Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 20321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17293/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dalle avvocate COGNOME e COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
nonché contro
COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocata
COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocata COGNOME NOME
-controricorrenti-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE VENETO
-intimate- avverso l’ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE n. 2406/2023 depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 2406/2023 del 26 gennaio 2023.
Resistono con distinti controricorsi il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio, nonché il Comune di Peschiera del Garda, mentre non hanno svolto attività difensive le altre intimate Agenzia delle Entrate -Riscossione e Regione Veneto.
L’ordinanza n. 2406/2023 resa da queste Sezioni Unite ha rigettato il ricorso avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 171/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pubblicata il 21 ottobre 2021.
La causa ha ad oggetto le opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE contro una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 178.531,91 a titolo di ‘ proventi dei beni demaniali lacuali -interessi ‘, richiesta dal Comune di Peschiera del Garda per la contestata occupazione senza titolo, dall’anno 2006 all’anno 2015, di un’area demaniale sita in località Miralago del territorio comunale. Dopo che il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia aveva annullato la
cartella per il difetto di prova della demanialità dell’area, il Tribunale superiore accolse l’appello del Comune di Peschiera del Garda.
Viene in rilievo, in particolare, la motivazione con cui l’ordinanza n. 2406/2023 ha respinto la censura inerente al “travisamento” delle risultanze della c.t.u. da parte del TSAP, per aver negato l’esistenza della prova della natura privata dell’area contesa, nonostante la relazione peritale avesse confermato che la particella 157/b non fosse demaniale. Le Sezioni Unite, nella decisione revocanda, hanno affermato che la ricorrente avesse in sostanza denunciato ‘ un errore di percezione nella “lettura” della c.t.u. ‘ riguardante un fatto controverso, censura di per sé ammissibile ma, nella specie, infondata, in quanto, si precisava in motivazione: ‘ l TSAP infatti non ha travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l’area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso (p. 14, secondo capoverso, della sentenza). Dunque, non vi è stato alcun “travisamento” della c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa ‘.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha presentato memoria altresì la ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo del ricorso per revocazione spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE contro l’ordinanza n. 2406/2023 assume la violazione degli artt. 391bis , primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4) c.p.c., per l’errore di fatto in cui le Sezioni Unite sarebbero incorse nel respingere la censura inerente al “travisamento” delle risultanze della c.t.u. da parte del TSAP, argomentando che i giudici di appello avessero, piuttosto, espresso un motivato dissenso dalle conclusioni peritali raggiunte sul punto.
Così facendo, sostiene la ricorrente per revocazione, l’ordinanza n. 2406/2023 avrebbe supposto la ‘ esistenza di fatti -ossia un incontestabile espletamento di un procedimento amministrativo di ricognizione ed accertamento dell’area in questione, sì da farla rientrare nella proprietà demaniale -la cui verità, invece, è incontrovertibilmente esclusa dalla documentazione versata in atti, siccome tale procedimento è del tutto inesistente ‘. Il ricorso precisa che la sentenza del TSAP, a pagina 14 secondo capoverso, così aveva statuito: ” … l’indicazione di un terreno nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra l’espletamento del procedimento amministrativo per la ricognizione della natura demaniale dello stesso, disciplinata dagli art. 32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima …” . Secondo la ricorrente ‘ con riguardo a tale statuizione, concernente, cioè, il ritenuto espletamento del procedimento amministrativo per la ricognizione ed accertamento della natura demaniale dell’area ricompresa nel mappale 157/b157 che si rinviene l’errore revocatorio, certamente riconducibile ad una errata percezione degli atti depositati ‘.
2.- Entrambi i controricorsi eccepiscono la inammissibilità del ricorso per revocazione.
3.- Il motivo di ricorso è palesemente estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c.
3.1. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4), c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente
percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. Unite n. 20013 del 2024; n. 31032 del 2019; n. 13181 del 2013; n. 26022 del 2008; n. 17631 del 2003).
3.2. -Il ricorso per cassazione spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 171/2021 del Tribunale superiore delle acque aveva dedotto che necessario presupposto della pretesa del Comune di Peschiera del Garda fosse ‘ l’accertamento della natura dell’area in questione e l’eventuale utilizzo della stessa ‘; che l’espletata consulenza tecnica aveva accertato che ‘ il mappale 157 non appartiene al demanio lacuale e non è area demaniale ‘; che tuttavia il TSAP aveva ignorato le risultanze peritali, ritenendole non ‘ persuasive ‘, in confronto al valore indiziario da attribuire alle indicazioni catastali. Sicché, in particolare il terzo motivo del ricorso per cassazione della RAGIONE_SOCIALE lamentava che la sentenza del TSAP avesse violato l’art. 115 c.p.c., per aver ‘ disatteso e stravolto le risultanze della CTU disposta nel giudizio di prime cure senza chiarire le ragioni del proprio discostamento ‘; il quarto motivo del ricorso per cassazione evidenziava, invece, che l’onere della prova della natura demaniale dell’area gravava sull’amministrazione e che il Tribunale superiore delle acque aveva travisato o comunque mal interpretato le prove disponibili sull’uso e sull’occupazione dell’originario mappale 157.
L’ordinanza n. 2406 del 2023 ritenne effettivamente erronea la sentenza del TSAP nella parte in cui affermava che fosse onere della Delcamol dimostrare la natura privata dell’area, ma considerò che tale errore di diritto fosse ininfluente, avendo i giudici di appello deciso la causa ‘ non già in base al principio dell’onere della prova, ma previo accertamento positivo ed in concreto della natura demaniale dell’area ‘, nonché sostenuto che il ” carattere demaniale dell’area si desume sulla base delle univoche risultanze della c.t.u. “.
L’ordinanza revocanda specificò quindi che il TSAP non aveva ‘ travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l’area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso. Dunque, non vi è stato alcun “travisamento” della c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa ‘.
Aggiunse ancora l’ordinanza n. 2406 del 2023: ‘ Il TSAP, infatti, ha così ragionato: – ) l’area contesa ricadeva in una particella catastale contraddistinta dal numero 157/b; – ) questa particella un tempo ricadeva in una proprietà privata; – ) la pubblica amministrazione, rielaborando le mappe catastali, motu proprio soppresse la particella 157/b, accorpandola alla particella n. 157, “da sempre di natura demaniale”; – ) ergo, da tale condotta della pubblica amministrazione doveva desumersi in via “indiziaria” la natura demaniale anche dell’area un tempo compresa nella soppressa particella 157/b (così la sentenza impugnata, p. 13, terzo capoverso). Il TSAP, dunque, ha compiuto un ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c. E giusto o sbagliato che fosse, la sua correttezza non è sindacabile in sede di legittimità ‘.
3.3. – Il ricorso per revocazione avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE mira, allora, a reintrodurre il ” thema decidendum ” originario del ricorso del precedente giudizio di legittimità, e la doglianza formulata denuncia
non un errore di fatto meramente percettivo in cui sia incorsa la Corte di cassazione, quanto la fallace valutazione della idoneità del motivo sul “travisamento” delle risultanze della c.t.u. a fondare la cassazione della pronuncia gravata, e, quindi, un errore di giudizio. L’errore di fatto che giustifica la revocazione di una decisione della Corte di cassazione, invero, può concernere i soli ‘fatti’ sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando o in procedendo, ovvero l’attività valutativa e interpretativa del giudice di legittimità.
3.4. -La ricorrente per revocazione deduce che la decisione revocanda avrebbe supposto l” incontestabile espletamento di un procedimento amministrativo di ricognizione ed accertamento dell’area in questione, sì da farla rientrare nella proprietà demaniale ‘, mentre ‘ dalla documentazione versata in atti … tale procedimento è del tutto inesistente ‘. Si tratta palesemente di denuncia di un vizio diverso dall’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., giacché: a) non ha ad oggetto un ‹‹fatto››, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa e che ha costituito tema di discussione delle parti); b) concerne un’attività interpretativa e valutativa di lettura del fatto probatorio; c) non ha i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) non riguarda gli atti interni al giudizio di cassazione e incide, in realtà, sulla pronuncia impugnata per cassazione prima ancora che unicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 20013 del 2024).
3.5. Il ricorso per revocazione assume, in sostanza, che l’ordinanza n. 2406/2023, avendo escluso che la sentenza impugnata del TSAP fosse incorsa in un travisamento nella lettura del ‘fatto’ della proprietà dell’area in contesa emergente dalla relazione di consulenza
tecnica d’ufficio (ovvero nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio: Cass. Sez. Unite n. 5792 del 2024), sarebbe poi essa incorsa per derivazione nel travisamento del contenuto oggettivo del medesimo fatto probatorio, così tramutandosi indirettamente l’errore valutativo dei giudici del merito in un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. commesso dalla Corte di cassazione. In tal modo, pertanto, viene utilizzato il rimedio revocatorio nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, ex art. 391bis c.p.c., per reiterare la deduzione di un errore percettivo asseritamente addebitabile ai giudici del merito, il che dà luogo ad una richiesta di revisione di questione già precedentemente sollevata e decisa, sollecitandosi un riesame del precedente giudizio di legittimità.
4. – Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia del Demanio, nonché Comune di Peschiera del Garda, mentre non deve provvedersi al riguardo per le altre intimate Agenzia delle Entrate -Riscossione e Regione Veneto, le quali non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida per il Ministero dell’economia e delle
finanze e l’Agenzia del Demanio in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e per il Comune di Peschiera del Garda in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite