Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5511 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione
NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
Consigliere COGNOME. –
R.G.N. 3NUMERO_DOCUMENTO
NOME
Consigliere –
NOME COGNOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere –
CC – 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 21160/2024, pubblicata il 29 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE chiese e ottenne dal Tribunale di Milano, nel 2011, decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il rimborso di quanto ad essa corrisposto quale importo del credito verso RAGIONE_SOCIALE, che la stessa RAGIONE_SOCIALE assumeva esserle stato ceduto in esecuzione di un contratto di cessione di crediti regolato da condizioni generali di RAGIONE_SOCIALE , contenenti, tra l’altro, una clausola di riassunzione da parte della cedente del rischio di insolvenza del debitore ceduto in caso di inadempimento all’obbligo di trasmettere la documentazione probatoria del credito.
Espose, a fondamento, che, con riferimento alla fattura n. 3/2010 emessa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 235.617,96, il relativo credito era stato ceduto a RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva pagato a RAGIONE_SOCIALE l’importo della fattura e ch e, a seguito della mancata trasmissione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della documentazione richiesta con lettera del 10 settembre 2010, era divenuta operativa la clausola contrattuale che legittimava il riaddebito al cedente del rischio di insolvenza del debitore ceduto, nelle more divenuto insolvente.
RAGIONE_SOCIALE si oppose deducendo, tra l’altro, la nullità o simulazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE , l’inesistenza, in concreto, di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, trattandosi invece di pagamenti del debito di RAGIONE_SOCIALE, con surrogazione ex art. 1201 cod. civ. di RAGIONE_SOCIALE nei diritti di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’abusivo esercizio, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della clausola di riassunzione del rischio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, e l’insussistenza o comunque la scarsa rilevanza d ell’inadempimento imputatole in tema di documentazione.
L’opposizione venne rigettata e la decisione di primo grado fu confermata in appello.
2 . NOME propose ricorso per cassazione con dieci motivi; uno di essi fu accolto da questa Corte, che, con ordinanza n. 30183/2018, cassò la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano, rilevando l’insanabile contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del contratto come RAGIONE_SOCIALE a fronte del riconoscimento della sola facoltà, e non dell’obbligo, di RAGIONE_SOCIALE di acquistare i crediti.
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 493/2021, rigettò nuovamente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, qualificando il rapporto come contratto atipico di cessione di crediti, disciplinato dalle clausole negoziali; reputò, infatti, irrilevante la riconducibilità alla figura tipica del RAGIONE_SOCIALE e valida, invece, e meritevole la clausola di riassunzione del rischio, affermando di conseguenza la legittimità della condotta di RAGIONE_SOCIALE nell’attivarla a seguito della ritenuta inadempienza documentale di NOME.
Avverso tale decisione NOME propose nuovo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Per quanto qui rileva, con il primo motivo dedusse violazione del giudicato interno e vizio di ultrapetizione, assumendo che l’ordinanza n. 30183/2018, avendo escluso la configurabilità di un contratto di RAGIONE_SOCIALE , precludeva alla Corte di rinvio ogni diversa qualificazione idonea a sorreggere la domanda di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo denunciò la nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva apoditticamente affermato la sussistenza di una cessione di credito, mentre, in realtà, il rapporto integrava pagamenti del terzo con surrogazione ex art. 1201 cod. civ., stante l’assenza di un obbligo di acquisto dei crediti, di uno sconto o corrispettivo di cessione e di qualsiasi remunerazione dovuta da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
Con ulteriori motivi -e, in particolare, con il quinto e il sesto –COGNOME lamentò : l’omesso esame e la mancata considerazione della nullità o abusività, per sproporzione, della clausola di riassunzione del rischio, nonché l’abuso del diritto e la violazione dei principi di buona
fede da parte di RAGIONE_SOCIALE nel formulare, a distanza di mesi dal pagamento e a ridosso dell’emersione della crisi di RAGIONE_SOCIALE, la richiesta del 10 settembre 2010, ritenuta priva di reale funzione informativa e volta soltanto a provocare un inadempimento formale del fornitore; l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla stessa esistenza e rilevanza dell’inadempimento imputato a RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima dedotto di avere trasmesso parte della documentazione entro i termini contrattuali e che RAGIONE_SOCIALE disponeva già di elementi probatori idonei ad agire utilmente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza n. 21160 del 29 luglio 2024 questa Corte ha rigettato il ricorso.
5.1. Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha affermato che l’ordinanza n. 30183/2018 non aveva fissato alcun giudicato sulla qualificazione giuridica del contratto, né sulla necessaria riconduzione della fattispecie alla surrogazione per pagamento, ma si era limitata a rilevare la contraddizione nella motivazione circa la qualificazione del rapporto come RAGIONE_SOCIALE a fronte della riconosciuta facoltatività dell’acquisto dei crediti.
Ha ritenuto, pertanto, che la Corte di rinvio avesse legittimamente qualificato il contratto come atipico, disciplinato dalle clausole convenzionali, e che il fatto dedotto quale omesso (assenza dell’obbligo di acquisto dei crediti) fosse stato in realtà preso in considerazione, venendo a fondare proprio la scelta di escludere la sussunzione nello schema legale del RAGIONE_SOCIALE , senza che ciò imponesse la riconduzione alla surrogazione.
5.2. Quanto ai motivi inerenti alla clausola di riassunzione del rischio e al l’asserito abuso del diritto, l’ordinanza ha dato atto che la Corte territoriale aveva ritenuto meritevole la clausola, in quanto espressiva dell’interesse del cessionario ad acquisire la documentazione necessaria per agire contro il debitore, e aveva escl uso l’abuso del diritto, rilevando che non è abusivo il
comportamento della parte che esercita un diritto previsto dal contratto, non essendo imposto un ulteriore obbligo di avvertire la controparte delle conseguenze della mancata consegna dei documenti, già chiaramente descritte nelle condizioni generali.
5.3. Con riguardo alla gravità e rilevanza dell’inadempimento di NOME, la Corte ha affermato che la questione era stata esaminata dalla Corte territoriale e che la gravità dell’inadempimento risultava predeterminata dalle clausole contrattuali, le quali prevedevano che la mancata trasmissione della documentazione probatoria del credito determinasse la riassunzione del rischio di insolvenza del debitore con effetto retroattivo, escludendo quindi la necessità di un ulteriore giudizio di proporzionalità in concreto.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c., cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391 -bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso (e, per conseguenza, anche della memoria successivamente depositata dalla stessa parte), non risultando depositata la procura speciale in favore di RAGIONE_SOCIALE per il presente giudizio di revocazione. Nel fascicolo telematico, tra i documenti digitali depositati dalla controricorrente, si rinviene, infatti, solo la procura speciale conferita dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE per il proprio ricorso, ma non anche la
procura speciale che si assume conferita per il controricorso.
Con il primo motivo di revocazione NOME deduce errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per omessa percezione, da parte dell’ordinanza impugnata, del contenuto del secondo motivo del ricorso per cassazione.
Sostiene che, benché l’ordinanza affermi di scrutinare congiuntamente i primi due motivi, in realtà essa avrebbe preso in esame soltanto la doglianza relativa alla violazione del giudicato interno (primo motivo), senza considerare l’autonoma censura proposta con il secondo motivo. Di tale motivo la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto e, per conseguenza, avrebbe omesso di pronunciarsi effettivamente su di esso.
Rileva che con tale motivo essa si era doluta del fatto che la Corte d’appello aveva concluso in modo apodittico che non vi era alcun riscontro che l’operazione in contestazione integrasse un pagamento con surrogazione ex art. 1201 cod. civ. e aveva censurato quindi la sentenza di rinvio per motivazione mancante o meramente apparente su tale specifico profilo di doglianza; a tale censura la Corte di cassazione, nella ordinanza revocanda, avrebbe risposto in modo eccentrico rispetto al thema decidendum , limitandosi a ribadire la possibilità di qualificare il rapporto come contratto atipico, senza confrontarsi con la denunciata carenza motivazionale della sentenza d’appello sulla prospettata qualificazione del contratto in termini di surrogazione.
Con il secondo motivo COGNOME denuncia errore di fatto revocatorio per mancata percezione del contenuto del quinto motivo del ricorso per cassazione, relativo all’abuso del diritto e alla violazione dei doveri di buona fede nell’esercizio della clausola di riassunzione del rischio.
Ad avviso della ricorrente l’ordinanza avrebbe ridotto tale censura a una mera contestazione dell’esistenza della clausola e del diritto di
RAGIONE_SOCIALE di richiedere la documentazione, mentre il motivo di ricorso che viene ampiamente richiamato – investiva il concreto uso della clausola e del potere di richiesta, assumendo che la lettera del 10 settembre 2010 fosse stata formulata quando il credito era già certo, riconosciuto e azionato con successo contro RAGIONE_SOCIALE e che la richiesta, tardiva e priva di reale funzione probatoria, fosse stata strumentale a provocare un inadempimento formale di RAGIONE_SOCIALE per trasferire su di essa il rischio dell’insolvenza del debitore. L’ordinanza avrebbe dunque supposto di avere esaminato il motivo, limitandosi a rilevare che non è abusivo l’esercizio di un diritto previsto dal contratto, senza percepire il nucleo della censura, centrato non sull’esistenza in astratto del diritto, ma sul suo uso distorto rispetto alla funzione economico-sociale e ai canoni di buona fede.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce errore di fatto revocatorio in relazione al sesto motivo del ricorso per cassazione, concernente l’esistenza e la rilevanza dell’inadempimento imputato a NOME con riguardo agli obblighi di documentazione.
Sostiene che l’ordinanza, affermando che la gravità dell’inadempimento era ‘predeterminata’ dal contratto, avrebbe omesso di percepire che il motivo denunciava, anzitutto, l’omesso esame del fatto – oggetto di deduzione specifica e di capitolo di prova – che la documentazione richiesta era stata già trasmessa via fax a RAGIONE_SOCIALE entro i termini contrattuali, e che la successiva comunicazione del 25 febbraio 2011 aveva carattere meramente reiterativo. Inoltre, il motivo precisava che la clausola contrattuale prevedeva limiti temporali (in particolare un termine massimo di centoventi giorni dalla scadenza) per l’esercizio del riaddebito, che, nella specie, sarebbero stati superati, sicché l’ordinanza, non considerando tali fatti, avrebbe fondato la propria decisione sulla supposta inesistenza di adempimenti e sul mancato rilievo di ogni profilo temporale, in tal modo incorrendo in una svista percettiva circa il reale contenuto del motivo.
5. Il ricorso è inammissibile.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass Sez. U. 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820);
il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene
supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);
f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme
medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635 del 2017; n. 10179 del 22020; n. 10040 del 2022);
g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969; 31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019; Cass. n. 14969 del 2025).
Con la pronuncia da ultimo ricordata, le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che « l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.
È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il
giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio ».
Alla luce dei principi richiamati, i tre motivi di revocazione si appalesano inammissibili.
L e censure articolate da COGNOME non denunciano, infatti, una svista percettiva immediatamente riconoscibile – nel senso di un contrasto oggettivo, semplice e diretto tra il contenuto dell’ordinanza impugnata e gli atti interni al giudizio di legittimità – ma mirano a sollecitare una diversa lettura e valutazione dei motivi del ricorso per cassazione e delle relative risultanze processuali.
6.1. In particolare, quanto al primo motivo, dalla lettura dell’ordinanza n. 21160/2024 emerge che la Corte si è espressamente e correttamente rappresentata il contenuto del secondo motivo del ricorso per cassazione, come risulta dal par. 2.2 (pag. 5), ove si dà atto che con esso la ricorrente censurava la sentenza di rinvio per avere ‘apoditticamente escluso’ che il rapporto fosse qualificabile come surrogazione mediante pagamento, deducendo un vizio di motivazione apparente ed omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata assunzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un obbligo di acquisto dei crediti.
La stessa ordinanza ha poi dichiaratamente proceduto ad uno scrutinio congiunto del primo e del secondo motivo (par. 2.2.1), prendendo in esame, da un lato, la dedotta violazione del giudicato interno e, dall’altro, la censura concernente la supposta natura di
surrogazione del rapporto, ed ha ritenuto che la Corte di rinvio avesse coerentemente risposto al quesito demandatole, qualificando il contratto come atipico ed escludendo che l’assenza dell’obbligo di acquisto imponesse di configurare la fattispecie come surrogazione ex art. 1201 cod. civ.
In particolare, a pag. 8 dell’ordinanza, nelle prime righe, la Corte esclude espressamente che la sentenza di appello sia affetta da motivazione apparente, osservando che il fatto dedotto come omesso (assenza dell’obbligo di acquisto dei crediti) è stato invece valutato e che la soluzione accolta – qualificazione del contratto come atipico e non come RAGIONE_SOCIALE , né necessariamente come surrogazione – risponde ad una precisa scelta interpretativa, alla luce dell’art. 1322 cod. civ., e non integra alcuna carenza motivazionale.
Risulta dunque patente che si è ben lontani dal potere configurare un’omessa pronuncia sul secondo motivo del ricorso per cassazione, tanto meno nei termini in cui, secondo Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019, l’omissione può atteggiarsi quale errore revocatorio, ossia come mancata considerazione, per mero abbaglio sensopercettivo, di un motivo pur formalmente proposto e mai preso in esame. Nel caso di specie, il motivo è stato espressamente richiamato, ricostruito nel suo contenuto e deciso congiuntamente al primo, con esclusione, in modo esplicito, del vizio di motivazione apparente e di quello di omesso esame.
A fronte di tali evidenze, si appalesa chiara la reale sostanza della censura, che si traduce in una mera contestazione della adeguatezza e persuasività, sul piano logico -giuridico, delle argomentazioni svolte dall’ordinanza n. 21160/2024 nel dar risposta ai motivi di ricorso. Una contestazione siffatta investe, in via diretta, il merito del giudizio interpretativo e valutativo compiuto dalla Corte, collocandosi su un piano del tutto estraneo ai vizi deducibili in sede di revocazione per errore di fatto, come rigorosamente delimitati dai principi di cui alle
lettere f) e g) del superiore par. 5 della presente ordinanza, che escludono dall’area dell’errore revocatorio ogni censura relativa ad una pretesa errata interpretazione dei motivi di ricorso o delle risultanze processuali.
6.2. Analogamente, il secondo motivo di revocazione non individua un fatto neutro e non controverso che la Corte abbia ‘mancato di vedere’, ma censura l’apprezzamento, compiuto dall’ordinanza revocanda, circa la portata del quinto motivo del ricorso e della motivazione di merito in ordine all’abuso del diritto e alla buona fede contrattuale.
L’ordinanza ha dato atto che la Corte d’appello aveva esaminato la questione, ritenendo la condotta di RAGIONE_SOCIALE « assolutamente rispettosa del contratto », e ha ritenuto non abusivo l’esercizio della clausola che prevede la riassunzione del rischio in caso di mancata documentazione, sul presupposto che le conseguenze fossero chiaramente descritte nel testo contrattuale.
La ricorrente, nel prospettare che la Corte avrebbe trascurato taluni elementi fattuali (pregresse prassi, azioni intraprese verso RAGIONE_SOCIALE, conoscenza dell’insolvenza, contenuto della lettera del 10 settembre 2010), mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione complessiva del comportamento di RAGIONE_SOCIALE alla luce dei canoni di buona fede, cioè una diversa qualificazione giuridica di una vicenda su cui la Corte si è espressamente pronunciata, e non la correzione di una mera svista percettiva.
6.3. Lo stesso vale per il terzo motivo: lungi dal segnalare un contrasto immediato e obiettivo tra l’ordinanza e gli atti interni al giudizio di legittimità, esso investe la valutazione operata dalla Corte circa il contenuto e la rilevanza del sesto motivo del ricorso per cassazione, sotto il duplice profilo dell’esistenza e della gravità dell’inadempimento.
L’ordinanza, nel ritenere che la gravità dell’inadempimento fosse
‘predeterminata’ dalla clausola contrattuale, ha fatto propria la lettura – offerta dalla Corte territoriale – secondo cui la mera mancata consegna della documentazione probatoria integra l’evento al quale le parti hanno ricollegato la riassunzione del rischio; la doglianza di COGNOME, incentrata sul preteso invio via fax e sulla tempestività rispetto ai termini contrattuali, poneva una questione espressamente devoluta alla Corte e da essa risolta in senso contrario, sicché la stessa non può essere oggi riaperta in via di revocazione, non configurandosi alcuna ‘svista’ su un fatto non controverso, ma semmai un (asserito) errore di interpretazione dei motivi e degli atti difensivi.
Peraltro, il preteso errore revocatorio sarebbe comunque non decisivo dal momento che il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. denunciato con il sesto motivo del ricorso per cassazione avrebbe comunque dovuto dirsi inammissibile per la preclusione che deriva ai sensi dell’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ. – dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l’onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione resa in sede di rinvio.
7. In definitiva, i tre motivi di revocazione, lungi dal prospettare un vero errore di fatto percettivo, così come rigorosamente delineato alle lettere a) ed e) del già richiamato paragrafo 5 della presente ordinanza, si risolvono nella richiesta di una nuova lettura del ricorso per cassazione e delle risultanze processuali, diretta a censurare l’interpretazione dei motivi, la selezione dei fatti ritenuti rilevanti e la valutazione della sufficienza della motivazione dell’ordinanza n. 21160/2024.
Tale richiesta si pone in palese contrasto con i richiamati limiti del rimedio revocatorio – segnatamente con quanto precisato alle lett. f) e g) , che escludono dall’area dell’errore revocatorio tanto l’ error iuris quanto l’errore derivante da pretesa errata interpretazione dei motivi di ricorso o delle risultanze processuali – e si traduce, di fatto, in un inammissibile tentativo di instaurare un ulteriore giudizio di legittimità sulla medesima vicenda.
8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo la parte intimata svolto rituale difesa nella presente sede, attesa la già rilevata inammissibilità del proposto controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME