Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
sul ricorso 9618/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, p resso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del curatore p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;
-controricorrenti-
av verso l’ordinanza n. 32185/22 della Corte di Cassazione, pubblicata il 2.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 4.6.20 il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione che proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’appello con sentenza del 2021.
La società proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza; con ordinanza del 2.11.22 questa Corte ha rigettato il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE impugna la suddetta ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 391 bis ,c.p.c. affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
La curatela del fallimento resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 391 bis e 395, c.p.c., per aver la Cassazione pronunciato incorrendo in una svista, quale erronea percezione decisiva per la decisione.
Il secondo motivo deduce l’errore revocatorio di fa tto consistente nell’aver la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del credito erarialeche sarebbe derivata dall’estinzione del giudizio tributario- in ragione della notifica al contribuente delle cartelle esattoriali conseguenti all’estinzione dei relativi giudizi tributari nel termine decennale decorrente dalla scadenza infruttuosa dei termini per la riassunzione del giudizio di rinvio.
Il terzo motivo deduce errore revocatorio con riferimento a vari motivi del precedente ricorso per cassazione- come riportati – per essere la
Corte di Cassazione incorsa in una svista nel decidere, omettendo di esaminare le doglianze su lla suddetta questione dell’effetto interruttivo della prescrizione, e l’esame di alcune sentenze e documenti (atti di vendita e retrovendita del 2004).
Il quarto motivo deduce errore revocatorio in ordine alla questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TUEF.
Il ricorso è inammissibile.
L’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità (Cass., n. 11691/23).
Inoltre, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto quello che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa – atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass., n. 5326/23).
Nella specie, premesso che il primo motivo è inammissibile perché privo di una specifica critica della sentenza impugnata, contenendo generiche e non pertinenti osservazioni di diritto, il secondo e terzo motiv, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sottendendo un riesame dei fatti già oggetto del pregresso giudizio di Cassazione, cercano di confutare i principi di diritto su cui si fonda la
decisione impugnata riguardo alla predetta questione della prescrizione, ovvero deducono un asserito omesso esame di documenti che, di per sé, non integra il vizio revocatorio denunziato, sulla base della citata giurisprudenza.
Infatti, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Cass., n. 10184/18).
Infine, il quarto motivo, in particolare, è inammissibile in virtù dell’orientamento secondo il quale, in tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in violazione dell’art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto (Cass., n. 4893/23).
Le spese seguono la soccombenza; al riguardo, le spese a favore della curatela fallimentare vanno liquidate a favore dello Stato, a norma dell’art. 133 TU n. 115/02, data l’attestazione della stessa curatela sulla mancanza di fondi della procedura, mentre le spese a favore della RAGIONE_SOCIALE sono da liquidare a favore del difensore antistatario, come espressamente richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, da liquidarsi nell’importo sopra indicato per ciascuno dei controricorrenti costituiti a favore dello Stato (per la Curatela
Fallimentare) e della RAGIONE_SOCIALE, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.