Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20352 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore:
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25845-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 17024/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 5959/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 25845/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 5/9/2017 confermava la sentenza n.9158/2009 del Tribunale di Bari che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per recidiva intimatogli in data 9/3/2006, previo accertamento della illegittimità delle tre sanzioni disciplinari irrogate in data 14/6/2004, 25/6/2004 ed 11/10/2005 (oltre al risarcimento del danno biologico risentito per effetto della illegittima condotta datoriale), dichiarando assorbite le questioni inerenti alla illegittimità del secondo licenziamento intimato al lavoratore il 24/3/2006.
Con sentenza n. 15566/2019, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal COGNOME, questa Corte annullava la pronuncia di appello osservando in premessa che ‘ la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva, ai fini dell’accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva, quale naturale conseguenza del sistema normativo approntato in tema di procedimento disciplinare cui si è innanzi fatto richiamo (vedi ex aliis, Cass. 18/12/2014 n.26741, Cass. cit n.14041/2002)’. Di seguito la Corte di cassazione aveva rilevato che ‘Orbene, nello specifico la Corte di merito, scrutinando la doglianza formulata al riguardo dal lavoratore, ha decisamente escluso che la contestazione disciplinare della recidiva fosse compatibile con alcun ragionamento in tema di “gradualità di sanzioni comminate per lo stesso errore nella lavorazione delle pelli”, così incorrendo nella denunciata violazione di legge; le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in relazione alla delibata questione, si pongono infatti in palese contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla
giurisprudenza di legittimità secondo i richiamati dicta, così giustificando, in parte qua, la riforma della pronuncia impugnata.’
La Corte di appello di Bari in sede di rinvio sul ricorso in riassunzione proposto dal COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale condizionato proposto da quest’ultima respingeva nuovamente le censure del ricorrente confermando la legittimità del licenziamento già affermata dal giudice di primo grado e dichiarando assorbito l’appello incidentale condizionato.
Il ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione dal COGNOME sulla base di quattro motivi è stato rigettato da questa Corte con sentenza n. 17024 del 2024.
Tale sentenza è ora impugnata sempre dal COGNOME con ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che l’ordinanza n. 17024/2024 oggetto del presente ricorso per revocazione, si basa su un errore di fatto nella parte in cui, ritenendo rilevanti ai fini della legittimità del licenziamento “comportamenti complessivi e reiterati”, ha attribuito al ricorrente comportamenti non contestati né menzionati nelle lettere di licenziamento o nelle precedenti contestazioni disciplinari, atteso che le uniche condotte oggetto di rilievo riguardano tre episodi specifici del 2004-2005, così violando il principio di immutabilità delle contestazioni.
Con il secondo motivo si lamenta ‘errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: in relazione ed in violazione del principio di gradualità delle
sanzioni’ per non avere la Corte tenuto conto del fatto che la sequenza delle sanzioni irrogate al COGNOME presentava un’evidente contraddizione logica e temporale rispetto al principio di gradualità, posto che la datrice di lavoro, per la stessa tipologia di infrazioni, aveva applicato prima sanzioni più gravi (sospensioni) e poi una meno grave (rimprovero scritto). Il ricorrente deduce, dunque, che la Corte ha commesso un errore di fatto nella valutazione della sequenza delle sanzioni ritenendo erroneamente che fosse rispettato il principio di gradualità.
3 Con il terzo motivo si lamenta ‘Errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. : errore percettivo sulle prove testimoniali’ per avere attribuito valore probatorio alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME nonostante questi non avessero assistito ai fatti contestati né fornito prove dirette su di essi essendosi limitati a riferire informazioni di carattere generale sull’organizzazione del reparto e sulle modalità operative aziendali.
Con il quarto motivo, infine, il COGNOME deduce ‘Errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: errore di fatto e motivazione apparente e contraddittoria’ per avere la Corte omesso di analizzare i punti centrali del ricorso, ossia: a) la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni; b) la valutazione complessiva e non specifica del comportamento lavorativo del COGNOME che ha incluso fatti estranei alla lettera di licenziamento e alle contestazioni disciplinari.
Il ricorso è inammissibile non essendo i motivi prospettati come di revocazione idonei ad integrare l’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., poiché essi sono, piuttosto, volti a conseguire una riedizione della decisione emessa rispetto al ricorso ordinario per cassazione del quale ripropone, dietro lo schermo del presunto errore di fatto, i medesimi motivi.
5.1. Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, co. 1 n. 4, cod. proc. civ. e che, come anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024) l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, (ex multis Cass. n. 10040 del 29/03/2022. Cfr Cass. n. 27570 del 30/10/2018). L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere, dunque, in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di
assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. sez. lav. n. 8828 del 05/04/2017; Cass. n. 22080 del 26/09/2013).
5.2. Va evidenziato, ancora, che una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c (in tal senso si vd. Cass. n. 8615 del 03/04/2017).
5.3. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte, dopo aver esaminato nel dettaglio la motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio, ha ritenuto, in base evidentemente ad una valutazione e, dunque, un giudizio, che ‘ quella effettuata dalla Corte di appello appare una valutazione che risulta sotto ogni profilo, conforme al diritto ed in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di giusta causa e di recidiva, oltre che rispettosa dei principi e delle norme richiamate sulla proporzionalità, e del principio di diritto dettata dalla richiamata sentenza da questa Corte di cassazione. Laddove al contrario i motivi di ricorso appaiono apodittici, non contengono critiche specifiche e non illustrano in che termini la sentenza si sia discosta dai principi e dalle norme invocate a supporto del motivo, né si confrontano con la rationes decidendi della sentenza impugnata. Nessuna violazione integra di per sé neppure la sequenza delle sanzioni disciplinari, mai impugnate, ed irrogate al lavoratore in conformità alla normativa collettiva ed in modo motivato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, secondo gli accertamenti dei fatti volta per volta compiuti dai
giudici di merito. cfr. Cass. 28/3/1992 n.3843 Cass. 18/12/2014 n.26741, Cass. cit n.14041/2002 ‘
Nella specie, i motivi di ricorso per revocazione, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, investono chiaramente il sindacato svolto dalla Corte nei limiti e in relazione ai motivi dedotti con quel ricorso per cassazione. Lungi dal prospettare un vizio revocatorio si deduce in definitiva un errore di giudizio, tendendosi in ultima istanza a sollecitare un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione.
Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna il ricorrente COGNOME NOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.