Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1267 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1267 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 1729-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 22059/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2024 R.G.N. 27870/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
PU
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con pronuncia n.22059/24, questa Corte accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e cassava con rinvio la sentenza d’appello resa tra lo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e NOME.
NOME propone ricorso per revocazione contro l’ordinanza n.22059/24 affidato a un motivo , illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna udienza pubblica , in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha depositato note scritte concludendo per l’accoglimento del ricorso.
In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione deduce errore di fatto (art.395, n.4 c.p.c.) dell’ordinanza impugnata per non aver rettamente percepito che la sentenza d’appello era stata notificata e che quindi poteva essere impugnata entro il termine breve, inutilmente decorso, come eccepito sin dal controricorso e senza che sul l’eccezione nulla abbia statuito l’ordinanza medesima.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con la pronuncia n.12483/03 ha deciso un caso analogo al presente, e ha ritenuto che l’implicita decisione di tempestività del ricorso integri un errore di fatto consistente nella erronea percezione sul fatto processuale rappresentato dalla avvenuta notifica della sentenza d’appello.
Questa Corte, in seguito, ha però affermato che l’omesso esame di una questione processuale rilevabile d’ufficio quale può essere quella di inammissibilità o improcedibilità del ricorso in cassazione, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395, n.4 c.p.c., in quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione (Cass.17710/10, Cass.25653/13, Cass.14610/21, Cass.11691/23). In particolare, si è specificato che: a) la viziata percezione, cioè la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, deve necessariamente essere espressa e mai implicita -come invece avvenuto nel caso di specie -posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione ex art.360, co.1, n.5 c.p.c.; b) ove l’errore del giudice non sia frutto di un’errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione di tale fatto, non sono integrati gli estremi dell’errore revocatorio (v. Cass.17710/10).
A fronte di tale discrasia di orientamenti, ritiene il collegio di preferire il primo.
Invero, che l’errore di fatto possa essere anche implicito e non sia richiesta una espressa affermazione in tal senso è stato ritenuto da questa Corte quando ha ammesso la revocazione in caso di mancato esame di questioni ritenute erroneamente assorbite (Cass. S.U. 23833/15,
Cass.14770/25). In particolare, è stato allora detto che l’errore revoca torio può dipendere non solo da una affermazione espressa, ma anche da una ‘supposizione’ (Cass. S.U. 23833/15, cit.) di fatti la cui inesistenza o esistenza risulta invece immediatamente dagli atti di causa.
Ancora, la non necessità di una espressa affermazione concretante l’errore e quindi la possibilità che l’errore risulti implicitamente dalla omessa considerazione di argomentazioni e difese risultanti dagli atti di causa -in tal caso l’errore è percettivo in seno alla lettura degli atti -emerge dalla giurisprudenza di questa Corte che ammette la revocazione per errore di fatto in ipotesi di omessa decisione su alcuni dei motivi di ricorso in cassazione, salvi i casi in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura (Cass.16297/25, Cass. S. U. 31032/19; Cass.26301/18).
Nel caso di specie si è avuta la ‘supposizione’ della mancata notifica della sentenza d’appello, da cui la pronuncia implicita di tempestività del ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la decisione nel merito.
Del resto, che la falsa percezione del dato probatorio, concretante errore revocatorio, rilevi anche ove risulti per implicito dalla pronuncia, può ben ricavarsi dalla pronuncia a sezioni unite di questa Corte n.5792/24, ove è dato rilievo al fatto che l’errore sia un errore percettivo, attenga cioè al momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, anziché al momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal
dato probatorio possono desumersi. La stessa pronuncia ammette che l’errore revocatorio sussiste in caso di falsa «supposizione», riferita a «un fatto», e detta falsa supposizione -ove il giudice non conosce del fatto ma lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenza bidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito -non richiede un’affermazione espressa nel provvedimento, ma può ben ricavarsi per implicito dal contenuto della stessa.
Nel caso di specie si ebbe una ‘svista’ nella consultazione degli atti del processo, avendo l’ordinanza impugnata falsamente percepito l’inesistenza della notifica della sentenza d’appello, donde ammissibilità del ricorso, invece esistente.
Qualificato l’errore in questione come revocatorio donde l’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione, essa deve altresì essere accolta poiché la sentenza d’appello fu notificata ai difensori domiciliatari il 17.5.2018, mentre il ricorso ex art.360 c.p.c. dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu portato alla notifica oltre il termine breve di 60 giorni, ovvero il 20.9.18.
Decidendo in sede rescissoria sul ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE n.27870/18 r.g., esso va perciò dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di revocazione e quelle del giudizio di cassazione, atteso il suddetto disallineamento giurisprudenziale in tema di necessità o meno di affermazione esplicita integrante l’errore, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte revoca l’ordinanza n.22059/24 e, decidendo sul ricorso per cassazione n.27870/18 r.g., dichiara lo stesso inammissibile;
nel giudizio n.27870/18 r.g., i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Compensa le spese del presente giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione n.27870/18 r.g.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 26.11.25
La Presidente Il relatore NOME COGNOME NOME COGNOME