla base di sette motivi.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 5950 del 28 febbraio 2023 rigettava il ricorso e condanna l’AVV_NOTAIO, personalmente e nella qualità, a rifondere ad NOME ed NOME COGNOME le spese del giudizio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c. l’AVV_NOTAIO, in proprio e quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante della omonima RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a dieci motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME. Entrambe le parti depositano memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce l’errore di fatto revocatorio fondato sull’esistenza di un giudicato relativo alla circostanza che il professionista non agisse in autodifesa e fosse assistito da un altro RAGIONE_SOCIALE. In particolare, con l’atto di appello COGNOME non aveva impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui questa si riferiva alla circostanza che il professionista era assistito da altro
difensore, cioè l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME. L’esistenza di un altro difensore aveva consentito al Tribunale di superare le argomentazioni di controparte secondo cui l’IVA non fosse dovuta. La omessa impugnazione determinerebbe un giudicato interno non preso in esame dalla Corte territoriale.
Il motivo è inammissibile trovando applicazione il principio secondo cui non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronunzia a seguito dell ‘apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527 del 2019). Nel caso di specie la questione è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di cassazione facendo riferimento alla posizione adottata dalla difesa dello Sco zzoli secondo cui l’AVV_NOTAIO non avrebbe dovuto computare l’Iva relativa alle spese legali ‘sue e del codifensore unitamente alle altre somme’ oggetto di precetto.
È stata quindi espressa una valutazione in diritto escludendo la sussistenza del giudicato interno ai sensi dell’articolo 324 c.p.c. e 2909 c.c. In sostanza, la Corte di legittimità ha confermato la decisione impugnata secondo cui l’Iva non è dovuta al pro fessionista a prescindere dalla circostanza che lo stesso fosse costituito unitamente anche ad altro difensore nel giudizio monitorio ed in quello di opposizione.
Con il secondo motivo si lamenta l’errore di fatto revocatorio deducendo l’esistenza di un ulteriore ipotesi di giudicato interno non presa in esame dalla Corte. La questione riguarda la qualità del difensore costituito in giudizio, anche quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di legittimità la tematica non costituirebbe una questione nuova, poiché il riferimento era presente proprio nella prima pagina della sentenza della Corte territoriale in cui la parte viene individuata nella doppia qualità.
Con il terzo motivo si deduce il riconoscimento da parte dell’odierno controricorrente della circostanza che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME operasse in associazione professionale, mentre la questione è stata ritenuta inammissibile alla Corte di cassazione in quanto nuova.
Con il quarto motivo si prospetta un errore di fatto da parte della Corte di legittimità nella affermazione della novità della questione relativa alla qualità del professionista esercitata in associazione professionale, quando, invece, la tematica era stata prospettata in appello e non considerata dalla Corte territoriale.
Con il quinto motivo si riportano alcuni passaggi dei giudizi di merito che farebbero riferimento all’attività svolta dal professionista come associazione professionale. Circostanza che non sarebbe stata contestata da controparte con conseguente giudicato interno.
Con il sesto motivo si deduce il mancato riconoscimento della confessione o comunque dell’ammissione della parte nel riferirsi all’RAGIONE_SOCIALE, quale parte del giudizio e soggetto unico della fatturazione. Tale circostanza risulterebbe già dall’intestazione della sentenza di appello.
Con il settimo motivo si deduce errore revocatorio perché la Corte di legittimità non avrebbe considerato come fatto non contestato la circostanza fattuale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ottavo motivo si ribadisce che la questione relativa allo svolgimento dell’attività da parte del professionista come associazione professionale costituiva un fatto presupposto, dato per scontato dal professionista il quale, nell’impugnare la sentenza di appello, aveva ‘dato per scontato’ che fosse nota ai giudici di secondo grado la propria qualità.
I motivi da due ad otto da trattare congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili perché non specifici, giacchè formulati in maniera disorganica, senza l’indicazione delle norme di legge violate e senza individuare le parti
specifiche del provvedimento impugnato e le ragioni giuridiche della censura.
In ogni caso, non consentono di superare l’argomentazione della Corte di legittimità secondo cui le considerazioni giuridiche tratte dalla qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante dell’associazione professionale erano state sviluppate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e non erano state trattate né davanti al Tribunale, né nel corso del giudizio di appello davanti alla Corte di Bologna. È evidente che la circostanza che nell’intestazione della sentenza di appello si faccia riferimento alla qualifica indicata dalla parte non comporta, automaticamente, che le argomentazioni e gli effetti giuridici della partecipazione al processo del professionista quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante di un’associazione professionale possano essere desunte da tale indicazione formale. Come correttamente evidenziato dalla Corte di cassazione la circostanza che l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse operato, non quale difensore di sé stesso, ma quale partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE costituiva una circostanza nuova.
Con il nono motivo si deduce la violazione del principio dell’affidamento e la possibilità di rilevare d’ufficio l’abuso del processo e l’esistenza di una condotta sleale. Costituirebbe abuso del diritto la circostanza di sostenere che la fatturazione dell ‘RAGIONE_SOCIALE costituirebbe un fatto nuovo giacché la documentazione in atti relativa alle fatture ricevute da NOME ed NOME COGNOME sarebbero tutte riferibili alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il decimo motivo si rileva che il professionista aveva sempre emesso fatture riferite all’RAGIONE_SOCIALE e non in proprio, per cui, ove dovesse ritenersi fondata la tesi esposta dalla Corte di cassazione, l’Erario avrebbe incamerato somme n on dovute a titolo di Iva mentre al contrario non vi sarebbe stata alcuna contestazione indirizzata al ricorrente.
Il nono e decimo motivo sono inammissibili perché nulla hanno a che fare con la richiesta di revocazione dell’ordinanza impugnata.
Si chiede, infine, di rimettere la questione alla Corte di Giustizia non essendo compatibile la richiesta dell’Erario di pagare l’Iva, con la tesi opposta sostenuta dall’autorità giudiziaria ordinaria. Tali circostanze violerebbero il principio dell’affida mento e le disposizioni di legge riguardanti l’obbligo di pagare l’Iva da parte di chi esercita in associazione professionale l’attività di AVV_NOTAIO.
La richiesta non merita accoglimento trattandosi di criticità insussistenti, giacché non è possibile comparare un principio che riguarda l’obbligo del pagamento dell’Iva, con gli esiti di un giudizio civile nell’ambito del quale la verità accertata è sempr e e soltanto quella processuale e cioè quella relativa a domande, eccezioni e documenti ritualmente e tempestivamente azionati o prodotti in giudizio. Infine, non ricorrono ragioni di economia processuale per disporre il rinvio del presente procedimento, che non presenta profili nomofilattici che rendano opportuna la trattazione in pubblica udienza ovvero la rimessione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, così come pure richiesto dal ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in € 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ivi compresi esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte